In una recente pronuncia il Consiglio di Stato si è occupato di una procedura espropriativa riguardante la realizzazione dei lavori di costruzione di una variante stradale, in relazione ad un tratto ricadente in un Comune che ha coinvolto una serie di terreni di proprietà privata.
Si tratta della sentenza n. 1671 del 31.03.2015.
L'insieme delle complesse questioni affrontate nel lungo iter processuale, possono essere utilmente riassunte con una schematizzazione, tale da consentire l'apprezzamento dei principi posti a base della decisione.
MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
La prima questione affrontata e risolta riguarda la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90 per mancato invio agli interessati della comunicazione di avvio del procedimento relativamente al provvedimento di approvazione del progetto dei lavori in questione, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera.
La giurisprudenza ha infatti affermato che nel caso in cui si provveda ad approvare il progetto di un'opera pubblica alla quale è riconnessa, anche per implicito, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa, si rende necessaria la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall' art. 7 della legge n. 241 dell'8 agosto 1990 (Cons. Stato sez. V 3/5/2012 n.253; Cons Stato Sez. IV 11/4/2007 n.1668; idem 29/5/2009 n. 3364 e 14/12/2002 n. 6917) .
Nel caso de quo il provvedimento che approva il progetto stradale ai fini della dichiarazione di p.u. non risulta essere stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in modo tale che la mancata osservanza dell'obbligo sancito dalla norma rende invalido l'iter procedurale posto in essere dall'Amministrazione.
MANCATO INVIO AL PROPRIETARIO DELL'AVVISO CON LA DATA DI IMMISSIONE IN POSSESSO
La seconda questione riguarda l'avvenuta violazione dell'obbligo sancito dall'art. 3 comma 4 Legge n. 1/78, circa gli adempimenti che deve porre in essere l'Amministrazione per l'immissione in possesso degli immobili oggetto della procedura espropriativa.
La norma in questione prevede obbligatoriamente che l'Amministrazione procedente comunichi al proprietario del terreno interessato dalla procedura espropriativa l'avviso in ordine alla data di immissione in possesso con l'invito ai titolari del bene immobile da occuparsi a presenziare alla relativa operazione (nel caso di specie il decreto prefettizio è stato inviato addirittura al proprietario di un fondo confinante con quello oggetto di occupazione).
ECCESSIVE PROROGHE DELLA PROCEDURA
E' contrario ad ogni regola di buona amministrazione mantenere una procedura espropriativa di aree già fatte oggetto di occupazione e di attività che ne hanno stravolto l'assetto oltre il termine già fissato per la chiusura della procedura, allorchè in particolare sia stato oltremodo superato il termine di una prima proroga che pure appare plausibile in presenza di ragioni di forza maggiore che impongono di prolungare il compimento della procedura.
Se accade che l'Amministrazione dispone più proroghe, “la proroga della proroga” (come nella specie avvenuto) non è concepibile in relazione alla regola secondo la quale l'opera pubblica deve essere eseguita in un arco temporale valutato congruo, così come limitato nel tempo deve essere il potere dell'amministrazione di mantenere in una posizione di soggezione i beni espropriabili (Cons. Stato Se. IV 19 gennaio 2000 n.248).
Procrastinare per ben tre volte lavori già prorogati una prima volta, significa infrangere il principio di certezza dei tempi cui l'azione amministrativa in tema di acquisizione coattiva dei beni dei privati alla mano pubblica deve attenersi.
In definitiva, è agevole dedurre che l'azione della P.A. deve essere sempre improntata al rispetto di canoni di ragionevolezza in ossequio a precise norme poste a tutela di chi soggiace alla procedura espropriativa.
Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi:
3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com
blog www.pandolfistudiolegale.it
Consiglio di Stato, testo sentenza n. 1671 del 31.03.2015.
N. 01671/2015REG.PROV.COLL.
N. 08573/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8573 del 2014, proposto da:
Societa' Caeba S.r.l., Maria Vittoria Ferroni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Eugenio Picozza, Maria Vittoria Ferroni, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, Via San Basilio, 61;
contro
Anas S.p.A., U.T.G - Prefettura di Nuoro, Regione Sardegna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
Comune di San Teodoro;
nei confronti di
Consorzio Stabile Infrastrutture, Antonio Elio De Candia, Luigi Morittu, Sergio Perini, Enrico Ornaghi, Leda Alberti, Roberto Ferroni;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 00617/2014, resa tra le parti, resa tra le parti, concernente espropriazione terreni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.A. e di Anas S.p.A.-Compartimento per la Viabilità della Sardegna e di U.T.G. - Prefettura di Nuoro e di Regione Autonoma Sardegna e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Picozza , Ferroni e l'Avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’anno 2001 l’ANAS avviava la procedura per l’approvazione ed esecuzione del progetto dei lavori di costruzione della strada statale in variante S.Simone - S. Teodoro, 4° lotto,lungo la S.S. n.131 in provincia di Nuoro.
L’opera andava ad interessare anche i terreni della Caeba srl e della sig.ra Ferroni Maria Vittoria distinti in catasto al foglio 9 mappale 273 e al foglio 19 mappale 179 ( su quest’ultimo terreno i predetti sono titolari di un vincolo di cubatura).
Gli interessati, ritenendo essersi inverate nell’operato di ANAS una serie di illegittimità, proponevano ricorso giurisdizionale volto ad ottenere in primo luogo la restituzione delle aree de quibus previa rimessione in pristino stato dei luoghi , quindi, in subordine il risarcimento del danno subito con riferimento sia al valore venale dell’area di loro proprietà sia con riferimento alla perdita di cubatura del terreno di cui avevano la disponibilità.
Successivamente, gli attuali appellanti presentavano un primo atto di motivi aggiunti, , depositato il 2 agosto 2013, con cui erano impugnati:
i decreti di esproprio riguardanti i terreni di loro proprietà;
il provvedimento ANAS del 27 marzo 2001 n.7226 con cui è stta dichiarata l’urgenza, l’indifferibilità dell’opera ed approvato il progetto dei lavori di costruzione della strada statale in questione;
l’ordinanza della Prefettura di Nuoro del 21 maggio 2001 con cui ANAS è stata autorizzata all’occupazione in via d’urgenza degli immobili per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
altri atti di ANAS e della prefettura inerenti la predetta procedura espropriativa nonché il piano particellare e gli elenchi dei beni da espropriare.
Quindi con un secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 20/11/2003, gli interessati hanno impugnato il verbale di immissione in possesso , le note di ANAS relative al termine per il compimento delle espropriazioni e le proroghe di detto termine, l’ordinanza prefettizia di deposito dell’elenco delle ditte espropriate nonché la pubblicazione presso l’albo pretorio del Comune di san Teodoro dell’elenco delle ditte proprietarie.
Anche con i due ultimi ricorsi aggiuntivi parte ricorrente chiedeva in primis la restituzione delle aree previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi e quindi il risarcimento dei danni per le voci di cui sopra.
Tra le altre doglianze gli interessati lamentavano la illegittimità delle determinazione dell’indennità espropriativa ritenuta del tutto irrisoria rispetto al danno patito.
L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.617/2014 rigettava i proposti gravami, ritenendoli infondati, ad eccezione della parte inerente la questione della determinazione dell’indennità di espropriazione per la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
Caeba srl e la sig.ra Ferroni hanno impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:
violazione di legge, violazione degli artt.7 e 8 della legge n.241/90 per mancata comunicazione della dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità dell’opera ed approvazione del progetto di opera pubblica ai sensi della legge n.1/78; eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento del merito; violazione ed errata applicazione dell’art.21 octies della legge n.241/90; difetto dei presupposti, travisamento dei fatti ;
violazione di legge per error in iudicando . violazione dell’art.3 della legge n.241/90 per assenza di motivazione della sentenza;eccesso di potere giurisdizionale per carenza , insufficienza, manifesta illogicità , perplessità della motivazione della sentenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti , erroneità dei presupposti; eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito e violazione ed errata applicazione dell’art.21 octies della legge n.2412/90; violazione dell’art.3 della legge n.1/78 in combinato disposto con l’art.16 e ss della legge n.2359/1865; art.10 legge n.865/71, art. 7 legge n.241/90 ; violazione dell’art.3 legge n.1/78 in combinato disposto con gli artt.71 e 76 della legge n.2359/1865 e 20 della legge n.865/1971;
Violazione di legge; violazione dell’art.13 della legge n.2359 del 1865. Violazione dell’art.7 della legge n.241/90; eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito e violazione ed errata applicazione dell’art.21 octies della legge n.241/90; violazione art.42 comma 3 della Costituzione e della legge n.1/1978; violazione dell’art.13 della legge n.2359/1865; eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione dell’art.13 comma 5 del DPR n.327/2001; sviamento di potere, eccesso di potere per difetto dei presupposti;
Nullità, inefficacia e comunque radicale illegittimità del decreto di esproprio in relazione ad ogni atto presupposto e connesso; eccesso di potere , cattivo uso del potere ; illegittimità derivata del decreto di esproprio per sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; illegittimità derivata ed inefficacia del decreto di esproprio per inefficacia dell’occupazione di urgenza ; illegittimità derivata del decreto di esproprio per illegittimità e tardività delle proroghe ; eccesso di potere per difetto di motivazione del decreto di esproprio ;
Violazione di legge; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’agire della pubblica amministrazione ; eccesso di potere per erroneità e difetto dei presupposti; carenza ed omissione di istruttoria ; violazione del principio di buon andamento, trasparenza ed imparzialità nell’agire della P.A.; eccesso di potere per sviamento.
Con un sesto motivo poi parte appellante ha riproposto i motivi già presentati in primo grado e rubricati come violazione di legge; violazione dell’art.42 bis del DPR n.327/2001 nonché degli artt. 48 e 49 della legge n.2253/1865:
Caeba srl e Ferroni hanno quindi chiesto, in accoglimento dell’appello, l’annullamento degli atti impugnati nella parte che ad essi interessa e per l’effetto, in via principale e consequenziale , la restituzione delle aree de quibus previa restituzione in pristino stato nonché che sia disposta l’acquisizione dei suoli ai sensi dell’art.42 bis del DPR n.327/01 e in subordine il risarcimento del danno per equivalente.
Si sono costituiti in giudizio per resistere ANAS, la Prefettura di Nuoro, la Regione Sardegna, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
L’appello risulta fondato e merita accoglimento, rivelandosi errate le osservazioni e conclusioni recate dalla impugnata sentenza (ad eccezione della- marginale- questione relativa alla determinazione della indennità di espropriazione).
Viene all’esame della Sezione la vicenda relativa alla procedura espropriativa, nella parte che qui interessa, riguardante la realizzazione dei lavori di costruzione della variante alla strada statale San Simone.- San Teodoro, 4° lotto relativamente al tratto ricadente in Comune di San Teodoro e che ha coinvolto i terreni di proprietà degli appellanti.
Trattasi di un iter procedimentale alquanto travagliato nella sua gestione se è vero che prende l’abbrivio da determinazioni assunte nel lontano 2001 e si conclude con la notifica del provvedimento finale di esproprio, notificato soltanto nel maggio del 2013 a distanza di dodici anni.
Ebbene, il procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell’opera de qua si rivela, in relazione alle sue peculiari fasi , essere stato erroneamente posto in essere, risultando, in particolare, alcuni atti della procedura, a principiare dal provvedimento ANAS recante la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dell’opera, inficiati dai vizi di violazione di legge aventi specifica valenza procedimentale fondatamente denunciati dalla parte appellante con i primi quattro motivi d’impugnazione.
La prima questione che viene in rilievo, anche sotto il profilo logico- cronologico, riguarda il dedotto vizio di violazione degli artt.7 e ss. della legge n.241/90 per mancato invio agli interessati della comunicazione di avvio del procedimento relativamente al provvedimento ANAS n. 7226 del 27/3/2001 di approvazione del progetto dei lavori in questione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità dell’opera.
La questione è fondata.
La giurisprudenza, secondo un consolidato orientamento, ha affermato che nel caso in cui si provveda ad approvare il progetto di un’opera pubblica alla quale è riconnessa, anche per implicito, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa ( come esattamente avvenuto nella fattispecie) si rende necessaria la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art.7 della legge n.241 dell’8 agosto 1990( Cons. Stato sez. V 3/5/2012 n.253; Cons Stato Sez. IV 11/4/2007 n.1668; idem 29/5/2009 n. 3364 e 14/12/2002 n. 6917) .
Nel caso de quo il provvedimento ANAS n.7226/2001 approvativo del progetto stradale ai fini della dichiarazione di p.u. non risulta essere stato preceduto ( la circostanza è pacificamente ammessa in punto di fatto ) dalla comunicazione di avvio del procedimento, di guisa che la mancata osservanza dell’obbligo sancito dalla norma sopra indicata rende invalido l’iter procedurale posto in essere.
Vero è che ANAS ha proceduto, quanto agli aspetti di divulgazione e pubblicità dell’opera a farsi, ad effettuare la pubblicazione dell’adottata procedura di approvazione del progetto la pubblicazione su alcuni quotidiani, uno locale ed un altro a tiratura nazionale,ma siffatta modalità di pubblicità non può certo ritenersi sostitutiva dell’onere legislativamente previsto di consentire a coloro che sono direttamente incisi dagli atti della procedura ablatoria l’esercizio delle relative garanzie partecipative ( Cons. Stato Sez. V 29/4/2014 n. 3439) .
Sempre sul punto il Tar ritiene di superare il rilievo mosso dagli attuali appellanti sulla scorta di due considerazioni :
la sostanziale inutilità dell’adempimento de quo alla luce dell’art.21 octies della legge n.241/90 ;
l’ essere comunque aliunde gli interessati venuti a conoscenza della procedura de qua ed aver altresì fatto valere il loro punto di vista.
L’argomento di cui sub a) non vale a vincere la relativa censura proprio con riferimento alla seconda parte della disposizione legislativa di che trattasi, tenuto conto che l’Amministrazione non ha avuto modo di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento per cui è causa non poteva essere diverso da quello assunto.
In altri termini non è stato dimostrato che il tragitto della strada dovesse essere necessariamente quello approvato e ciò rende concreta la violazione, anche sotto il profilo sostanziale, della regola dell’obbligo della previa comunicazione da parte dell’amministrazione pubblica procedente ( cfr Cons. Stato Sez. IV 3/4/2012 n. 2286).
Quanto all’argomento sub b), trattasi di assunto genericamente formulato, smentito per tabulas se è vero che come risulta dagli atti di causa, l’unico documento da cui si può evincere la conoscenza extra procedimentale della procedura de qua è quello costituito dalla diffida datata 21 ottobre 2012 e inoltrata al Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro con cui Caeba srl diffida il responsabile del procedimento “ad invadere e modificare i confini del fondo se non dopo aver effettuato le comunicazioni di legge” : ciò è avvenuto a distanza di un anno e mezzo dalla intervenuta adozione del provvedimento approvativo del progetto ( 27/3/2001) e dopo che erano già trascorsi quattordici mesi dall’avvenuta immissione in possesso degli immobili ( 20 agosto 2001 ), senza che sia dimostrata l’esistenza di manifestazioni formali di conoscenza, denunzia ed altro da parte degli interessati prima della diffida in questione.
Conclusivamente sul punto si è inverato, a carico dell’atto approvativo del progetto da cui origina la consequenziale procedura ablatoria, il vizio procedimentale sinora illustrato la cui sussistenza rende invalida l’azione amministrativa al riguardo dispiegata.
Pure fondati si rivelano i profili di doglianza di cui al secondo mezzo d’impugnazione, risultando, in particolare fondata la deduzione del vizio procedimentale costituito dall’avvenuta violazione dell’obbligo sancito dall’art.3 comma 4 della legge n.1/78 circa gli adempimenti a compiersi dall’Amministrazione per l’immissione in possesso degli immobili oggetto della procedura espropriativa.
La norma in questione prevede , come adempimento obbligatorio, che l’Amministrazione procedente comunichi al proprietario del terreno interessato dalla procedura espropriativa l’avviso in ordine alla data di immissione in possesso con l’invito ai titolari del bene immobile da occuparsi a presenziare alla relativa operazione.
Ora è avvenuto che il responsabile del relativo procedimento ha inviato l’avviso circa il decreto emesso da Prefetto di autorizzazione ad occupare d’urgenza i terreni di cui al foglio 19 particella n.273 notiziando in ordine alla immissione in possesso degli immobili per la data del 20 agosto 20101 non già ai proprietari catastali del bene e nemmeno a quelli di fatto, ma al sig. Maneddu Mario che è il proprietario del fondo confinante con quello oggetto di occupazione e cioè un soggetto estraneo e se così è, anche l’adempimento procedurale imposto dalla disposizione legislativa in parola risulta essere stato obliterato.
Sulla necessità dell’avviso dell’immissione in possesso dell’immobile, previsto dall’art.3 della legge n.1 del 1978, al proprietario del fondo si è peraltro più volte espressa questa Sezione ( vedi 20/5/1997 n.957 idem 17/2/2003 n. 8229) e il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento.
Fondato inoltre è il terzo motivo d’appello con cui viene denunciata la violazione dell’ artt.13 della legge n.2359/1865 e dell’art. 13 comma 5 del DPR n.327/01 in relazione alle varie proroghe disposte in ordine al termine per il compimento delle espropriazioni .
La procedura ablatoria in questione è stata contrassegnata da ben quattro proroghe della originaria dichiarazione di pubblica utilità contenuta nel provvedimento del 27/3/2001 nella parte in cui fissava il termine di compimento delle espropriazioni : la prima nel dicembre del 2005, la seconda nel febbraio del 2008, la terza nel luglio del 2010 e la quarta che prorogava sino al 30/11/2012, rispetto al decreto finale di espropriazione del 27/11/2012 .
Ora appare illogico e contrario ad ogni regola di buona amministrazione mantenere una procedura espropriativa di aree già fatte oggetto di occupazione e di attività che ne hanno stravolto l’assetto oltre il termine già fissato per la chiusura della procedura, allorchè in particolare sia stata oltremodo superato il termine di una prima proroga che pure appare plausibile in presenza di ragioni di forza maggiore che impongono di prolungare il compimento della procedura .
Ma nel caso de quo è avvenuto che l’Amministrazione ha disposto numerose proroghe e “la proroga della proroga” ( come nella specie avvenuto) non è assolutamente concepibile in relazione alla regula iuris più volte affermata da questo Consiglio di Stato secondo cui l’opera pubblica deve essere eseguita in un arco temporale valutato congruo, così come limitato nel tempo deve essere il potere dell’amministrazione di mantenere in una posizione di soggezione i beni espropriabili ( Cons. Stato Se. IV 19 gennaio 2000 n.248).
Ora il procrastinare per ben tre volte lavori già prorogati una prima volta ( proroga del 2005 ) significa con evidenza infrangere il principio di certezza dei tempi cui l’azione amministrativa in tema di acquisizione coattiva dei beni dei privati alla mano pubblica deve attenersi
Inoltre, anche a voler sorvolare sulla pur non sempre adeguata motivazione resa in ordine alle proroghe via via disposte e sulla non necessità dell’invio della comunicazione ex art. 7 della legge n.241/90 che desse contezza agli interessati delle adottande proroghe, gli atti in questione appaiono sicuramente illegittimi per il decisivo profilo riguardante la concretizzatasi violazione del disposto di cui all’art.13 comma 5 del DPR 327/2001 sotto il cui regime le proroghe sono state adottate .
La predetta norma stabilisce espressamente che “la proroga può essere disposta anche d’ufficio prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni” : nel caso de quo sia la prima proroga , quella del 12/2/2005, sia la seconda proroga , quella del 13/2/2008 dispongono il procrastinarsi degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità per un periodo di tempo che va oltre i due anni massimi previsti dal disposto legislativo che regge detti provvedimenti.
Per quanto sopra esposto la procedura di esproprio è affetta nelle sue fasi qualificanti ed essenziali del procedimento, quelle attinenti in particolare la originaria dichiarazione di pubblica utilità, l’ occupazione d’urgenza degli immobili oggetto di ablazione e gli atti di proroga del temine di compimento delle espropriazioni dai vizi invalidanti sopra illustrati, che si riflettono necessariamente sui provvedimenti finali di esproprio che risultano nulli e/o inefficaci.
Conseguentemente, in accoglimento delle censure fondatamente dedotte col proposto gravame , va disposto l’annullamento dei provvedimenti e degli atti tutti impugnati in primo grado, con condanna dell’Amministrazione procedente alla restituzione dei terreni oggetto della procedura espropriativa, previa restituzione in pristino stato degli stessi e fatta salva l’attivazione a cura dell’Amministrazione competente del procedimento di acquisizione sanante di cui all’art.42 bis del DPR n.327/2001.
Le spese e competenze del doppio grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e , per l’effetto in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado con annullamento dei provvedimenti ivi gravati e, conseguentemente, condanna l’ Amministrazione competente alla restituzione dei terreni degli appellanti fatti oggetto delle procedure di occupazione ed espropriazione per cui è causa, fatta salva l’eventuale attivazione del procedimento di cui all’art.42 bis del DPR n.327/2001.
Condanna le Amministrazioni statali costituite dalla Prefettura di Nuoro e dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture nonché ANAS spa e Regione Sardegna, tutte in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 6.000,00 ( seimila/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2015