In generale in tal caso il rimedio di cui all'art. 1460 c.c. non può essere utilizzato, ma la giurisprudenza lascia aperti alcuni spiragli

Domanda: "Ho stipulato un preliminare di compravendita. Posso formulare l'eccezione di inadempimento se le prestazioni vanno eseguite in tempi differenti?"

Risposta: "La questione non è affatto semplice, ma anzi anche recentemente su di essa si è reso necessario un intervento della Corte di Cassazione.

Proprio qualche giorno fa, con la pronuncia numero 4205/2016 depositata il 3 marzo (qui sotto allegata), i giudici di legittimità si sono infatti pronunciati su una vicenda che vedeva contrapposte due parti che avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita senza darvi mai il naturale seguito.

Partendo dalla disputa in essere tra le due persone giuridiche, la Corte ha avuto modo di chiarire che, in generale, nei contratti a prestazioni corrispettive, ogni contraente può bloccare le pretese avanzate dall'altro nei suoi confronti eccependo l'inadempimento o l'inesatto adempimento da questo assunto. Ciò in forza del potere di autotutela riconosciuto dall'articolo 1460 del codice civile, che regolamenta, appunto, l'eccezione di inadempimento.

Tuttavia, hanno precisato i giudici, tale eccezione non può essere opposta nel caso in cui le prestazioni che sono poste a carico delle parti vadano eseguite in momenti e tempi differenti.

La risposta al quesito, quindi, dovrebbe essere no.

Ma ci sono due spiragli, lasciati aperti dalla stessa sentenza numero 4205 in commento, sulla scia di altre precedenti pronunce di legittimità.

Si tratta del caso in cui, pur in presenza di un'esecuzione non contestuale, l'altra parte abbia già chiaramente espresso la sua volontà di non adempiere alla propria obbligazione e del caso in cui sia certo o altamente probabile che essa non sia in grado di adempiere.

Se si verifica una di tali due circostanze, quindi, il rimedio di cui all'articolo 1460 c.c. potrà essere esperito".

Corte di cassazione testo sentenza numero 4502/2016
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