La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 16661/2004) ha stabilito che è pienamente ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni nel caso di ricorso al lavoro a termine.
I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che anche "nell'ambito del lavoro a tempo determinato il datore di lavoro conserva il potere di assegnare al lavoratore qualifica e mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa" e che "egli può pertanto adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua capacità ed esperienza, ricorrendo ad altri lavoratori per lo svolgimento delle mansioni svolte dal lavoratore sostituito".
Infine la Corte ha evidenziato che "occorre tuttavia, che la mancanza di un posto all'interno dell'organizzazione aziendale funga da causa determinante dell'assunzione del sostituto, chiamato a sopperire ad effettive esigenze aziendali sorte a seguito della vacanza, e che le sostituzioni trovino causa diretta ed immediata nell'assenza dichiarata".
Motivi della decisione
Innanzi tutto deve procedersi alla riunione dei due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione (alt. 335 codice di procedura civile).
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1, secondo comma, lettera b) e 3della legge 18 aprile 1962 n. 230, degli articoli 2697 codice civile e 96 disposizioni di attuazione al codice civile, nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
Il Tribunale si era fermato ad esaminare il primo dei contratti a termine posti in essere dalle parti: quello di una durata prevista di due mesi e mezzo, conclusosi anticipatamente, per il rientro del lavoratore (F.) assente per malattia, avvenuto il 28 aprile 1993.
Il Tribunale - osserva la società ricorrente - pur ammettendo almeno in linea di principio la cd. assunzione con sostituzione a catena, o per scorrimento, aveva ritenuto dirimente la appartenenza del sostituito ad un settore diverso della stessa redazione del GR1 da quello cui era stato assegnato il B. (speciali e rubrica religione, in luogo di interni).
La sentenza impugnata non aveva ritenuto sufficiente la deduzione - pur ritenuta pacifica e legittima - che scambi di giornalisti, non solo tra diversi settori, ma addirittura tra diverse redazioni, avvenivano comunemente senza alcuna formalità e dietro semplice richiesta verbale dei direttori ai segretari.
Decidendo in tal modo, tuttavia, conclude la ricorrente, i giudici di appello si erano posti in netto contrasto con il costante indirizzo segnato dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale non ha mai richiesto la prova di tutti gli anelli della catena, per ritenere legittima l'assunzione a termine con scorrimento di mansioni.
Le uniche circostanze da dimostrare - secondo tale indirizzo - sono le seguenti: la necessità di sostituire qualcuno a causa della sua assenza, se il vuoto nel suo posto di lavoro abbia determinato l'esigenza di procedere ad una assunzione a termine anche in mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito, fino alla data del rientro in servizio del sostituito nelle sue originarie mansioni.
Tanto premesso, rileva la ricorrente, il rilievo attribuito alla ripartizione in settori nell'ambito della redazione del GR1 era evidentemente eccessivo. Tra l'altro il GR1 all'epoca dei fatti, era solo una delle redazioni giornalistiche, non essendovi ancora stata l'unificazione delle varie testate.
Il ragionamento del Tribunale appariva ancora viziato laddove pretendeva la dimostrazione della sostituzione del F. nelle sue mansioni, indubbiamente particolari, perchè attinenti alle rubriche religiose, e di livello superiore (caporedattore) rispetto a quelle del sostituto. Infatti, l'assenza poteva essere colmata incrementando altri settori, come gli interni, utilizzando personale di livello inferiore (redattore in luogo di redattore capo).
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 345 codice di procedura civile, art. 1, secondo comma, lettera b) e 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230, 1230 e 1418 e seguenti codice civile, nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
Anche ammessa la nullità dell'apposizione del termine al primo contratto, i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare (e ritenere quindi validi) gli altri, con superamento di quella nullità, e se mai novazione, anzi sostituzione, già la prima volta, del presunto contratto a tempo indeterminato con altro a tempo determinato, poi legittimamente estintosi alla scadenza e validità,a maggior ragione, dei successivi.
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Con motivazione adeguata e sufficiente i giudici di appello hanno preso in esame il primo contratto a termine posto in essere dalle parti e con accertamento insindacabile in questa sede hanno concluso che la società datrice di lavoro non avesse dato la prova che la assunzione era stata effettuata proprio per le esigenze di sostituire un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il Tribunale ha dato per scontata la legittimità della cd. assunzione a termine con scorrimento, ma ha precisato che la società datrice di lavoro non aveva fornito alcuna circostanza di fatto in ordine alla necessità di una sostituzione del capo redattore degli affari religiosi di GR1 con un giornalista professionista esterno,addetto con orari diversi al settore interni della stessa testata.
Si tratta di accertamento di fatto, del tutto logico ed immune da vizi giuridici, che sfugge a qualsiasi censura in sede di legittimità.
Tra l'altro, la società ricorrente non indica neppure quale elemento di prova il Tribunale avrebbe omesso di considerare nè gli eventuali vizi logici nei quali la sentenza sarebbe incorsa nella valutazione dei documenti acquisiti. Nè ha indicato le esigenze tecnico- organizzative determinatesi in conseguenza dell'assenza dei propri dipendenti, che, in base al meccanismo dello scorrimento dei ruoli, avrebbero dato luogo all'assegnazione del B. a settori diversi.
Tale conclusione è in linea con il consolidamento insegnamento di questa Corte in materia di contratto a termine e di scorrimento di mansioni in caso di assunzione per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere pienamente ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni nel caso di ricorso al lavoro a termine (nell'ipotesi di cui al punto b) art. 1 comma 2 della legge del 1962), sul rilievo che anche nell'ambito del lavoro a tempo determinato il datore di lavoro conserva il potere di assegnare al lavoratore qualifica e mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa. Egli può pertanto adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua capacità ed esperienza, ricorrendo ad altri lavoratori per lo svolgimento delle mansioni svolte dal lavoratore sostituito.
Occorre, tuttavia, che la mancanza di un posto all'interno dell'organizzazione aziendale funga da causa determinante dell'assunzione del sostituto, chiamato a sopperire ad effettive esigenze aziendali sorte a seguito della vacanza, e che le sostituzioni trovino causa diretta ed immediata nell'assenza dichiarata (Cass. 3033 del 1990, 1827 del 1995). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno accertato che il B. ed il F. erano adibiti a settori diversi ed avevano qualifiche diverse.
In particolare il Tribunale ha accertato che presso il Giornale Radio esistevano settori distinti, costituenti "effettive ripartizioni interne con proprie competenze"; e che il B., sin dalla costituzione del primo rapporto, aveva lavorato esclusivamente presso il settore interni, mentre il F. era stato addetto esclusivamente al settore speciali (rubrica Religione) con la qualifica e l'incarico di caporedattore ed in orari diversi da quelli del suo sostituto.
Solo in questa sede, per la prima volta, la società ricorrente deduce che i giudici di appello avrebbero trascurato il dato, ritenuto decisivo, della adibizione del B.. medesima fascia del F. (quella serale del giornale). Si tratta di deduzione tardiva, sfornita di qualsiasi riscontro probatorio.
La stessa risulta, in ogni caso, in radicale contrasto con la documentazione prodotta dalla RAI, dalla quale risulta che le fasce serali furono istituite nel 1994, ossia dopo l'esaurimento del primo contratto (1993).
Una volta accertata la mancanza di qualsiasi collegamento tra la posizione del giornalista assente e sostituito e quella del sostituto, il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola di limitazione temporale della durata del contratto, ritenendo che le generica allegazione della RAI in ordine alla sostituzione di lavoratore assente fosse destituita di fondamento.
Tale conclusione sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici.
Del tutto infondato, da ultimo, appare il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si rileva che anche a voler ritenere laconversione del primo contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, lo stesso sarebbe stato sostituito da una serie di altri contratti a termine, tutti validi e pienamente efficaci che avrebbero determinato una novazione del primo rapporto.
Si tratta di censure nuove, proposte per la prima volta in questo giudizio (e tali da richiedere comunque un accertamento di fatto, inammissibile in questa sede di legittimità).
Le stesse sono comunque infondate, secondo la giurisprudenza di questa Corte che ritiene, in linea generale, illegittima la trasformazione di un contratto a tempo indeterminato in un contratto a termine: cfr. Cass. 19 marzo 1990 n. 2261, secondo la quale un contratto di lavoro a tempo determinato, che sia stato stipulato fra le stesse parti successivamente ad altro contratto a tempo determinato, invalido come tale, e pere trasformato ape legis in uncontratto di lavoro a tempo indeterminato, deve considerarsi, innanzitutto, tamquam non esset, in quanto la contestuale sussistenza, fra le stesse parti, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e di un contratto di lavoro a termine non è configurabile, costituendo il secondo, per definizione, eccezione al primo.
Nello stesso senso cfr. Cass. 11921 del 2003.
Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 38,00 oltre ad euro 2.500(duemilacinquecento) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2004.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 24/08/2004 - n. 16661Motivi della decisione
Innanzi tutto deve procedersi alla riunione dei due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione (alt. 335 codice di procedura civile).
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1, secondo comma, lettera b) e 3della legge 18 aprile 1962 n. 230, degli articoli 2697 codice civile e 96 disposizioni di attuazione al codice civile, nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
Il Tribunale si era fermato ad esaminare il primo dei contratti a termine posti in essere dalle parti: quello di una durata prevista di due mesi e mezzo, conclusosi anticipatamente, per il rientro del lavoratore (F.) assente per malattia, avvenuto il 28 aprile 1993.
Il Tribunale - osserva la società ricorrente - pur ammettendo almeno in linea di principio la cd. assunzione con sostituzione a catena, o per scorrimento, aveva ritenuto dirimente la appartenenza del sostituito ad un settore diverso della stessa redazione del GR1 da quello cui era stato assegnato il B. (speciali e rubrica religione, in luogo di interni).
La sentenza impugnata non aveva ritenuto sufficiente la deduzione - pur ritenuta pacifica e legittima - che scambi di giornalisti, non solo tra diversi settori, ma addirittura tra diverse redazioni, avvenivano comunemente senza alcuna formalità e dietro semplice richiesta verbale dei direttori ai segretari.
Decidendo in tal modo, tuttavia, conclude la ricorrente, i giudici di appello si erano posti in netto contrasto con il costante indirizzo segnato dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale non ha mai richiesto la prova di tutti gli anelli della catena, per ritenere legittima l'assunzione a termine con scorrimento di mansioni.
Le uniche circostanze da dimostrare - secondo tale indirizzo - sono le seguenti: la necessità di sostituire qualcuno a causa della sua assenza, se il vuoto nel suo posto di lavoro abbia determinato l'esigenza di procedere ad una assunzione a termine anche in mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito, fino alla data del rientro in servizio del sostituito nelle sue originarie mansioni.
Tanto premesso, rileva la ricorrente, il rilievo attribuito alla ripartizione in settori nell'ambito della redazione del GR1 era evidentemente eccessivo. Tra l'altro il GR1 all'epoca dei fatti, era solo una delle redazioni giornalistiche, non essendovi ancora stata l'unificazione delle varie testate.
Il ragionamento del Tribunale appariva ancora viziato laddove pretendeva la dimostrazione della sostituzione del F. nelle sue mansioni, indubbiamente particolari, perchè attinenti alle rubriche religiose, e di livello superiore (caporedattore) rispetto a quelle del sostituto. Infatti, l'assenza poteva essere colmata incrementando altri settori, come gli interni, utilizzando personale di livello inferiore (redattore in luogo di redattore capo).
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 345 codice di procedura civile, art. 1, secondo comma, lettera b) e 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230, 1230 e 1418 e seguenti codice civile, nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
Anche ammessa la nullità dell'apposizione del termine al primo contratto, i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare (e ritenere quindi validi) gli altri, con superamento di quella nullità, e se mai novazione, anzi sostituzione, già la prima volta, del presunto contratto a tempo indeterminato con altro a tempo determinato, poi legittimamente estintosi alla scadenza e validità,a maggior ragione, dei successivi.
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Con motivazione adeguata e sufficiente i giudici di appello hanno preso in esame il primo contratto a termine posto in essere dalle parti e con accertamento insindacabile in questa sede hanno concluso che la società datrice di lavoro non avesse dato la prova che la assunzione era stata effettuata proprio per le esigenze di sostituire un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il Tribunale ha dato per scontata la legittimità della cd. assunzione a termine con scorrimento, ma ha precisato che la società datrice di lavoro non aveva fornito alcuna circostanza di fatto in ordine alla necessità di una sostituzione del capo redattore degli affari religiosi di GR1 con un giornalista professionista esterno,addetto con orari diversi al settore interni della stessa testata.
Si tratta di accertamento di fatto, del tutto logico ed immune da vizi giuridici, che sfugge a qualsiasi censura in sede di legittimità.
Tra l'altro, la società ricorrente non indica neppure quale elemento di prova il Tribunale avrebbe omesso di considerare nè gli eventuali vizi logici nei quali la sentenza sarebbe incorsa nella valutazione dei documenti acquisiti. Nè ha indicato le esigenze tecnico- organizzative determinatesi in conseguenza dell'assenza dei propri dipendenti, che, in base al meccanismo dello scorrimento dei ruoli, avrebbero dato luogo all'assegnazione del B. a settori diversi.
Tale conclusione è in linea con il consolidamento insegnamento di questa Corte in materia di contratto a termine e di scorrimento di mansioni in caso di assunzione per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere pienamente ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni nel caso di ricorso al lavoro a termine (nell'ipotesi di cui al punto b) art. 1 comma 2 della legge del 1962), sul rilievo che anche nell'ambito del lavoro a tempo determinato il datore di lavoro conserva il potere di assegnare al lavoratore qualifica e mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa. Egli può pertanto adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua capacità ed esperienza, ricorrendo ad altri lavoratori per lo svolgimento delle mansioni svolte dal lavoratore sostituito.
Occorre, tuttavia, che la mancanza di un posto all'interno dell'organizzazione aziendale funga da causa determinante dell'assunzione del sostituto, chiamato a sopperire ad effettive esigenze aziendali sorte a seguito della vacanza, e che le sostituzioni trovino causa diretta ed immediata nell'assenza dichiarata (Cass. 3033 del 1990, 1827 del 1995). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno accertato che il B. ed il F. erano adibiti a settori diversi ed avevano qualifiche diverse.
In particolare il Tribunale ha accertato che presso il Giornale Radio esistevano settori distinti, costituenti "effettive ripartizioni interne con proprie competenze"; e che il B., sin dalla costituzione del primo rapporto, aveva lavorato esclusivamente presso il settore interni, mentre il F. era stato addetto esclusivamente al settore speciali (rubrica Religione) con la qualifica e l'incarico di caporedattore ed in orari diversi da quelli del suo sostituto.
Solo in questa sede, per la prima volta, la società ricorrente deduce che i giudici di appello avrebbero trascurato il dato, ritenuto decisivo, della adibizione del B.. medesima fascia del F. (quella serale del giornale). Si tratta di deduzione tardiva, sfornita di qualsiasi riscontro probatorio.
La stessa risulta, in ogni caso, in radicale contrasto con la documentazione prodotta dalla RAI, dalla quale risulta che le fasce serali furono istituite nel 1994, ossia dopo l'esaurimento del primo contratto (1993).
Una volta accertata la mancanza di qualsiasi collegamento tra la posizione del giornalista assente e sostituito e quella del sostituto, il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola di limitazione temporale della durata del contratto, ritenendo che le generica allegazione della RAI in ordine alla sostituzione di lavoratore assente fosse destituita di fondamento.
Tale conclusione sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici.
Del tutto infondato, da ultimo, appare il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si rileva che anche a voler ritenere laconversione del primo contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, lo stesso sarebbe stato sostituito da una serie di altri contratti a termine, tutti validi e pienamente efficaci che avrebbero determinato una novazione del primo rapporto.
Si tratta di censure nuove, proposte per la prima volta in questo giudizio (e tali da richiedere comunque un accertamento di fatto, inammissibile in questa sede di legittimità).
Le stesse sono comunque infondate, secondo la giurisprudenza di questa Corte che ritiene, in linea generale, illegittima la trasformazione di un contratto a tempo indeterminato in un contratto a termine: cfr. Cass. 19 marzo 1990 n. 2261, secondo la quale un contratto di lavoro a tempo determinato, che sia stato stipulato fra le stesse parti successivamente ad altro contratto a tempo determinato, invalido come tale, e pere trasformato ape legis in uncontratto di lavoro a tempo indeterminato, deve considerarsi, innanzitutto, tamquam non esset, in quanto la contestuale sussistenza, fra le stesse parti, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e di un contratto di lavoro a termine non è configurabile, costituendo il secondo, per definizione, eccezione al primo.
Nello stesso senso cfr. Cass. 11921 del 2003.
Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 38,00 oltre ad euro 2.500(duemilacinquecento) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2004.





