Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (sent. n. 20133/04) hanno stabilito che è assoggettabile a sanzione penale il magistrato che nel deposito dei provvedimenti incorra in ritardi tali, per consistenza e numero, da superare i limiti della ragionevolezza e della giustificabilità, ledendo in tal modo il prestigio dell'Ordine giudiziario. In questi casi non è necessario accertare il concreto verificarsi della perdita di credibilità della funzione.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione



