L'istituto è condizione di procedibilità della domanda per le domande di pagamento sotto i 50mila euro nei confronti dei clienti non "consumatori"

di Marina Crisafi - L'avvocato che intende agire per la domanda di pagamento della propria parcella professionale deve sempre prima tentare di trovare un accordo tramite la negoziazione assistita, se le somme sono inferiori a 50mila euro e se il cliente non è un consumatore. A chiarirlo è una recente ordinanza del Tribunale di Verona del 18 giugno 2015 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso ex art. 702-ter c.p.c. presentato da un legale per ottenere il pagamento della somma complessiva di 8.400,74 euro, a titolo di compenso per l'attività stragiudiziale prestata a favore di una s.r.l.

Nell'interessante ordinanza, il giudice scaligero, ripercorrendo la normativa (art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014 convertito dalla l. n. 162/2014), ha precisato che la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro.

Le uniche esenzioni all'obbligo ex lege si rinvengono, infatti:

- nelle controversie riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra consumatori e professionisti;

- nelle controversie riconducibili alla categoria di quelle per le quali le parti possono stare in giudizio personalmente (ex art. 3, comma 7, d.l. n. 132/2014), ossia quelle non eccedenti il valore di euro 1.100 di competenza del giudice di pace (art. 82, comma 1, c.p.c.) e quelle per la liquidazione di spese, onorari e diritti degli avvocati specificamente regolate dal rito sommario di cognizione ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011.

Nessuna di queste clausole di esclusione può rinvenirsi, secondo il giudice veronese, nella fattispecie.

Anzitutto, perché la resistente era una società e dunque non avente qualità di consumatore ma natura di persona giuridica.

In secondo luogo perché può escludersi che la causa, in cui l'avvocato stia in giudizio senza il ministero di altro difensore, avvalendosi del disposto dall'art. 86 c.p.c., ricada negli ambiti di applicazione degli artt. 82, comma 1, c.p.c. e 14 dlgs. n. 150/2011. In tale ipotesi, infatti, ha concluso il tribunale, "l'avvocato è contemporaneamente parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio personalmente".

Per cui, rilevato il mancato esperimento della negoziazione assistita, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito ex art. 4, comma 1, del d.l. n. 132/2014 e rinviato a successiva udienza.

Tribunale Verona, ordinanza 18 giugno 2015

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