Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 aprile 2015 n. 8100

A cura dell'Avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it

Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 8100/2015

Nel caso di specie il Tribunale per i minorenni aveva revocato le disposizioni di un precedente decreto con il quale prevedeva un graduale avvicinamento tra il nipote ed i nonni. La Corte d'Appello respingeva il reclamo proposto dai nonni rilevando che il nipote aveva chiaramente espresso un rifiuto al ripristino dei rapporti con i nonni in quanto non voleva esporsi ad una situazione di conflitto viste le ostilità presenti tra i suoi genitori ed i nonni.

Gli ascendenti ricorrono per Cassazione sostenendo che la tutela del diritto di frequentazione tra nonni e nipoti trova fondamento nell'articolo 29 della Costituzione ed è riconosciuto da un orientamento consolidato della giurisprudenza.

Per la Corte di Cassazione il ricorso è inammissibile in quanto la giurisprudenza ha più volte chiarito che l'articolo 1 della Legge 8 febbraio 2006 n. 54 , che ha apportato modifiche all'articolo 155 del Codice Civile, prevede certamente il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, ma non attribuisce un autonomo diritto di visita. In realtà si tratta di un ulteriore elemento di indagine che consente al giudice di valutare quale provvedimento adottare in tema di affidamento. 

Il giudice deve tenere conto dell'interesse prevalente del minore evitando che egli possa trovarsi al centro di un conflitto familiare con pregiudizio del suo diritto ad una crescita serena ed equilibrata.

La Cassazione ritiene pertanto che il provvedimento impugnato persegua la finalità di tutelare il minore evitando un ambiente familiare conflittuale che determini una condizione ansiogena ben lontana dalle sue esigenze di serenità nella crescita.

Avv. Cristina Bassignana

Cassazione Civile, testo sentenza n. 8100/2015
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