La tutela della libertà e della sicurezza delle comunicazioni vale anche in famiglia

di Lucia Izzo - Il rispetto della privacy è un principio consolidato e non ammette eccezioni neppure quando si parla di familiari.

Il genitore apprensivo o semplicemente curioso di scoprire cosa nascondono i figli, farà meglio a tentare la strada del dialogo, perché spiare e registrare le conversazioni della prole rappresenta un reato.


L'art. 16 della "Convenzione sui diritti del fanciullo" enuncia il principio per cui "Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione".


Tale norma va coordinata con quanto previsto dall'art. 617 c.p. secondo cui "Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".


Tale norma, ha chiarito la Corte di Cassazione, tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni telefoniche o telegrafiche contro la possibilità di indiscrezioni, interruzioni o impedimenti da parte di terzi. In particolare il diritto alla riservatezza della comunicazione o della conversazione implica la possibilità di escludere altri dalla conoscenza del contenuto della medesima e coerentemente la norma incriminatrice menzionata punisce in tal senso anche la condotta di colui che invece ne prenda cognizione senza il consenso dei titolari.


Si tratta di un principio che vale nei confronti di tutti i soggetti, indipendentemente dal tipo di relazione, come confermano le numerose sentenze della Suprema Corte che hanno condannato i comportamenti violativi perpetrati, ad esempio, all'interno di coppie, sposate e non.

Anche tra membri del nucleo familiare, quindi, va punito chi "spia" e registra le conversazioni, anche se si tratta del genitore nei confronti dei figli, anche minorenni.


Nella sentenza n. 41192/2014, (per approfondimenti: Cassazione: è reato spiare le telefonate dei figli minorenni) la Cassazione ha infatti punito per il reato di ci all'art. 617 c.p. un uomo separato che aveva registrato le conversazioni tra la ex consorte e i figli.

Non è stata accolta la richiesta dell'imputato di avvalersi della scriminante ex art. 51 c.p., ritenendo che i figli minori non possono considerarsi "altre persone" nel senso accolto dalla norma incriminatrice, trattandosi di soggetti che non potrebbero sottrarsi alla potestà genitoriale e ai doveri di vigilanza che il suo esercizio comporta opponendo la riservatezza delle proprie comunicazioni.


Secondo gli Ermellini, ancorché minori, indubitabilmente i figli sono soggetti "altri" rispetto al padre e tanto basta per ritenere integrata la condizione di tipicità del fatto.

L'eventuale rilevanza degli obblighi di vigilanza del genitore nei confronti dei figli minori può eventualmente dispiegarsi nel momento in cui debba valutarsi l'effettiva antigiuridicità del fatto, ma certo tali obblighi non comportano una sorta di immedesimazione tra padre e figlio.


Nel senso accolto dall'art. 617 c.p., il carattere della fraudolenza qualifica il mezzo utilizzato per prendere cognizione della comunicazione (e non l'elemento soggettivo del reato come erroneamente ritenuto dal ricorrente), il quale deve essere pertanto idoneo ad eludere la possibilità di percezione del fatto illecito da parte di coloro tra i quali la stessa intercorre. In altri termini la presa di cognizione punita dalla disposizione è quella realizzata con mezzi che ne garantiscano sostanzialmente la clandestinità.


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