Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: istanza di rimborso presentata in ritardo esclude il ricorso al Giudice

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 6254/2004) ha stabilito che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto non preceduto cioè da atto impositivo, ha l'onere di presentare all'Intendente di Finanza (oggi D.R.d.E.) nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inessitenza totale o parziale del relativo obbligo. I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre precisato che "il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con la conseguenza della formazione di preclusioni in forza dell'omesso esercizio, nel termine di decadenza, del diritto di impugnazione, sicché devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza di rimborso ai sensi e nel termine di cui all'art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973".

Leggi la motivazione della sentenza

Corte Di Cassazione Sezione Tributaria Sentenza 29/03/ 2004, n. 6254

Motivi della decisione

Addebitando al giudice a quo la violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, il M. ribadisce che i contribuenti decaddero dal diritto di chiedere il rimborso avendo presentato l'istanza dopo lo scadere del termine previsto dalla disposizione citata, obbligatoriamente applicabile a tutte le ipotesi di indebito verificabili nell'assolvimento del tributo.

Il ricorso è fondato.

L'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) dispone che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto non preceduto cioè da atto impositivo (tra i quali vanno ricompresi quelli eseguiti per autotassazione) ha l'onere di presentare all'Intendente di Finanza (oggi D.R.d.E.) nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale del relativo obbligo.

Nel caso in esame, non è controverso che si trattò appunto di versamento diretto, come si desume dalla decisione impugnata, effettuato dai contribuenti sia pure erroneamente a titolo di ILOR, onde si verte appunto in tema di riscossione d'imposte dirette.
Orbene, non può dubitarsi che nella nozione di "inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento" rientri anche il caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza della supposta obbligatone tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo. Il testuale tenore della norma non autorizza una interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra i versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente fa valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per cui il contribuente fa valere l'inesistenza dell'obbligazione tributaria.

La rituale e tempestiva presentazione dell'istanza di rimborso ed il decorso di novanta giorni dalla stessa senza che l'Amministrazione abbia provveduto, sono, quindi, necessari ad integrare il provvedimento negativo impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, determinandosi, nel caso contrario, l'improponibilità del ricorso.

Alla luce di tali definizioni, è errata l'affermazione della Commissione tributaria regionale, secondo cui il rimedio previsto dalla citata norma sarebbe solo alternativo alla tutela giurisdizionale sicché il contribuente può adire il giudice tributario nel termine prescrizionale previsto per i casi di indebito oggettivo.

Costituisce, infatti, costante orientamento di questa Corte (cfr. sentt. nn. 3792/1997, 5206/1999, 542/2001, 11812/2002), condiviso dal Collegio, quello, secondo cui il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con la conseguenza della formazione di preclusioni in forza dell'omesso esercizio, nel termine di decadenza, del diritto di impugnazione, sicché devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza di rimborso ai sensi e nel termine di cui all'art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973.

Di conseguenza, poiché nella specie i contribuenti hanno provveduto al versamento diretto dell'ILOR nel 1986 ed hanno proposto istanza di rimborso il 24 febbraio 1989, il diritto al rimborso non poteva essere esercitato, essendosi il relativo rapporto esaurito in quanto erano scaduti i termini loro concessi per mettere in discussione la debenza dell'imposta.

Non poteva, quindi, nella specie, essere adito il giudice tributario, non avendo il R. e la F. presentato domanda di rimborso all'Intendente di Finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento, previsto dalla disposizione di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, che, come detto, trova applicazione per tutti i versamenti diretti, cioè non preceduti da atto impositivo.

Da quanto premesso in ordine alla portata dell'art. 38 consegue, d'altra parte, che il diritto al rimborso, regolato da norme speciali e soggetto a determinate preclusioni e decadenze, non può essere ricondotto alla disciplina della condictio indebiti, e quindi esercitato liberamente nel termine di prescrizione dalla stessa previsto.

La sentenza impugnata deve essere in definitiva annullata, in quanto si fonda su principi opposti a quelli in questa sede ribaditi. Peraltro, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi del combinato disposto degli art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e art. 384 c.p.c., comma 1, secondo periodo, non essendo, all'evidenza, necessari ulteriori accertamenti di fatto, nel senso della inammissibilità della domanda di rimborso oggetto dell'originario ricorso proposto dagli odierni intimati alla Commissione tributaria provinciale di Genova.

Si ravvisa la presenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto da L.R. e A.F. e compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2003.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004.



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