Il parere del Consiglio di Stato puntualizza che nelle associazioni multidisciplinari rientra anche tale categoria professionale

di Marina Crisafi - Anche i periti industriali potranno far parte delle future associazioni tra avvocati. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, con il parere n. 1400 pubblicato il 23 settembre scorso, sullo schema di regolamento del Ministero della Giustizia attuativo delle previsioni dell'art. 4 della legge forense (n. 247/2012), in materia di individuazione delle categorie di professionisti che potranno partecipare alle associazioni legali.

Lo schema di decreto ministeriale, che ha ricevuto da poco il via libera dal Consiglio Nazionale Forense (leggi: "Associazioni multidisciplinari a 360°: ecco i futuri colleghi degli avvocati"), apre alla costituzione di associazioni tra ben 17 categorie di professionisti diverse, organizzate in collegi e ordini, con lo scopo di favorire la massima sinergia professionale, in modo da garantire servizi migliori e più ad ampio raggio e, al contempo, offrire maggiori opportunità negli attuali scenari di mercato sempre più competitivi.

Così, come previsto dallo schema di decreto, a stringere patti con gli avvocati, oltre agli altri legali, potranno essere: ingegneri, medici, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, biologi e altri professionisti iscritti a un albo e un ordine, fatta eccezione soltanto per i notai.

Tuttavia, il decreto ha dimenticato di includere nell'elenco i periti industriali. E la cosa non è passata inosservata al Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati che hanno inviato apposita nota, lamentando l'esclusione dall'elenco delle categorie individuate nel decreto, il quale invece dovrebbe rivolgersi a tutte le categorie organizzate in ordini e collegi.

Ecco che si è reso necessario, dunque, il parere di Palazzo Spada, il quale ha ribadito che "indubbiamente" va considerata anche la posizione dei periti industriali "categoria professionale articolata a livello centrale in un Consiglio nazionale ed a livello territoriale in collegi su base provinciale, per la quale parimenti non può escludersi, al pari dei periti agrari e dei periti agrari laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, nonché dei geometri, tutti già inseriti, l'utilità di forme collaborative sinergiche nell'ambito delle associazioni di professionisti del libero foro".

Il Cds ha colto l'occasione di intervenire anche sullo schema di regolamento che disciplina lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, disponendo, in particolare che il testo preveda due fattispecie di interruzione: la prima relativa ai periodi di tempo inferiori a 6 mesi, la seconda a quelle ultrasemestrali.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: