L'ex marito non può essere esonerato solo per la variazione dell'orario di lavoro della madre

di Lucia Izzo - Il padre deve condividere con la ex le spese per il servizio di babysitting che si è reso necessario per badare ai piccoli a seguito della separazione della coppia: e non c'è alcuna esenzione da tale obbligo in caso di riduzione dell'orario di lavoro del coniuge affidatario (da tempo pieno a part time) anche se, presumibilmente, ciò gli consentirebbe di avere più tempo per prendersi cura dei bambini.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, prima sezione civile, con la sentenza n. 18916/2015 avente ad oggetto la separazione giudiziale di una coppia, di fatto già separata.

Nel caso di specie da un lato sono state accolte le richieste della madre in relazione al pagamento di spese ordinarie e straordinarie destinate al mantenimento dei due figli, dall'altro il Tribunale ha ritenuto infondate le opposizioni dell'ex marito che non voleva corrispondere le spese destinate ad una baby sitter perché la madre avrebbe avuto il tempo necessario per accudire i bambini dopo la riduzione del suo orario di lavoro.

Secondo il giudici capitolini, l'orario di lavoro ridotto della donna non appare sufficiente a esentare il marito dal suo contributo economico. L'esigenza di affidare i bambini a terzi è nata infatti proprio dalla separazione della coppia. Oltretutto scrivono i giudici del Tribunale non è possibile escludere, una volta per tutte, che la necessità di affidamento a terzi "sorga nuovamente in futuro in ragione di un mutato orario lavorativo della madre o in presenza di altre particolari situazioni".


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