Irrilevante l'assunzione di responsabilità del coniuge che ha chiesto la separazione, perché non è una confessione

di Marina Crisafi - La lettera con cui la ex moglie fa "mea culpa", ammettendo gli errori commessi è irrilevante per l'addebito della separazione. Così ha stabilito la Cassazione, con l'ordinanza n. 8149/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un uomo che aveva portato in giudizio stralci delle lettere in cui l'ex consorte faceva autocritica sugli errori commessi in costanza di matrimonio, riconoscendo di avere tenuto più volte un comportamento sbagliato.

Per l'uomo le missive rappresentavano una vera e propria confessione idonea ad addossare alla donna la responsabilità per la fine del matrimonio e per chiedere il mantenimento in considerazione della sproporzione della situazione economica.

Ma per gli Ermellini la tesi non regge.

Le missive, infatti, oltre ad essere risalenti a periodi ben lontani da quello della separazione non dimostrano affatto che la donna fosse venuta meno ai doveri coniugali rappresentando tutt'al più un'autocritica, nel contesto riservato e personale della relazione matrimoniale, in cui "abitualmente il comportamento dei coniugi esprime luci ed ombre".

Inoltre, assumersi la responsabilità di interrompere il legame coniugale rientra nell'esercizio delle libertà fondamentali come quella di "autodeterminarsi nella conduzione della propria vita" familiare e personale, e non significa certo violare gli obblighi assunti con il matrimonio.

Per cui l'uomo non solo dovrà rassegnarsi al mancato addebito ma anche sul fronte mantenimento, i giudici non riconoscono l'asserita sproporzione reddituale e il peggioramento del tenore di vita.

Dalla verifica effettuata, infatti, era emerso che la donna era proprietaria di una tenuta agricola utilizzata in passato per l'attività di agriturismo ormai cessata, mentre la villa insistente sul terreno era stata donata al figlio che permetteva alla madre di viverci dietro il pagamento di un canone simbolico. L'uomo invece era un medico specialista che anche se, a suo dire, non esercitava più la professione e percepiva soltanto una pensione minima, di fatto aveva pubblicizzato la sua attività con inserzioni ad hoc sulle pagine bianche e gialle. Da qui il mancato accoglimento delle richieste, oltre alla condanna alle spese.

Cassazione, ordinanza n. 8149/2016

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