Per la Cassazione, la domanda di attribuzione di colpa preclude la scrittura privata tra i coniugi finalizzata ad una soluzione consensuale

di Marina Crisafi - O l'accordo o l'addebito. Non possono valere entrambi. Se i coniugi si mettono d'accordo su questioni patrimoniali relative alla separazione e poi uno dei due in giudizio chiede l'addebito a carico dell'altro, non può poi pretendere l'adempimento delle obbligazioni perché lo scopo dell'accordo è stato vanificato. È questo quanto ha sancito la Cassazione, con la sentenza n. 23132/2015, depositata il 12 novembre scorso (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di una donna che lamentava l'inadempimento da parte del marito della scrittura privata attraverso la quale si era convenuto che l'uomo le assegnasse alcuni immobili parte di un fabbricato al fine di mettere a tacere i precedenti attriti tra i due che avevano dato luogo anche ad un giudizio possessorio.

Sta di fatto però che la donna, qualche mese dopo l'accordo, nel corso della causa di separazione, approfittando dell'assenza del marito, invocava l'addebito allo stesso, domandando contemporaneamente il trasferimento degli immobili previsto nella transazione.

I giudici di merito le danno torto, dichiarando la separazione senza attribuire a nessuno dei due la responsabilità e la vicenda finisce in Cassazione.

Ma gli Ermellini confermano l'operato dei giudici territoriali. Deve ritenersi, infatti, che la scrittura privata

nella volontà delle parti era di definire i rapporti economici con la divisione dei beni realizzati durante la vigenza del matrimonio ed eliminare tutto il contenzioso esistente. Scopo della transazione era dunque una definizione bonaria della vicenda e delle pendenze tra i due ex che doveva ritenersi subordinata "alla conciliazione della separazione e alla conseguente trasfusione del suo contenuto nel relativo verbale". La definizione consensuale della separazione, in sostanza, assurge a "vera e propria condizione espressa della cessione dei beni, condizione sospensiva e potestativa a cui le parti intendevano subordinare gli effetti della transazione
". E nel caso di specie, tale definizione consensuale non c'è stata perché da un lato il marito non è comparso all'udienza, dall'altro l'ex moglie "lungi dal rinunziare alla pronunzia di separazione con addebito ha insistito in tale sua richiesta concorrendo in tal modo a pregiudicare il buon esito della verificazione dell'evento previsto con l'atto di transazione".

Per cui il ricorso è rigettato e la donna potrà dire addio ad addebito e ad immobili.

Cassazione, sentenza n. 23132/2015

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