Per la Cassazione, manca il reato presupposto in quanto prima dell'utilizzazione la contraffazione è fatto penalmente irrilevante

di Valeria Zeppilli - Niente ricettazione se il contrassegno assicurativo è falso. Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 11013/2016, depositata il 16 marzo scorso e qui sotto allegata.

Nel caso di specie, in particolare, il ricorso era stato proposto da un cittadino giudicato colpevole del reato di ricettazione per aver esposto un contrassegno assicurativo RC auto falso.

A tal proposito la Corte di cassazione ha invece precisato che tale falsificazione materiale commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura non integra il reato di ricettazione ma, piuttosto, quello di falsità in scrittura privata.

Dato che, però, oggi la falsità in scrittura privata è stata spazzata via dalla depenalizzazione (precedente al deposito della sentenza ma successiva alla sua emanazione), la questione diventa ancora più interessante: non solo niente ricettazione se il contrassegno assicurativo è falso ma addirittura niente reato!

Si badi bene però: resta esclusa l'ipotesi in cui il modulo contrattuale e il relativo contrassegno provengano a loro volta da reato. In tal caso infatti, come sottolineato dalla stessa Cassazione nella sentenza in commento, si rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 648 c.p..

In sostanza i giudici hanno affermato chiaramente di condividere quanto già statuito dalla medesima Corte con la sentenza numero 16566 del 17 marzo 2009, le cui motivazioni sono state in parte trascritte.

In esse si leggeva, infatti, che l'articolo 485 del codice penale stabilisce che ai fini della sussistenza del delitto di falsità in scrittura privata non basta la contraffazione della scrittura, ma è necessario anche che l'autore della falsità o altra persona ne faccia uso.

Se quindi l'imputato esibisce sul parabrezza della propria auto un certificato assicurativo contraffatto, la sua responsabilità non può che essere quella prevista da tale articolo, senza che a ciò rilevi che l'utilizzatore del documento non coincida con l'autore della falsità.

Del resto, prima dell'utilizzazione la contraffazione del documento è un fatto che non rileva penalmente, con la conseguenza che la consegna del documento da parte dell'autore della contraffazione o di chiunque altro al soggetto che concretamente lo utilizzerà non può essere reputata idonea a integrare gli estremi della condotta del delitto di ricettazione: manca, infatti, il reato presupposto.

Corte di cassazione testo sentenza numero 11013/2016
Valeria Zeppilli

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