La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 16661/2004) ha stabilito che è pienamente ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni nel caso di ricorso al lavoro a termine. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che anche "nell'ambito del lavoro a tempo determinato il datore di lavoro conserva il potere di assegnare al lavoratore qualifica e mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa" e che "egli può pertanto adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua capacità ed esperienza, ricorrendo ad altri lavoratori per lo svolgimento delle mansioni svolte dal lavoratore sostituito". Infine la Corte ha evidenziato che "occorre tuttavia, che la mancanza di un posto all'interno dell'organizzazione aziendale funga da causa determinante dell'assunzione del sostituto, chiamato a sopperire ad effettive esigenze aziendali sorte a seguito della vacanza, e che le sostituzioni trovino causa diretta ed immediata nell'assenza dichiarata".
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