Il reato di atti sessuali con minorenne è punito dal codice penale all'articolo 609-quater, nell'ambito dei delitti contro la libertà personale

Atti sessuali con minorenne: la pena

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Nel dettaglio, l'articolo 609-quater c.p. sanziona, con la reclusione da cinque a dieci anni, la condotta di chiunque compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha ancora compiuto quattordici anni, o sedici anni se il colpevole è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il convivente di quest'ultimo, il tutore o altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o con il quale il minore conviva.

Se la vittima non ha compiuto dieci anni, la pena è quella della reclusione da sette a quattordici anni.

Al secondo comma, che è stato introdotto nel codice penale solo con la legge numero 38 del 2006, viene poi sanzionata con la reclusione da tre a sei anni la condotta dell'ascendente, del genitore anche adottivo, del convivente di quest'ultimo o del tutore che, abusando della loro posizione, compiano atti sessuali con persona minore che abbia compiuto sedici anni.

Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi residuale rispetto a quella sanzionata come violenza sessuale dall'articolo 609-bis c.p. (leggi Il reato di violenza sessuale).

In ogni caso, nei casi di minore gravità la pena può subire una riduzione sino a due terzi.

La procedibilità è a querela della persona offesa.

Rapporti tra minorenni

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Ciò posto in via generale, occorre porre in evidenza che il codice penale prevede una particolare causa di non punibilità per l'ipotesi in cui gli atti sessuali siano compiuti da un soggetto anch'esso minorenne, purché la differenza di età tra i due soggetti non superi i tre anni, il più piccolo abbia almeno tredici anni e non si rientri in un'ipotesi di violenza sessuale.

Soggetto attivo e soggetto passivo

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Il reato di atti sessuali con minorenne si configura, a seconda delle diverse ipotesi nelle quali può estrinsecarsi, come comune o proprio.

In particolare, è reato comune laddove l'atto sessuale riguardi generalmente un soggetto che non ha ancora compiuto i quattordici anni: in tali casi la condotta sanzionata è quella posta in essere da qualunque soggetto, indipendentemente dal fatto che egli ricopra un particolare ruolo o una particolare qualifica.

È invece reato proprio laddove la vittima sia di età ricompresa tra i quattordici e i sedici anni o tra i sedici e i diciotto anni: in tali casi, infatti, la condotta sanzionata è solo quella posta in essere dall'ascendente, dal genitore anche adottivo, dal convivente di quest'ultimo, dal tutore o da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o con il quale il minore conviva.

Interesse giuridico tutelato

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La condotta sanzionata dalla norma in analisi è a forma vincolata, in quanto essa si concretizza esclusivamente nel compimento di atti sessuali con persona minore, a seconda dei casi, di quattordici o sedici anni o nel compimento di atti sessuali abusando della propria posizione con persona di età compresa tra sedici e diciotto anni.

L'interesse giuridico che si vuole tutelare, infatti, è quello alla libertà sessuale del minore, sulla premessa di una presunzione di incapacità di questo a prestare consapevolmente il consenso a simili scelte affettive e sessuali.

Elemento soggettivo

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L'elemento soggettivo richiesto per il reato di atti sessuali con minorenne è il dolo generico.

Indipendentemente dalle ragioni che spingono il soggetto attivo a porre in essere la condotta sanzionata, infatti, ciò che è sufficiente accertare è che il soggetto passivo compia volontariamente e coscientemente l'atto sessuale.

Nei casi in cui ciò sia essenziale al reato, occorre poi accertare che l'agente sia consapevole della propria qualifica di ascendente, genitore, convivente di quest'ultimo o tutore.

Come si vedrà, non è rilevante la consapevolezza dell'età della vittima.

Consumazione del reato

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Il reato in analisi si consuma nel momento in cui l'atto sessuale è compiuto.

Si tratta di un reato di mera condotta, di danno e per il quale è configurabile il tentativo.

Ignoranza dell'età della persona offesa

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Con particolare riferimento al reato di atti sessuali con minorenne, è interessante poi la previsione di cui all'articolo 609-sexies del codice penale.

Essa, infatti, sancisce che il colpevole di tale delitto non può invocare l'ignoranza dell'età della persona offesa a propria scusa, a meno che non si tratti di ignoranza inevitabile.

Tale previsione, in ogni caso, riguarda in generale le ipotesi in cui siano commessi in danno di un minorenne i reati di violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, violenza sessuale di gruppo e adescamento di minorenni, nonché nel caso in cui sia commesso il delitto di corruzione di minorenni.

Leggi anche la guida Pedofilia

Valeria Zeppilli

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