Il giudice del merito ha effettuato tutti gli accertamenti del caso, rilevando come di fatto “la temperatura era significativamente bassa in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno, tanto che l'azienda aveva ritenuto legittima l'interruzione dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti del piano inferiore”.
L'obbligo del datore di lavoro a garantire condizioni di lavoro idonee e sicure deriva ex lege dall'art. 2087 cod. civ.; egli deve infatti adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”.
Se il datore di lavoro si rivela inadempiente rispetto a tale obbligo, è legittimo che il lavoratore non esegua la prestazione, eccependo l'inadempimento altrui; circostanza che si è verificata nel caso in oggetto.
Inoltre, i lavoratori mantengono il diritto alla retribuzione, “in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore”. Il ricorso è rigettato.




