Il nuovo ddl che passa ora al Senato per il passaggio definitivo prevede solo pene pecuniarie con obbligo di rettifica. In allegato il ddl

di Marina Crisafi - Se il clou delle nuove norme era stato già deciso ieri, con il via libera all'art. 1 che cancella il carcere per i giornalisti che si "macchiano" di diffamazione, oggi la Camera ha approvato le nuove norme che tornano ora la Senato per l'ultimo passaggio parlamentare.

Con 295 sì, 3 no e 116 astenuti, Montecitorio ha dato anche l'ok definitivo alla soppressione della responsabilità del direttore per gli articoli non firmati e alla disposizione sul c.d. diritto all'oblio. Sì anche all'estensione delle nuove norme alle testate online.

 

Ecco, in sintesi, i punti chiave del ddl (n. 925-C) che modifica la legge n. 47/1948 e tutti e 4 i codici in materia di diffamazione:

 

-     Addio carcere per i giornalisti, solo pene pecuniarie

Il carcere per chi diffama a mezzo stampa diventerà solo un ricordo. Chi si macchia del reato dovrà pagare esclusivamente una multa che va dai 5mila ai 10mila euro, salvo che il fatto attribuito non sia "consapevolmente" falso, in tal caso la multa varierà dai 10mila ai 50mila euro. Prevista quale pena accessoria la pubblicazione della sentenza

e in caso di recidiva l'interdizione dalla professione giornalistica da uno a sei mesi. Nessuna punibilità invece per chi provvede a rettificare tempestivamente.

 

-     Obbligo di rettifica senza commento

Le rettifiche (o le smentite) richieste dal soggetto che si ritiene leso nella sua dignità, reputazione ed onore, a meno che non siano suscettibili di incriminazione penale ovvero inequivocabilmente false, dovranno essere pubblicate, senza commento, né risposta, con menzione soltanto del titolo, della data e dell'autore dell'articolo considerato diffamatorio. In caso di inerzia, l'interessato potrà ottenere dal giudice un "ordine di pubblicazione", la cui mancata ottemperanza farà scattare una sanzione amministrativa (da 8mila a 16mila euro).

 

-     Testate online

Il nuovo testo estende le norme anche alle testate giornalistiche sul web e a quelle radiotelevisive. Per cui anche l'obbligo della rettifica, come per i giornali cartacei, andrà assolto entro 2 giorni dalla richiesta, con le medesime caratteristiche (grafiche, metodo di accesso, visibilità della notizia).

 

-     Responsabilità del direttore

Eccetto il concorso con l'autore del servizio, il direttore responsabile (o il suo vice) risponderanno soltanto a titolo di colpa se sussiste un nesso di causalità tra l'omissione del controllo e la diffamazione e in ogni caso la pena è ridotta di un terzo.

nell'ipotesi di addebito per l'omessa vigilanza, comunque, è esclusa l'interdizione dello stesso dalla professione di giornalista.

Il direttore inoltre potrà delegare, in forma scritta, le sue funzioni di controllo a un giornalista professionista in grado di svolgerle.

 

-     Risarcimento danni

Il danno conseguente alla diffamazione a mezzo stampa sarà quantificato non solo in base alla gravità dell'offesa, alla diffusione e alla rilevanza della testata giornalistica, ma anche in virtù dell'effetto riparatorio ottenuto dalla rettifica.

In ogni caso, l'azione civile dovrà esercitarsi entro due anni dalla pubblicazione del contenuto ritenuto diffamatorio.

 

-     Stretta su "liti temerarie"

Nei casi di querele pretestuose e temerarie, il querelante rischia una condanna al pagamento di una sanzione da mille a 10mila euro in favore della Cassa Ammende. Se l'azione è attivata in malafede o con colpa grave, il rischio è più alto, oltre al rimborso spese e al risarcimento, si aggiungerà una ulteriore somma a favore del convenuto, che sarà stabilita in via equitativa dal giudice tenendo conto dell'entità del risarcimento.

 

-     Clausola "salva-giornalisti"

Salvo che la diffamazione sia dolosa, il risarcimento pagato dall'autore della pubblicazione, o dal direttore della testata avrà natura di credito privilegiato nell'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'editore.

 

-     Segreto professionale "allargato"

Estesa anche ai giornalisti pubblicisti, e non solo a quelli professionisti, la possibilità di opporre al giudice il segreto professionale sulle proprie fonti.

 

-     Niente più carcere per i "privati"

Cambia anche il reato per i privati cittadini: ingiuria e diffamazione non prevederanno più il carcere ma solo la multa che sarà aumentata fino a 5mila euro nel primo caso e a 10mila nel secondo.

Le norme si applicheranno anche alle offese e alla diffamazione arrecate per via telematica.

La pena sarà aggravata se c'è l'attribuzione di un fatto specifico, mentre viene abrogata l'ipotesi di responsabilità aggravata se l'offesa è arrecata a un corpo politico, giudiziario o amministrativo. 

Qui il ddl sulla diffamazione approvato dalla Camera

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