Avv. Francesco Pandolfi
IL RAPPORTO DI IMPIEGO: DECORRENZA GIURIDICA E DECORRENZA ECONOMICA.
Interessante ed utile pronuncia del Tar Salerno sezione 1, ove i Giudici mettono in risalto la sostanza della norma piuttosto che la definizione tecnico letterale della fattispecie.
Siamo in materia pensionistica militare, ove può apparentemente verificarsi che i momenti della decorrenza giuridica del rapporto di impiego (ai fini del calcolo per il riscatto a fini pensionistici) e della decorrenza economica collegata alla assunzione effettiva possono non coincidere.
Questo perché, mentre la norma per i dipendenti civili disciplina la stessa fattispecie utilizzando la locuzione “decorrenza del rapporto di impiego”, la norma militare parla di “assunzione del servizio”.
In effetti, il Codice dell'Ordinamento Militare stabilisce che “il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso” (art. 1847 d.lgs. 66/10).
Qual è quindi la differenza tra decorrenza del rapporto e assunzione del servizio?
NON C'E' DIFFERENZA SOSTANZIALE
Il Tar Campania (sentenza n. 605 del 13.03.2015) ritiene che la distinzione sia meramente letterale e non riguardi la sostanza delle norme; in altri termini, tanto nel settore civile quanto nel settore militare ciò che importa ai fini del calcolo per il riscatto a fini di quiescenza è il rapporto giuridico tra dipendente e amministrazione.
Più precisamente, importa il momento in cui si avvia il rapporto tra le parti.
Altre locuzioni, o riferimenti a decorrenze di altro tipo, non hanno alcun rilievo.
In realtà, l'apparente distinzione ha una radice storica, essendo legata al fatto che l'art. 1847 c.o.m. proviene da altra norma, l'articolo 8, che in precedenza accomunava personale civile e personale militare in un'unica disposizione, per così dire, generalista.
Omogeneità letterale venuta poi meno con la collocazione dell'articolo 1847 nel testo del codice ordinamento militare e con il conseguente utilizzo della differente terminologia oggi in esame che, a parere dei chiari Magistrati, non coinvolge la portata sostanziale del precetto.
IL CASO
Un tenente colonnello aveva impugnato il provvedimento con il quale gli era stata respinta un'istanza volta ad ottenere la computabilità (ed il relativo riscatto) ai fini pensionistici del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del proprio rapporto di lavoro e la decorrenza amministrativo-economica.
IL RAGIONAMENTO DEI GIUDICI
Il problema non si pone per gli ordinari dipendenti statali, in quanto l'articolo 8 dpr n.1092/73 stabilisce che “ il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”.
Si potrebbe porre invece, ma solo in apparenza, per il personale militare, considerato che l'art. 1847 c.o.m. recita , al primo comma, che “il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso”.
Il problema da risolvere è quindi il seguente: la computabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e quella di effettiva assunzione (decorrenza amministrativo-economica), nel caso i due segmenti temporali non risultino coincidenti.
Quesito risolto attraverso la ricostruzione della ratio delle norme civili e militari regolatrici della fattispecie previdenziale previa individuazione della comune radice regolamentare.
In buona sostanza, le parole tratte dalle norme in esame: "lavoro", "servizio", "impiego" sono tutte espressioni equivalenti se considerate nel contesto oggetto di esame nella sentenza in commento.
In definitiva, il ricorso ha avuto esito positivo e il provvedimento del ministero della difesa - direzione generale della previdenza militare e della leva avente ad oggetto " riscatto del servizio comunque prestato ai fini pensionistici" è stato annullato dal Tar.
Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com
blog: www.pandolfistudiolegale.it
Testo sentenza Tar Salerno n. 605/2015
Sentenza n. 605/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2014, proposto da:
Carlo De Martino, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Salerno, Via A. Balzico, 41c/O D'Alessio;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l'annullamento
provvedimento del ministero della difesa - direzione generale della previdenza militare e della leva - prot.0006315 del 08/04/2014 avente ad oggetto " riscatto del servizio comunque prestato ai fini pensionistici.d.p.r. n.1092/73.istanze del ten.col.carlo de martino-quesito."
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 6-6-2014 e depositato il 26-6-2014 il ten.col. Carlo De Martino impugnava dinanzi a questo Tribunale amministrativo il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale era stata sostanzialmente respinta la propria istanza volta ad ottenere la computabilità ( ed il relativo riscatto) ai fini pensionistici del periodo intercorrernte tra la decorrenza giuridica del proprio rapporto di lavoro e la decorrenza amministrativo-economica.
Denunziava, al riguardo: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del dpr n. 1092/1973, dell’articolo 1847 del d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 142, comma 2 del dpr n. 1092/1973; eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta e disparità di trattamento.
Instauratosi il contraddittorio, l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, resistendo al proposto gravame.
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 22-1-2015.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La questione giuridica portata all’esame del Tribunale concerne la computabilità , ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e quella di effettiva assunzione ( decorrenza amministrativo-economica), ove i due momenti non risultino in concreto coincidenti.
Il problema non si pone ( e tanto è pacificamente riconosciuto dall’Amministrazione resistente) per gli ordinari dipendenti statali, atteso che l’articolo 8 del dpr n. 1092/1973 precisa che “ il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”.
Il riferimento letterale alla “decorrenza del rapporto” evidenzia chiaramente che il momento cui occorre fare riferimento, in assenza di ulteriori specificazioni , è quello della decorrenza giuridica, la quale costituisce il momento in cui si colloca l’inizio del rapporto giuridico che si instaura tra l’amministrazione ed il dipendente.
Il problema si pone, invece, (apparentemente, come di seguito si vedrà) per il personale militare, atteso che la norma di riferimento (art. 1847 del decreto legislativo n. 66/2010 – Codice dell’ordinamento militare) recita , al primo comma, che “il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso”.
Dunque, non vi è riferimento alla “decorrenza del rapporto”, ma alla “assunzione del servizio”, terminologia diversa che potrebbe indurre ad individuare il dies a quo nel momento di effettiva presa di servizio e, dunque, della decorrenza amministrativo-economica del rapporto.
Ritiene, peraltro, il Tribunale che tale interpretazione non sia corretta, evidenziandosi che, in realtà, nonostante la differente terminologia utilizzata , il momento di decorrenza del computo sia lo stesso, tanto che per il personale civile che per quello militare.
Inducono a tale lettura le considerazioni che di seguito si espongono.
Occorre in primo luogo evidenziare, sotto il profilo storico, che la disposizione normativa concernente i criteri di computo per il personale militare era in origine collocata nel richiamato articolo 8 del dpr n. 1092/1973, unitamente a quella relativa al personale civile.
Invero, il secondo comma , dopo aver precisato che “il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”, proseguiva affermando che “Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione del servizio stesso”.
La collocazione delle due disposizioni nel medesimo comma, senza soluzione di continuità e senza l’utilizzo di locuzioni (quali “invece”) atte ad evidenziare una diversità di disciplina è indicativa della volontà del legislatore di dare al personale civile ed a quello militare la medesima regolamentazione di computo del servizio ai fini pensionistici, giustificandosi la differente terminologia utilizzata solo in relazione alla diversità delle funzioni e mansioni svolte dal personale civile e da quello militare.
Per il primo, invero, il contenuto del rapporto è qualificato in termini di “impiego” e di “lavoro”; per il secondo, invece, attesa la peculiarità dei compiti svolti, il medesimo è indicato in termini di “servizio” ( correntemente, invero, con riferimento alle prestazioni dei militari, si parla di “servizio militare”).
Dunque, il termine “servizio” non indica un concetto diverso rispetto a quello del rapporto giuridico che si instaura tra un datore di lavoro ed un prestatore , ma sta ad indicare la medesima relazione giuridica, qualificandola diversamente in relazione alle particolarità contenutistica delle mansioni e delle funzioni svolte dal militare.
A tale conclusione induce anche la lettura del successivo disposto della norma, che individua specificamente i casi in cui il servizio ( rectius, il tempo di svolgimento del rapporto) non è computabile; evidenziandosi, al riguardo, che le eccezioni risultano essere sostanzialmente le stesse tanto per il personale civile che per quello militare, utilizzandosi terminologie diverse o aggiunte solo in relazione alla diversità tipologica del rapporto ( ad esempio, mentre per il personale civile si parla di aspettativa per motivi di famiglia, per i militari si opera riferimento all’aspettativa per motivi privati; per questi ultimi , poi, si indica la qualità di “richiamati senza assegni” tipica dell’ordinamento militare e non presente in quella del personale civile).
Orbene, tale uguale disciplina è indicativa della operatività della medesima regola anche con riferimento al criterio generale di computo del servizio ai fini pensionistici e, dunque, del criterio della decorrenza giuridica del rapporto.
D’altra parte, ciò è confermato dal fatto che la seconda parte del citato articolo 8, nella sua formulazione originaria ( presente tale disposizione anche nell’attuale articolo 1847 del Codice dell’ordinamento militare), prevede, per i militari, anche la computabilità di periodi in cui non vi è stato svolgimento effettivo del servizio ( il tempo trascorso durante la sospensione dall’impiego è computato in ragione della metà).
La espressa formulazione di una eccezione alla computabilità ( totale per il personale civile, parziale per quello militare) lascia ritenere che la regola generale sia nel senso che ciò che rileva non è l’ effettivo svolgimento del rapporto quanto piuttosto la sussistenza del rapporto giuridico tra amministrazione e dipendente.
Sicchè deve ritenersi che anche per il personale militare il computo debba essere effettuato dalla data di decorrenza giuridica del servizio, in tal senso dovendosi interpretare l’inciso “data di assunzione del servizio”.
Tale considerazione storico-normativa è importante ed ha valenza dirimente, considerato che la disposizione contenuta nell’attuale articolo 1847 del d.lgs. n. 66/2010 non è altro che la trasposizione della previgente disciplina contenuta nell’articolo 8 ( che accomunava personale civile e personale militare) in un testo specifico (Codice dell’ordinamento militare) che raccoglie tutta la normativa concernente l’ordinamento militare, ivi compresa la regolamentazione del rapporto di lavoro e del trattamento di quiescenza.
Ed, invero, la disposizione di interesse , contenuta nel previgente articolo 8 del dpr n. 1092/1973, risulta essere stata soppressa dall’articolo 2268, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, proprio in occasione della emanazione del codice dell’ordinamento militare.
Né a diversa conclusione induce la parziale differenza della lettera delle norme ( quella soppressa: “ Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio fino a quella di cessazione del servizio stesso”; quella oggi vigente: “ Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso”).
Invero, l’indicazione “il computo del servizio effettivo” è il necessario adattamento lessicale conseguente al fatto che un precedente capoverso diviene disposizione autonoma costituente in via esclusiva il primo comma del nuovo articolo di legge e , dunque, il “servizio effettivo” esprime lo stesso concetto che l’articolo 8 del dpr n. 1092/1973 indica nei “servizi prestati in qualità di dipendente statale”.
Di poi, non può trarre in inganno la circostanza che l’articolo 1847 parli di servizio “effettivo”.
La locuzione, invero, riporta l’intitolazione della Sezione I ( Servizio Effettivo) del Capo II (Valutazione dei servizi) del Titolo II ( Trattamento previdenziale normale) del Codice e vale chiaramente ad indicare l’ordinario servizio svolto in qualità di militare , per contrapporlo e distinguerlo da altre fattispecie peculiari ( non ordinarie), pure rilevanti ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, previste dalle successive Sezioni II ( Maggiorazione dei servizi effettivi) e III ( Servizi computabili a domanda).
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, ritiene, dunque, il Tribunale che la questione giuridica posta dal ricorso in trattazione debba risolversi nel senso che il termine cui occorre fare riferimento, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia, anche per il personale militare, quello della decorrenza giuridica del rapporto e non anche quello della decorrenza amministrativo-economica, ove non vi sia coincidenza temporale tra i due momenti.
Il ricorso è, pertanto, fondato, conseguendo l’annullamento del provvedimento in questa sede impugnato.
La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente FF, Estensore
Francesco Gaudieri, Consigliere
Valeria Ianniello, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)