Esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'oggettiva impossibilità del potere di custodia

di Marina Crisafi - In caso di sinistri stradali causati dalla presenza di ghiaccio sulla carreggiata, la responsabilità non può essere addebitata "automaticamente" all'amministrazione proprietaria della strada. A ribadire il principio è la sesta sezione civile della Cassazione, nella recente sentenza n. 12802/2015, in una vicenda relativa a un sinistro stradale causato dalla presenza di una lastra di ghiaccio su una strada extraurbana provinciale.  

L'automobilista trascinava in giudizio la provincia di Avellino per ottenere il risarcimento dei danni subito dalla propria vettura e, perdendo di fronte al giudice di pace, vinceva in secondo grado. Il Tribunale di Avellino, infatti, in riforma della sentenza del giudice delle prime cure, accoglieva la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., ritenendo dimostrata la responsabilità dell'amministrazione provinciale per mancanza della prova del caso fortuito, posto che l'ente aveva l'obbligo di scongiurare situazioni di pericolo data la stagione invernale, ed escludendo la negligenza del guidatore.

Ma la provincia non ci sta e adisce la Cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sostenendo che non può configurarsi il rapporto di custodia sulla base delle caratteristiche stesse della strada (provinciale, fuori dal centro abitato) priva di quelle caratteristiche e dotazioni tecnologiche tali da poter utilizzare un concreto ed effettivo governo del bene da parte dell'ente proprietario, né tanto meno la prova ex art. 2043 c.c., non essendo sufficiente per l'insidia/trabocchetto la non visibilità occorrendo anche la non prevedibilità (mentre la presenza di ghiaccio era prevedibile ed evitabile con la normale diligenza).

Per il Palazzaccio il motivo è fondato.

È vero, ha ricordato, infatti, la S.C. che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento", potendo essere esclusa solo dal caso fortuito, rappresentato anche dal fatto del danneggiato, ma è anche vero che il potere di custodia non può essere ritenuto sussistente "anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo sul bene, che è presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo".

E indici sintomatici di tale impossibilità di controllo possono essere: la notevole estensione della strada, l'uso generalizzato da parte degli utenti e anche le caratteristiche del bene stesso, come la posizione, le dotazioni, i sistemi di assistenza (ecc).

Per cui, ha dedotto la S.C., se il potere di controllo è oggettivamente impossibile non vi è custodia e non vi è responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Inoltre, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva per custodia, quanto in quella ex art. 2043 c.c., ha continuato la Corte, occorre tener conto del comportamento colposo del danneggiato che, se "idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso", vale ad escludere la stessa responsabilità dell'amministrazione  danneggiante.

In definitiva, ha sbagliato il giudice di merito a non aver compiuto nessuna verifica in ordine all'effettivo potere di controllo della P.A., facendo discendere automaticamente il rapporto di custodia dalla proprietà della strada in capo alla provincia, né al non aver dato rilievo alla particolarità dell'agente dannoso insorto (il ghiaccio) che ha reso la strada pericolosa, e alla possibilità del suo repentino formarsi anche in luoghi normalmente non soggetti a tali fenomeni atmosferici. Né, altresì, nel non aver tenuto in debito conto il comportamento del danneggiato, il quale per il principio di autoresponsabilità degli utenti era gravato "da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale - al fine di - salvaguardare la propria incolumità". Cosa non avvenuta nel caso di specie, secondo la Corte, visto che dai danni riportati dal veicolo si desumeva una velocità non certo moderata. Per cui, in definitiva, il ricorso è accolto. 


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