Per la Suprema Corte sono ammessi i controlli difensivi occulti se diretti ad accertare comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa

di Marina Crisafi - Da oggi in poi il datore di lavoro può creare un falso profilo su Facebook al solo fine di "incastrare" il dipendente sulla cui "diligenza" nutre già dubbi. A legittimare tale condotta è la Cassazione, con la sentenza n. 10955 depositata ieri (qui sotto allegata), approvando il modus operandi aziendale e confermando il licenziamento del lavoratore.

Per la S.C. sono da considerarsi accertati i fatti rilevati dai giudici di merito, dai quali emergeva che il responsabile del personale dell'impresa aveva creato un profilo di donna su Facebook chiedendo l'amicizia a un dipendente, già sorpreso ad assentarsi dalla postazione di lavoro per parlare a lungo al telefono (bloccando così il macchinario cui era addetto) e con un ipad collegato alla rete nell'armadietto personale. Nei giorni successivi alla richiesta di amicizia, il dipendente aveva confermato ogni dubbio sulla negligenza, chattando per molto tempo e durante gli orari di lavoro. Sulla base di questi elementi, quindi, era scattato il licenziamento per giusta causa, legittimato dai giudici di merito e ora anche da piazza Cavour.

Pur sostenendo la necessità di un bilanciamento tra il potere di controllo del datore di lavoro e il diritto alla privacy del dipendente, resa ancora più essenziale dall'imminente emanazione del decreto attuativo sui controlli a distanza, nell'ambito del Job's Act, la sezione lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha ritenuto che l'accertamento svolto nei suoi confronti integrasse alcuna violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Per gli Ermellini, infatti, laddove il controllo sia diretto "non già a verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, si è fuori dallo schema normativo dell'art. 4 n. 300/70".

Come rilevato anche dai giudici di merito, il controllo messo in campo dall'azienda era "difensivo", in quanto teso soltanto a sanzionare una condotta idonea "a ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti". Peraltro, il controllo era stato effettuato "ex post", ossia dopo i precedenti riscontri sulla negligenza del dipendente sul posto di lavoro. Per cui ha concluso la S.C., la creazione del falso profilo su Fb non costituisce di per sé una "violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro" in quanto attiene ad una "mera modalità di accertamento dell'illecito commesso dal lavoratore, non invasiva, né deduttiva dell'infrazione". 

Scarica la sentenza n. 10955/2015

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