Le errate generalità del destinatario dell'atto non sempre rendono nulla la notificazione. Occorre che vi sia assoluta incertezza sulla persona

di Lucia Izzo - L'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 137/2016 (qui sotto allegata).

Inizialmente il Giudice di Pace, dichiarata la contumacia della parte, aveva accolto la domanda di un Condominio diretta a far cessare immissioni di odori che superavano la normale tollerabilità.

In appello la donna deduceva inesistenza o nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, in quanto era stato commesso un errore sulla reale identità del destinatario.

La difesa chiarisce che la convenuta, dopo aver ricevuto il prescritto avviso, si era recata presso l'ufficio postale dove l'addetto allo sportello, nel rilevare che destinatario della cartolina era persona recante un nome diverso da quella che ne chiedeva la consegna, aveva rifiutato di consegnarle la busta contenente l'atto di citazione; stante tale nullità, non le era stato possibile esercitare il proprio diritto di difesa.

Ciononostante i giudici di seconde cure evidenziano che l'inesatta indicazione del nome della destinatario, contenuta nella sola raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., non aveva inciso sulla validità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado.

Sfuma l'ultima possibilità per la donna di ottenere ragione, poiché anche gli Ermellini rigettano il gravame.

I giudici di Piazza Cavour richiamano la sentenza della Corte Costituzionale, n. 3 del 2010, a norma della quale la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di 10 giorni dalla spedizione.

Nella specie è pacifico che "l'erronea indicazione del nome del destinatario riguarda esclusivamente la raccomandata informativa e non anche gli altri atti del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale e affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione)".

Nel caso in esame, essendo stato affisso sulla porta dell'abitazione della convenuta l'avviso dell'eseguito deposito dell'atto di citazione presso la casa comunale, e avendo la stessa ricorrente dato atto della inesistenza di altri condomini nello stesso stabile con cognome identico al suo, deve ritenersi che l'errata indicazione, nella raccomanda informativa, del nome di battesimo della destinataria non era tale da impedire alla convenuta di rendersi conto di essere l'effettiva destinataria della notifica.

Ulteriori elementi si evincono dall'esame degli atti: in un primo momento la cartolina di ricevimento della raccomandata dell'avviso di deposito era stata firmata dalla donna e l'addetto aveva apposto sulla stessa il timbro dell'ufficio postale con la relativa data; firma e timbro sono stati successivamente cancellati a penna.

Ciò rende poco plausibile la tesi della ricorrente secondo cui l'addetto in posta, al momento di ritirare l'atto, avrebbe rifiutato di consegnarglielo per non corrispondenza del nominativo provvedendo a cancellare firma e timbro precedentemente apposti.

Infatti, è di comune esperienza che prima il funzionario del'ufficio di norma verifica l'identità della persona a cui consegnare l'atto e solo dopo faccia sottoscrivere la ricevuta. Quindi, è più verosimile ritenere, in conformità del giudizio espresso in appello, che sia stata proprio la ricorrente, accorta dell'errore, a rifiutare il ritiro dell'atto e a restituirlo al dipendente delle Poste chiedendogli di cancellare o cancellando direttamente la propria sottoscrizione e il timbro postale.

Quindi, deve escludersi che l'errore materiale dedotto abbia inciso sulla ritualità della notificazione dell'atto di citazione, con la conseguenza che il procedimento si è validamente perfezionato senza alcuna lesione del diritto di difesa della convenuta.

Cassazione, II sezione civile, sentenza n. 137/2016

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