Rivelare alla moglie di un ex amante la propria relazione extraconiugale può far scattare una condanna penale per molestie.
E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione (I Penale, sentenza n. 28493/2015) che ha confermato un verdetto di condanna nei confronti di una donna che durante tre lunghe conversazioni telefoniche aveva raccontato alla moglie del suo ex amante della sua relazione adulterina.
Già in primo grado l'imputata era stata dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 660 del codice penale.
Secondo l'imputazione, la donna aveva anche raccontato di presunte relazioni intrattenute con altre donne.
L'imputata ha tentato di difendersi in Cassazione evidenziando che le sue telefonate erano state lunghe e ciò avrebbe dimostrato che la persona offesa era disposta ad ascoltare e che "la mancata interruzione della conversazione era un dato significativo e dimostrava che la persona offesa voleva avere ulteriori informazioni".
Insomma secondo la difesa le telefonate non erano state affatto assillanti e l'importanza delle rivelazioni aveva indotto la persona offesa a proseguire nella conversazione.
La Cassazione però ha respinto il ricorso evidenziando che il giudice di merito ha correttamente motivato in relazione al fatto che la mancata interruzione delle conversazioni da parte della persona offesa non può escludere la natura molesta delle telefonate dato che che l'atteggiamento della persona offesa "non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto della importanza delle rivelazioni che le erano state fatte".
Oltretutto osserva la Corte, "la natura molesta e petulante delle chiamate viene giustamente ricavata dalla forma anonima delle stesse".
Cassazione Penale, testo sentenza 3 luglio 2015, n. 28493
Cassazione Penale, testo sentenza 3 luglio 2015, n. 28493
Fatto
1. Con sentenza del 20/1/2014, il Tribunale di Potenza dichiarava colpevole [...] del reato di cui all'art. 660 codice penale e la condannava alla pena di euro 400,00 di ammenda, con pena sospesa.
Secondo l'imputazione, la [...] aveva effettuato tre chiamate telefoniche verso l'utenza fissa di [...], parlandole di presunte relazioni extraconiugali intrattenute dal di lei marito con la stessa [...] e con altre donne, recandole disturbo e molestia.
La prova era stata tratta dalla testimonianza della persona offesa, che aveva presentato querela, e dall'acquisizione dei tabulati telefonici. Si trattava di telefonate effettuate in forma anonima.
2. Ricorre per cassazione il difensore di [...], deducendo violazione dell'art. 660 codice penale e vizio di motivazione.
La ricorrente si chiede se due telefonate possano dar luogo ad un'intromissione continua; sottolinea che il Giudice fa leva sulla forma anonima delle telefonate, senza considerare che nessuna certezza la [...] poteva avere di non essere identificata successivamente, come poi avvenuto; contesta il connotato minatorio della telefonata, non risultante affatto dalle parole che la persona offesa aveva riferito; evidenzia che le telefonate non potevano certamente ritenersi abituali.
In un secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 660 codice penale.
Le conversazioni erano state di una certa durata, a dimostrazione che la persona offesa era disposta ad ascoltare e non aveva affatto posto fine ad esse. Quindi, la mancata interruzione della conversazione era un dato significativo e dimostrava che la persona offesa voleva avere ulteriori informazioni: del tutto illogicamente, il giudice aveva ritenuto che tale atteggiamento non incidesse sul dolo dell'imputata, mentre faceva dubitare della consapevolezza della [...] di turbare la sua interlocutrice.
La motivazione era illogica quando sosteneva che la [...] aveva agito nella convinzione di operare per il raggiungimento di un proprio diritto.
In un terzo motivo, la ricorrente contesta la misura della determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. II difensore ha depositato memoria con motivi aggiunti di ricorso, deducendo violazione dell'art. 660 codice penale e vizio di motivazione.
In primo luogo si contesta che alla [...]: possa essere addebitata la telefonata partita dall'utenza della ASL n. 4 di Bari: la sentenza lo afferma sulla base della disponibilità dell'utenza all'imputata che non è stata provata da alcuna indagine. Dei resto, la querelante aveva riferito che il marito aveva accertato che tale telefonata era partita dall'utenza dei suo ufficio, senza alcuna specificazione.
In effetti, la motivazione della sentenza faceva riferimento a due telefonate, e non a tre; esse erano state di lunga durata (rispettivamente di 28 minuti e di 11 minuti), prive di contenuti minatori (che, dei resto, non aveva alcun senso pronunciare nei confronti della moglie alla quale si rivelava che il marito la tradiva con due donne). In realtà, l'intenzione della [...] era chiaramente quella di rivelare i rapporti extraconiugali alla moglie dell'amante.
Le telefonate non erano state affatto assillanti e l'importanza delle rivelazioni aveva indotto la [...] a proseguire nella conversazione.
Nessuna petulanza si era verificata, poiché nemmeno la persona offesa riferiva in querela di avere diffidato l'interlocutrice a non reiterare le chiamate; né le chiamate potevano ritenersi moleste, in quanto tese a rivelare alla querelante un fatto vero.
In un secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla attribuita credibilità alla persona offesa che non poteva che provare rancore nei confronti delle donne che le avevano telefonato.
Il giudice aveva dedotto l'attendibilità della querelante dalla lettura della denuncia ma le sue deduzioni appaiono il risultato di una percezione soggettiva.
Nel terzo motivo la ricorrente ripropone le censure concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Diritto
1. II ricorso è inammissibile.
La ricorrente non fa che riproporre considerazioni in fatto concernenti il contenuto delle tre telefonate che il Giudice ha adeguatamente valutato o comunque. altre non valutabili da questa Corte, come nel caso della contestazione dell'attendibilità della persona offesa avanzata in sede di motivi aggiunti.
Si deve premettere che l'addebito all'imputata di tre telefonate (e non solo di due: due chiamate provenienti dal telefono cellulare, uno dal telefono fisso della ASL) è fondato sull'affermazione della persona offesa di avere riconosciuto la voce della donna, che era la stessa nelle tre occasioni.
II Giudice ha affrontato la questione del numero ridotto delle telefonate effettuate, esattamente sottolineando che non si tratta di un dato essenziale per l'integrazione dei reato, se non quando è proprio la reiterazione a determinare l'effetto pregiudizievole e aggiungendo che l'idoneità lesiva delle chiamate, nel caso in esame, risiedeva nel loro contenuto assai grave (rivelazione ad una moglie di ripetute relazioni extraconiugali del marito).
Anche l'osservazione secondo cui la mancata interruzione delle conversazioni da parte della persona offesa dimostrerebbe che essa non era disturbata dalle chiamate perché voleva avere ulteriori informazioni viene respinta dal giudice di merito con motivazione logica, osservando che l'atteggiamento della [...] non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto della importanza delle rivelazioni che le erano state fatte.
Del tutto congetturale è l'affermazione secondo cui la durata delle conversazioni farebbe dubitare della consapevolezza della [...]: di turbare la sua interlocutrice: l'imputata non ha reso dichiarazioni e l'ipotesi, dei resto, è esposta in termini possibilistici.
La natura molesta e petulante delle chiamate viene giustamente ricavata dalla forma anonima delle stesse (ancora una volta è congetturale l'ipotesi che la [...] sapeva che sarebbe stata identificata: perché allora, non presentarsi esplicitamente?), dal contenuto delle informazioni riferite (che la ricorrente, nei motivi aggiunti, sostiene incidentalmente essere veritiere: dato che non emerge affatto dagli atti del procedimento e dalla sentenza impugnata, cosicché resta del tutto indimostrato) e da alcuni passaggi ritenuti - con una motivazione in fatto, insindacabile in questa sede - velatamente minatori o comunque tali da prospettare alla persona offesa futuri inconvenienti; che i motivi della condotta fossero biasimevoli è dato insito nello stesso contenuto delle rivelazioni (la presunta amante interveniva pesantemente sulla presunta moglie tradita nel momento in cui il marito aveva - a dir suo - intrapreso altra relazione).
La decisione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è adeguata: il giudice esattamente ha rilevato che la mera incensuratezza dell'imputata non era sufficiente a giustificare il beneficio; la ricorrente non ha evidenziato alcun elemento ulteriore che il Giudice avrebbe tralasciato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 codice procedura penale, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.





