La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 10430 del 3 marzo 2004) ha stabilito che, in tema di responsabilità medica, il principio dell'affidamento, e cioè il principio secondo il quale ciascuno può contare sull'adempimento, da parte degli altri, dei doveri su essi incombenti, non può essere invocato da chi per primo abbia violato una norma di condotta. I Giudici di Piazza Cavour hanno così precisato che, conseguenza di tale principio è che il medico il quale abbia affidato a un inesperto assistente sociale un malato grave di mente, in caso del suicidio di quest'ultimo, non può invocare quale causa eccezionale, idonea a escludere il nesso di causalità , il deficit di sorveglianza del malato da parte dell'assistente sociale.
La Cassazione (Sent. 10430/2004) ha stabilito che, in tema di responsabilità medica, il principio dell'affidamento non può essere invocato da chi per primo abbia violato una norma di condotta
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