Nota di commento alla sentenza del Tar Firenze n. 1521 del 10 novembre 2015

Avv. Francesco Pandolfi - Prevenire è meglio: questo potrebbe essere il filo conduttore del tema trattato. Dimenticarsi un'arma in un luogo accessibile a tutti rappresenta un fatto oggettivamente pericoloso, che può comportare conseguenze nel caso non venga tempestivamente rimossa. 

Il caso esaminato dal tribunale amministrativo di Firenze nella pronuncia in commento (la n. 1521/2015), ci presenta una situazione ove al ricorrente viene revocata la licenza di porto di fucile uso caccia in quanto risulta segnalato all'autorità giudiziaria per abbandono di arma da fuoco.

Le sintetiche conclusioni cui perviene l'autorità parlano di assenza dei requisiti soggettivi in materia di rilascio delle autorizzazioni di polizia, di cui agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.  

Si tratta di una circostanza delicata (che in generale è bene prevenire), considerato che la vicenda produce conseguenze sia sul piano amministrativo che sul fronte penale. 

L'interessato si difende nel giudizio amministrativo utilizzando le tesi seguenti: mancherebbe la valutazione complessiva dei fatti così come si sono realmente svolti, l'apprezzamento della personalità del ricorrente e dei suoi precedenti di vita sempre caratterizzati da una condotta irreprensibile nell'uso delle armi....egli infine è stato ammesso all'oblazione e la vicenda nel suo complesso non ha prodotto conseguenza alcuna. 

Inoltre, egli sostiene che la questura avrebbe dovuto sospendere ma non revocare la licenza. 

Il problema è che il tribunale amministrativo orienta la propria decisione analizzando ogni fatto rilevante per il caso presentato, pervenendo a conclusione di rigetto. 

In particolare, l'elemento primo che depone sfavorevolmente è che il ricorrente è stato denunciato e condannato per il reato di omessa custodia di armi, in quanto in una radura boschiva veniva trovato un fucile da caccia appoggiato in verticale ad un tronco di albero. 

Ora, è risaputo che il nostro ordinamento è caratterizzato da un rigoroso sistema di controlli testi a ridurre al minimo la circolazione delle armi e, quindi, i rischi connessi: da ciò discende che le considerazioni sul pericolo nell'abuso debbano essere intese nella più ampia accezione possibile. 

Nel caso specifico, la revoca del questore è nata da un episodio che, pure non avendo determinato alcun danno, è stato ritenuto sintomatico di una insufficiente affidabilità, valutazione questa che è sembrata ex post per niente irragionevole o sproporzionata. 

Il fatto che la vicenda in se non abbia fortunatamente provocato danno alcuno e che non abbia avuto significative ripercussioni nel giudizio penale, non tocca direttamente la legittimità del provvedimento amministrativo il quale ha una finalità di tipo preventivo. 

In definitiva, ricostruita così la vicenda reale, questa volta per il Tar il giudizio dato dall'autorità appare pertinente. 


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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