L'azione surrogatoria, disciplinata dall'art. 2900 c.c., consente al creditore di preservare la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore, compiendo le azioni spettanti a quest'ultimo, che tuttavia non esercita per inerzia

Cos'è l'azione surrogatoria

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L'azione surrogatoria rappresenta un rimedio per preservare la garanzia sul patrimonio del debitore da situazioni in cui esso possa subire diminuzioni per il comportamento negligente del debitore stesso.

La disciplina di questa azione, contenuta nell'art. 2900 del codice civile, prevede che "il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare".

Sappiamo bene che nei rapporti debito-credito il creditore è garantito, per quanto riguarda l'adempimento da parte del debitore, dal patrimonio di quest'ultimo. Può tuttavia accadere che il debitore non compia le azioni necessarie per conservare il suo patrimonio e la sua integrità, il tutto in danno del creditore. Tale inerzia ovviamente, può essere dettata dall'intento volontario di diminuire la garanzia patrimoniale per il creditore o da colpa, se la diminuzione del patrimonio del debitore è una conseguenza della sua negligenza.

Da qui la previsione del legislatore di uno strumento, come l'azione surrogatoria, a cui si affiancano altri strumenti, che analizzeremo più avanti a tutela del credito tramite la conservazione del patrimonio del debitore, ossia il sequestro conservativo e l'azione revocatoria.

Presupposti dell'azione surrogatoria

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L'azione surrogatoria, come emerge dalla lettura dell'art. 2900 c.c., conferisce al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui e, trattandosi di un'interferenza nella sfera giuridica del soggetto passivo, ha carattere eccezionale e richiede precisi e necessari requisiti.


Presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria è infatti in primis, la qualità di creditore e l'esistenza di un credito certo, anche se sottoposto a termine o condizione. Non è di conseguenza legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale (Cassazione n. 10428/1998).


Deve sussistere, inoltre, quale ulteriore presupposto, un atteggiamento d'inerzia del debitore nel compimento degli atti necessari a far valere i propri diritti di natura patrimoniale.


Questo comportamento omissivo deve essere tale da provocare il pericolo di un effettivo pregiudizio per le ragioni dei creditori, ossia compromettere la capienza del patrimonio e i diritti dei creditori al soddisfacimento di tutti i crediti.


Qualora il debitore non sia o non possa più considerarsi inerte, essendosi attivato con comportamenti idonei e sufficienti per esprimere la propria volontà, viene a mancare il presupposto affinché il creditore possa a lui sostituirsi.


Al creditore infatti in questo caso non può essere consentito di sindacare le modalità con le quali il debitore ritenga di gestire la propria situazione giuridica nell'ambito di un determinato rapporto, né può contestare, sostituendosi al debitore stesso e denunziandone le scelte, l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti alle stesse dall'ordinamento (Cassazione n. 1867/2000; Cassazione n. 7187/1997).


Quale ulteriore presupposto dell'azione, i diritti o le azioni che ammettono la surrogatoria, devono avere necessariamente contenuto patrimoniale. Solo questi diritti infatti sono correlati a determinare la garanzia generica del creditore.


Occorre infine che i diritti esercitabili dal debitore non abbiano natura strettamente personale, perché in questi casi è ovvio che la valutazione sull'opportunità dell'esercizio dei diritti personali sia rimessa esclusivamente al loro titolare (Cassazione n. 10144/2002). Pensiamo all'ipotesi in cui il debitore, per conservare il suo patrimonio, decida di avviare una procedura di separazione o divorzio dal coniuge. Ecco tale azione non può essere certa compiuta dal creditore in surrogatoria, così come è preclusa allo stesso l'azione finalizzata ad ottenere il riconoscimento agli alimenti nei confronti dei soggetti obbligati per legge.

Effetti dell'azione surrogatoria

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Il creditore, in virtù dell'azione surrogatoria, può quindi compiere, salve le eccezioni appena analizzate, tutte le azioni concesse al debitore. Attenzione però a non fare confusione, l'azione surrogatoria è concessa al creditore affinché lo stesso agisca non in suo favore, ma a vantaggio del patrimonio del debitore. Il surrogante, pertanto, non può richiedere per sé la prestazione e può avvantaggiarsi della surroga solo al fine di conservare e migliorare le garanzie del proprio credito.


Quando il creditore esercita un'azione giudiziaria contro un terzo in luogo del debitore, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi (art. 2900 c.c., comma 2) determinando in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio necessario come previsto dall'art. 102 c.p.c.

La posizione di soggezione del debitore verso il creditore che esercita l'azione surrogatoria, da quanto emerge, non è in ogni caso assoluta.

Le condizioni e i limiti prescritti dalla legge sono infatti comunque sottoposti a verifica da parte del giudice.


La valutazione del comportamento del debitore costituisce un tipico apprezzamento di fatto demandato dalla legge al giudice di merito, il quale è così chiamato a valutare, nel caso in cui non ricorra una totale inerzia, se il comportamento tenuto sia, per quanto positivo, qualitativamente o quantitativamente inadeguato o se lo stesso configuri comunque la manifestazione di volontà di gestire il proprio patrimonio, condotta che, come si è visto, è insindacabile nell'ambito dell'esercizio dell'azione surrogatoria (Cassazione n. 5805/2012).

Come si esercita l'azione surrogatoria

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L'azione surrogatoria da parte del creditore può essere esercitata attraverso azioni giudiziali e stragiudiziali.


Qualora, come anticipato, il creditore agisca in via giudiziale, è necessario che nel giudizio sia coinvolto anche il debitore attraverso la citazione in giudizio dello stesso, stante la necessità del "litisconsorzio necessario."


Un esempio invece di tipica azione surrogatoria stragiudiziale è rappresentata dall'invio di una lettera interruttiva del termine di prescrizione di un diritto vantato dal debitore.

L'azione surrogatoria nelle successioni

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La Cassazione ha chiarito che: "la prevalente (e condivisibile) dottrina ha rilevato che l'azione di riduzione possa essere esercitata in via surrogatoria dai creditori del legittimario, potendo essi ricomprendersi nella categoria degli aventi causa previsti nell'art. 557 c.c., comma 1 citato (in correlazione con l'ultima parte dello stesso articolo)" infatti "l'art. 2900 c.c. riconosce al creditore (per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni) la legittimazione ad esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore (per le quali egli rimane inerte), a condizione che i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale - e l'azione di riduzione ce l'ha pacificamente - e non si verta in materia di diritti o di azioni indisponibili ovvero disponibili solo dal suo titolare: la circostanza, dunque, che la legittimazione ex art. 557 c.c. è riconosciuta anche agli aventi causa lascia intendere che non si verte in tema di azione indisponibile ovvero personalissima" (cfr. Cass. n. 16623/2019).

"In altri termini, non può escludersi che una conferma della possibilità, per i creditori, di agire in surrogatoria sia rinvenibile nell'art. 557, comma 3 citato: esso - come evidenziato - vieta ai creditori del defunto l'esercizio dell'azione di riduzione in via surrogatoria nel solo caso in cui l'erede abbia

accettato con beneficio d'inventario; nell'ipotesi in cui, invece, si realizzi la confusione dei patrimoni perchè il legittimario abbia accettato puramente e semplicemente, il fatto che i creditori del defunto possano agire in riduzione implica che essi diventino creditori personali del legittimario e, quindi, come tali legittimati all'azione surrogatoria."

Azione revocatoria e sequestro conservativo

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Come anticipato, l'azione surrogatoria non è l'unica azione concessa al creditore per conservare il patrimonio del debitore e quindi la sua garanzia.

A questa si affiancano l'azione revocatoria, disciplinata dall'art. 2901 c.c. e il sequestro conservativo, la cui disciplina è invece contenuta negli articoli 2905 e 2906 c.c. e in altre disposizioni del codice di procedura civile.

La prima azione consente al creditore di chiedere che alcuni atti che il debitore ha compiuto e con i quali ha modificato in senso peggiorativo la consistenza del suo patrimonio siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti, così da non doverne subire le conseguenze negative.

In questo caso non è necessario, ai fini dell'azione, che il debitore sia rimasto inerte. Al contrario, la revocatoria si intraprende quando il debitore ha posto in essere atti che pregiudicano la garanzia rappresentata dal suo patrimonio in favore del creditore. Detta azione inoltre, a differenza della surrogatoria, che può essere esperita nel termine di un anno, è soggetta al termine di prescrizione di 5 anni.

Il sequestro conservativo agisce ancora in un altro modo nei confronti del patrimonio del debitore, in quanto misura di natura cautelare e preventiva.

Il creditore, nel richiedere il sequestro dei beni del debitore deve provare la sussistenza di un timore fondato che il patrimonio del debitore diminuisca nella sua entità, causando di conseguenza una diminuzione della garanzia in suo danno.

Vai alle guide:

- Azione revocatoria

- Sequestro conservativo


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