Il risarcimento massimo previsto dalla Convenzione di Montreal è omnicomprensivo dei danni di qualsiasi natura

di Marina Crisafi - Il passeggero riceve il bagaglio dopo 14 giorni? Il risarcimento massimo è di mille euro così come previsto dalla Convenzione di Montreal, per il ritardo nella consegna o lo smarrimento dei bagagli per colpa del vettore internazionale. E tale somma copre ogni tipo di danno di qualunque natura esso sia, patrimoniale o non. 

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 14667/2015 depositata ieri, respingendo il ricorso di una donna che chiedeva la liquidazione del danno morale subito a causa del ritardo di due settimane nella consegna dei propri bagagli mentre si trovava in luna di miele in Venezuela. Ritardo che le aveva provocato stress e reso impossibile partecipare anche a feste o gran galà per mancanza di abbigliamento idoneo.

La tesi non convince affatto i giudici della terza sezione civile, secondo i quali, la Convenzione di Montreal, applicabile al caso de qua (trattandosi di vettore non comunitario) parla chiaro: il tetto del risarcimento, nelle ipotesi di distruzione, perdita o ritardo nella consegna dei bagagli, è di mille euro e può essere superato solamente se il passeggero dichiara prima di partire di avere uno speciale interesse alla consegna (salvo prova contraria del vettore).

Per gli Ermellini, inoltre, la Convenzione, così come interpretata anche dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-63/09) non fa alcuna distinzione tra danno materiale e morale, garantendo un equo risarcimento e realizzando un giusto contemperamento tra i vari interessi in gioco, quelli delle compagnie di trasporto aereo e quello della tutela dei passeggeri, lasciando agli ordinamenti dei singoli Stati il compito di disciplinare un eventuale ulteriore danno. Unico spiraglio, dunque, per la donna, ha concluso la Cassazione rigettando il ricorso, è quello di rivolgersi al giudice nazionale invocando il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c., con l'avvertenza però che la sua istanza potrà essere accolta soltanto in presenza di una lesione dei diritti inviolabili della persona. Lesione che, però, poco ha a che vedere con lo stress subito per il non aver potuto partecipare a feste e cene di gala.


Cassazione Civile, testo sentenza 14667/2015

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