Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (sent. n. 30433/04) hanno stabilito che il difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio può nominare un sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita a norma dell'articolo 102 C.p.p. Tale sostituto, precisano i Giudici del Palazzaccio, non deve essere necessariamente scelto tra gli iscritti nell' “elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato”, di cui all'art. 80 del T.U. in materia di spese di giustizia, e che al difensore compete, in ogni caso, il compenso per l'attività difensiva svolta dal sostituto.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione





