I giudici tutelari ed il controllo sull'operato dell'amministratore di sostegno. L'obbligo dell'inventario e del rendiconto annuale

di Redazione - L'operato dell'amministratore di sostegno è strettamente controllato, in maniera diretta, dal giudice tutelare.

Inventario completo del patrimonio

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Con la conseguenza che, una volta presa in carico l'amministrazione di sostegno, l'amministratore dovrà presentare al giudice tutelare un inventario completo del patrimonio del soggetto sottoposto a tutela, da fare immediatamente dopo la nomina e presentare dopo il primo anno di amministrazione di sostegno.

In esso vanno indicati: il patrimonio complessivo, compresi i beni immobili, e le entrate e le uscite correnti (come, ad esempio, eventuali pensioni o spese condominiali).

Rendiconto annuale della gestione

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Allo scadere di ogni anno di sostegno (o comunque secondo la periodicità indicata nel decreto di nomina) l'amministratore dovrà, inoltre, presentare un accurato rendiconto della gestione economica, che verrà inoltrato al giudice tutelare di competenza.

Il tutto ai sensi dell'articolo 380 del codice civile, applicabile all'amministrazione di sostegno in forza del rinvio espresso di cui all'articolo 411.

I modelli di rendiconto dell'amministrazione di sostegno

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I modelli di rendiconto economico possono variare notevolmente da tribunale a tribunale, ma generalmente sono sempre richieste le notizie inerenti la persona dell'amministrato, anche relative al suo stato di salute, e il bilancio annuale, ovverosia le diverse entrate e uscite che sono state effettuate, certificate adeguatamente da un'esaustiva documentazione da allegare alla relazione.

Se il Tribunale fornisce un modello, è bene attenersi ad esso.

L'approvazione scritta del rendiconto

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Sebbene non sia espressamente richiesta, l'approvazione scritta del rendiconto da parte del Giudice tutelare è consigliabile in quanto essa è condizione per la concessione dell'eventuale indennità che l'amministratore può richiedere per la sua gestione.

Alcune pronunce giurisprudenziali (cfr. ad esempio: Tribunale di Modena - sentenza del 23 novembre 2005) hanno infatti subordinato la corresponsione della predetta equa indennità all'approvazione della relazione e del rendiconto finale dell'amministratore di sostegno, idonei a dimostrare le effettive esigenze di cura e di tutela della persona, le concrete difficoltà incontrate nell'amministrazione anche in ragione dell'entità del patrimonio e i risultati conseguiti.

Si sottolinea infine che, a prescindere dall'obbligo di rendiconto, in forza di quanto previsto dall'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, il giudice tutelare può convocare in qualsiasi momento l'amministratore di sostegno per chiedergli informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione e per dargli istruzioni inerenti gli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.


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