Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (sent. n. 30433/04) hanno stabilito che il difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio può nominare un sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita a norma dell'articolo 102 C.p.p. Tale sostituto, precisano i Giudici del Palazzaccio, non deve essere necessariamente scelto tra gli iscritti nell' “elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato”, di cui all'art. 80 del T.U. in materia di spese di giustizia, e che al difensore compete, in ogni caso, il compenso per l'attività difensiva svolta dal sostituto.
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