Nota di commento alla sentenza del Tar Campania Salerno sez. 1 n. 605 del 23.03.2015

Avv. Francesco Pandolfi

IL RAPPORTO DI IMPIEGO: DECORRENZA GIURIDICA E DECORRENZA ECONOMICA.

Interessante ed utile pronuncia del Tar Salerno sezione 1, ove i Giudici mettono in risalto la sostanza della norma piuttosto che la definizione tecnico letterale della fattispecie.

Siamo in materia pensionistica militare, ove può apparentemente verificarsi che i momenti della decorrenza giuridica del rapporto di impiego (ai fini del calcolo per il riscatto a fini pensionistici) e della decorrenza economica collegata alla assunzione effettiva possono non coincidere.

Questo perché, mentre la norma per i dipendenti civili disciplina la stessa fattispecie utilizzando la locuzione "decorrenza del rapporto di impiego", la norma militare parla di "assunzione del servizio".

In effetti, il Codice dell'Ordinamento Militare stabilisce che "il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso" (art. 1847 d.lgs. 66/10).

Qual è quindi la differenza tra decorrenza del rapporto e assunzione del servizio?

NON C'E' DIFFERENZA SOSTANZIALE

Il Tar Campania (sentenza n. 605 del 13.03.2015) ritiene che la distinzione sia meramente letterale e non riguardi la sostanza delle norme; in altri termini, tanto nel settore civile quanto nel settore militare ciò che importa ai fini del calcolo per il riscatto a fini di quiescenza è il rapporto giuridico tra dipendente e amministrazione.

Più precisamente, importa il momento in cui si avvia il rapporto tra le parti.

Altre locuzioni, o riferimenti a decorrenze di altro tipo, non hanno alcun rilievo.

In realtà, l'apparente distinzione ha una radice storica, essendo legata al fatto che l'art. 1847 c.o.m. proviene da altra norma, l'articolo 8, che in precedenza accomunava personale civile e personale militare in un'unica disposizione, per così dire, generalista.

Omogeneità letterale venuta poi meno con la collocazione dell'articolo 1847 nel testo del codice ordinamento militare e con il conseguente utilizzo della differente terminologia oggi in esame che, a parere dei chiari Magistrati, non coinvolge la portata sostanziale del precetto.

IL CASO

Un tenente colonnello aveva impugnato il provvedimento con il quale gli era stata respinta un'istanza volta ad ottenere la computabilità (ed il relativo riscatto) ai fini pensionistici del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del proprio rapporto di lavoro e la decorrenza amministrativo-economica.

IL RAGIONAMENTO DEI GIUDICI

Il problema non si pone per gli ordinari dipendenti statali, in quanto l'articolo 8 dpr n.1092/73 stabilisce che " il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto".

Si potrebbe porre invece, ma solo in apparenza, per il personale militare, considerato che l'art. 1847 c.o.m. recita , al primo comma, che "il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso".

Il problema da risolvere è quindi il seguente: la computabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e quella di effettiva assunzione (decorrenza amministrativo-economica), nel caso i due segmenti temporali non risultino coincidenti.

Quesito risolto attraverso la ricostruzione della ratio delle norme civili e militari regolatrici della fattispecie previdenziale previa individuazione della comune radice regolamentare.

In buona sostanza, le parole tratte dalle norme in esame: "lavoro", "servizio", "impiego" sono tutte espressioni equivalenti se considerate nel contesto oggetto di esame nella sentenza in commento.

In definitiva, il ricorso ha avuto esito positivo e il provvedimento del ministero della difesa - direzione generale della previdenza militare e della leva avente ad oggetto " riscatto del servizio comunque prestato ai fini pensionistici" è stato annullato dal Tar.


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Testo sentenza Tar Salerno n. 605/2015
Francesco Pandolfi
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