di Lucia Izzo - È
illegittimo l'accertamento che il fisco invia al contribuente per segnalare un incremento patrimoniale se la
compravendita dell'immobile che lo ha determinato è
simulata.
Diversi elementi fanno presumere la
simulazione, ad esempio le
spese notarili sopportate dal venditore e non dal compratore e il
trasferimento immobiliare avvenuto tra coniugi prima della separazione consensuale.
Lo ha affermato la CTR di Roma con sentenza n. 6339/2015 accogliendo il ricorso di una donna che aveva impugnato un accertamento a fini Irpef dell'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio determinava un incremento patrimoniale al contribuente per l'acquisto di un immobile, ritenendo ingiustificate le provviste economiche della ricorrente.
La donna, nell'impugnare il provvedimento dell'Ufficio, evidenzia la
simulazione della
compravendita, che in realtà sarebbe consistita in una
donazione tra coniugi priva di dazione di denaro.
Tesi che convince la Commissione capitolina la quale precisa che "
il giudice tributario può interpretare e riqualificare il negozio dedotto dalle parti ai fini impositivi, sia per escludere, che per ritenere sussistente una simulazione, e ciò indipendentemente dai requisiti formali per la sussistenza della simulazione, essendo la finalità della qualificazione a fini tributari volta ad accertare la capacita contributiva del soggetto".
Diversi gli elementi che implicitamente confermano la
simulazione del trasferimento: i coniugi, separatisi consensualmente dopo due anni e mezzo dal trasferimento, avevano indicato nelle condizioni
l'assegnazione alla donna della casa, mentre la stessa ricorrente si era impegnata a intestare la
proprietà dell'immobile all'ex senza alcun corrispettivo in cambio.
Vero è, chiariscono i giudici, che il trasferimento immobiliare a titolo oneroso intervenuto tra coniugi è una possibilità che non va esclusa a priori, ma rappresenta un'eccezione.
Su tali presupposti, quindi, non si evidenzia alcuna conferma dei riscontri affermati dall'Agenzia per quanto riguarda la disponibilità reddituale in capo alla donna delle somme indicate nell'atto notarile: al contrario, gli elementi emersi fanno propendere per la gratuità del trasferimento.