La Cassazione boccia le tesi dei giudici di merito. Ai fini dell'esclusione del reato, il giudice dovrà verificare in concreto lo stato di bisogno del bambino per tutto il periodo d'inadempienza

di Lucia Izzo - Non sono idonee ad escludere il reato previsto dall'art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) le sole sporadiche e saltuarie contribuzioni che il genitore abbia versato al figlio minore, poiché deve essere valutato il costante inadempimento dell'interessato al suo dovere contributivo, persistente in un ampio arco temporale, nonché la permanenza dello stato di bisogno del bambino per tutto il periodo contestato. 


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 39165/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso presentato da una donna contro il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Genova che assolveva il padre di suo figlio dal reato contestatogli ex art. 570 c.p., per l'abbandono morale e materiale in danno del figlio minore sviluppatosi dal 1991 sino alla data della pronuncia (2014). 

I giudici del gravame avevano ritenuto decisive per l'assoluzione, alcune contribuzioni saltuarie e di modesta entità che l'imputato aveva versato nei confronti del bambino. 


Tuttavia, gli Ermellini sono di contrario avviso ed accolgono il ricorso della madre. 

Precisano i giudici che il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, contestato all'interessato "si realizza nell'ipotesi di omessa contribuzione in favore del minore, pur in assenza di una specifica dimostrazione dello stato di bisogno, poiché tale condizione deriva dall'impossibilità del creditore di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza, salva la possibilità dell'obbligato di dimostrare, in senso opposto, la diretta accessibilità di questi a mezzi di sostentamento autonomi".  


Nel caso di specie, il reato non può essere ritenuto insussistente valutando che sporadici versamenti siano adeguati ad escludere in concreto lo stato di bisogno del bambino.  

Neppur può valere la considerazione che la madre e i suoi parenti abbiano contribuito a scongiurare lo stato di indigenza del minore, atteso che l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori e l'intervento di uno dei due, o di terzi, essendo volontario ed eventuale, non esonera l'obbligato inadempiente dalla responsabilità penale.  


In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei figli destinatari di tali mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga i genitore a contribuire al loro mantenimento. 

È principio pacifico che il reato di cui all'art. 570 c.p., secondo comma, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazioni dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore. 


Per escludere la sussistenza del reato, sarebbe stato necessario accertare una impossibilità ad adempiere del padre, non dovuta ad una sua condotta volontaria, una verifica che non è avvenuta nel caso in esame. 

Pertanto, la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata per un nuovo giudizio al giudice competente. 


Cass., VI sez. penale, 39165/2015

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