Il divieto dei dispositivi con rilevazione di tipo radar in tempo reale è previsto dal Codice della Strada

di Marina Crisafi - Per chi ha a bordo un segnalatore istantaneo di autovelox o tutor è meglio fare attenzione, il rischio è una multa di oltre 3mila euro. È la stessa Cassazione, in una recente sentenza (n. 24221/2015) a ricordare il divieto dei c.d. "anti-autovelox", intervenendo in una vicenda relativa alla richiesta di risarcimento danni di una giornalista tv contro una società per abuso della sua immagine, per aver trasmesso uno spot pubblicitario riguardante tali dispositivi illeciti. 

Esprimendosi in merito alla richiesta "milionaria" di risarcimento, la terza sezione civile ha sottolineato che è vero che il brano del telegiornale è stato utilizzato per sottolineare la rilevanza del prodotto vietato, ma ha escluso categoricamente l'uso indiretto della giornalista quale testimonial.

Per cui la richiesta della donna è andata a vuoto, ma l'occasione è propizia per ricordare il divieto, previsto dalla legge, di avere a bordo tali tipologie di navigatori o strumenti in grado di segnalare la presenza in strada di autovelox, tutor (o rilevatori simili) in modo diretto o indiretto.

Ad essere fuori legge, ex art. 45, commi 9-bis e 9-ter del Codice della Strada, è l'uso (oltre che la produzione e la commercializzazione) di tutti quei dispositivi che, direttamente o indirettamente, "suggeriscono" al conducente la presenza e la localizzazione delle apparecchiature di controllo (con funzioni tipo "radar"), aiutandolo così ad eludere le verifiche (fatta eccezione per i normali strumenti che segnalano la presenza di autovelox fissi).

Se tali strumenti vengono scoperti in auto, durante un controllo della polizia, il rischio è la multa da 808 a 3.238 euro, oltre alla confisca del dispositivo.


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