Nel merito è stato accertato che non si è trattata di una vera e propria aggressione verbale nei confronti del capo, quanto di uno scambio di opinioni a tratti accompagnate dall'uso di toni più decisi.
Infatti, la Corte di merito ha accertato “l'assenza di dolo specifico ossia dell'intenzione di mortificare il collega o di arrecare danno all'impresa datrice di lavoro”.
In definitiva, dunque, per giustificare la sanzione del licenziamento non basta che il sottoposto si rivolga al superiore con “toni aspri”, ma occorre che, nel complesso, mantenga un atteggiamento tale per cui l'impresa possa legittimamente dubitare che possa essere mantenuto il rapporto di fiducia che lega datore e dipendente.
Attenendo la questione a meri accertamenti di fatto e non riscontrando la Suprema corte vizi motivazionali di sorta, ha concluso con il rigetto del ricorso.




