Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: l'ICI grava su colui che possiede la cosa nel periodo cui si riferisce l'imposta

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n.18294/2004) ha stabilito che il "presupposto dell'imposta è possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa" e che "è errata in diritto l'affermazione del giudice 'a quo' che fa coincidere la nascita dell'obbligo di pagare l'imposta con la stipula del rogito notarile di trasferimento di proprietà". Con questa decisione i Giudici della Corte hanno ritenuta errata la decisione della Commissione tributaria regionale di Firenze che, nel caso concreto, aveva stabilito che l'obbligo del pagamento del tributo nasceva soltanto con la stipula del rogito notarile, senza dare alcun rilievo alla precedente utilizzazione dell'alloggio.

Leggi la motivazione della sentenza

LA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - Sentenza 10 settembre 2004 n. 18294

Motivi della decisione

2.1. Il ricorso appare fondato. I tre motivi addotti a sostegno del ricorso affrontano sotto diverse angolazioni il medesimo problema (sussistenza del presupposto d'imposta) e possono essere esaminati congiuntamente.

2.2. Come e’ noto, l'art. 1 del d.lgs. 504/1992, stabilisce che "Presupposto dell'imposta e’ il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e’ diretta l'attivita’ dell'impresa." Quindi, appare errata in diritto l'affermazione del giudice "a quo" che fa coincidere la nascita dell'obbligo di pagare l'imposta con la stipula del rogito notarile di trasferimento della proprieta’.

In punto di fatto, poi, il giudice del merito ha raggiunto la prova che la M. aveva il possesso dell'immobile cui si riferisce l'obbligazione tributaria. Infatti, e’ pacifico che "l'atto di compravendita sia stato preceduto dalla promessa di vendita e che nel frattempo il costruttore abbia consentito al futuro acquirente di utilizzare l'alloggio" (p. 4 della sentenza impugnata). Pertanto, appare errata, in fatto ed in diritto, la conclusione della Commissione Tributaria Regionale, che ha escluso che la M. fosse tenuta al pagamento dell'ICI.

2.3. Conseguentemente, il ricorso del Comune deve essere accolto. Non occorrono ulteriori accertamenti di fatto per decidere il merito della causa, ex art. 384 c.p.c., e, quindi, il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla M. deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 maggio 2004.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2004.




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