La novità introdotta dal d.l. n. 59/2016 in vigore da ieri è immediatamente operativa e retroattiva

di Marina Crisafi - Tra le tante novità apportate alla procedura esecutiva dal d.l. n. 59/2016, meglio noto come decreto banche, approdato in gazzetta ufficiale il 3 maggio 2016 e in vigore da ieri, c'è la previsione di un tetto massimo alle vendite giudiziarie dopo di che, se infruttuose, l'espropriazione si estingue.

Secondo il novellato testo dell'art. 532 c.p.c. (secondo e terzo periodo del 2° comma), infatti, il giudice fissa "il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice".

Ma non solo. La novella normativa ha modificato anche l'art. 591, secondo comma, c.p.c. , sancendo che il giudice può spingersi a disporre i tre esperimenti di vendita, ognuno con un ribasso del prezzo fino al limite di un quarto (rispetto a quello precedente), e, "dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto" fissarne un quarto "fino al limite della metà".

Inoltre, a differenza del timing specifico previsto per le altre novità del decreto, che entreranno in vigore, in ogni caso, a seguito della conversione in legge dello stesso, per quanto concerne il tetto alle aste e i ribassi del prezzo dei beni venduti, le disposizioni sono immediatamente operative e, con riferimento a tale ultimo punto, anche retroattive, giacchè dispone l'art. 4, comma 7, del decreto, ai fini dell'applicazione si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Non vi è chi non vede la portata di tale disposizione che tradotta significa che tutte le espropriazioni in corso potranno trasformarsi in una vera e propria svendita al 50% del valore dei beni messi all'asta (che peraltro le banche potranno acquistare attraverso società immobiliari controllate "terze" e con imposte fisse a 200 euro, leggi in merito: "Più facile acquistare immobili all'asta") con buona pace dei debitori, ovvero che si assisterà alla chiusura di centinaia di fascicoli pendenti e arretrati con l'estinzione del processo esecutivo. 


Qui lo speciale sulla nuova riforma

Qui il testo integrale del decreto disponibile anche in pdf

Vedi anche:
Il contratto di compravendita

Foto: 123rf.com
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