La Cassazione indica i confini del diritto di frequentazione tra nonni e nipoti, figli di coniugi separati
Avv. Cristina Bassignana |

La Cassazione indica i confini del diritto di frequentazione tra nonni e nipoti, figli di coniugi separati

Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 aprile 2015 n. 8100

A cura dell'Avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it

Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 8100/2015

Nel caso di specie il Tribunale per i minorenni aveva revocato le disposizioni di un precedente decreto con il quale prevedeva un graduale avvicinamento tra il nipote ed i nonni. La Corte d'Appello respingeva il reclamo proposto dai nonni rilevando che il nipote aveva chiaramente espresso un rifiuto al ripristino dei rapporti con i nonni in quanto non voleva esporsi ad una situazione di conflitto viste le ostilità presenti tra i suoi genitori ed i nonni.

Gli ascendenti ricorrono per Cassazione sostenendo che la tutela del diritto di frequentazione tra nonni e nipoti trova fondamento nell'articolo 29 della Costituzione ed è riconosciuto da un orientamento consolidato della giurisprudenza.

Per la Corte di Cassazione il ricorso è inammissibile in quanto la giurisprudenza ha più volte chiarito che l'articolo 1 della Legge 8 febbraio 2006 n. 54 , che ha apportato modifiche all'articolo 155 del Codice Civile, prevede certamente il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, ma non attribuisce un autonomo diritto di visita. In realtà si tratta di un ulteriore elemento di indagine che consente al giudice di valutare quale provvedimento adottare in tema di affidamento. 

Il giudice deve tenere conto dell'interesse prevalente del minore evitando che egli possa trovarsi al centro di un conflitto familiare con pregiudizio del suo diritto ad una crescita serena ed equilibrata.

La Cassazione ritiene pertanto che il provvedimento impugnato persegua la finalità di tutelare il minore evitando un ambiente familiare conflittuale che determini una condizione ansiogena ben lontana dalle sue esigenze di serenità nella crescita.

Avv. Cristina Bassignana


Cassazione Civile, testo sentenza n. 8100/2015

Cassazione Civile, sentenza n. 8100/2015
- omissis -
Fatto e diritto
Rilevato che:
1. Il Tribunale per i minorenni di Trieste, con decreto del 18 dicembre 2013, mantenendo fermo l'affidamento di [...] ai servizi sociali ha revocato le disposizioni del precedente decreto del 18 luglio 2012 relative alla previsione di un graduale avvicinamento tra [...] e i nonni paterni.
2. Hanno proposto reclamo l' [...] e la [...] lamentando la mancata considerazione della loro disponibilità al rapporto con la nipote.
3. La Corte di appello di Trieste, con decreto del 20/27 marzo 2014, ha respinto il reclamo ritenendo decisivo il rifiuto espresso anche di recente da [...] di frequentare i nonni paterni.
Ha rilevato la Corte che, se pure tale rifiuto, espresso dalla minore nel corso del procedimento, è condizionato dall'ostilità dei genitori al ripristino del rapporto fra nonni e nipote, di esso si deve tenere conto perché esprime la volontà dell'adolescente di non esporsi a una situazione di conflitto che non è in grado di sostenere.
4. Ricorrono per cassazione [...] e [...] affidandosi a tre motivi di ricorso con i quali deducono: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 29 Cost.; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.c.; c) violazione di legge. I ricorrenti rilevano che il diritto dei nonni alla frequentazione dei nipoti trova fondamento nei vincoli familiari tutelati dall'art. 29 Cost., ed è riconosciuto dalla giurisprudenza. Ritengono che il provvedimento impugnato sia gravemente lesivo dell'interesse del minore. Deducono la violazione della L. n. 149 del 2001, per non aver nè il Tribunale nè la Corte di appello nominato un curatore speciale al minore.
5. Non svolgono difese gli intimati.
Ritenuto che:
6. Il ricorso è inammissibile perché impugna un provvedimento che non ha un carattere di decisorietà e definitività tale da renderlo ricorribile per cassazione (cfr Cass. civ. sezione 1^(5e) n. 5134 del 5 marzo 2014 e Cass. Civ. sez. 6^(5e) - 3 ordinanza n. 14680 del 28 agosto 2012).
7. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, comma 1, che ha novellato l'art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore (Cass. civ. sezione 1^(5e) n. 17191 dell'11 agosto 2011). In questa prospettiva al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell'interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore. Cosi nella specie i giudici di merito hanno voluto evitare al minore di trovarsi al centro di un conflitto interfamiliare la cui risoluzione non spetta certamente al minore.
8. Il provvedimento non nega quindi in nessun modo il diritto dei minori a conservare e intrattenere rapporti significativi con i propri ascendenti ma ha una finalità di tutela del minore preservandolo da una situazione di conflitto che determina nel minore una condizione ansiogena e non corrispondente alle sue esigenze di serenità nella crescita. In tal senso il ricorso non coglie la ratio del provvedimento che impugna. E' finalizzato a ottenere un sindacato di merito sulla valutazione dell'interesse del minore e fraintende la natura del procedimento attribuendogli un carattere contenzioso e avversariale che non ha, specificamente nei confronti del minore. Di qui la estraneità alla ratio decidendi anche della censura relativa alla mancata nomina di un curatore speciale del minore come è stato del resto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 336 c.c., u.c., che prevede la nomina di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore nelle quali la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l'ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall'art. 155 sexies c.c., divenuto necessario ai sensi dell'art. 315 bis c.c., introdotto dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (Cass. civ., sezione 1^(5e), n. 7478 del 31 marzo 2014).
9. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
10. Il processo risulta inoltre esente dal contributo unificato e pertanto non è soggetto all'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2015


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