Distinzione tra accertamento e contestazione

Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista

Sovente, accade di ricevere una contestazione ad un'infrazione al codice della strada in data successiva a quella dell'avvenuta infrazione, con notifica dell'atto amministrativo attraverso il servizio di poste italiane.

Sorge, conseguentemente, l'annoso dilemma circa la correttezza o meno del comportamento della P.A., in relazione al computo del periodo dei 90 giorni a disposizione degli organi accertatori (Polizia Stradale, Carabinieri ecc.) per procedere alla contestazione dell'accertamento.

Bisogna distinguere il momento dell'accertamento da quello della contestazione dell'illecito.

La violazione deve essere prima "accertata" dall'autorità amministrativa, poi "contestata" all'interessato.

L'ACCERTAMENTO

Quanto al primo aspetto - modi e poteri di accertamento degli illeciti amministrativi -, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'art. 14 della Legge n. 689/1981 si riferisce all'accertamento e non alla data di commissione della violazione; il termine di 90 giorni per la contestazione "postuma" comincia, quindi, a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere (anche in relazione alla eventuale complessità della fattispecie) l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'illecito (ex multis v. Cass. Sez. Lav., 2 aprile 2014 n. 7681).

In sintesi l'accertamento dell'illecito amministrativo non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento da parte della p.a. delle indagini e delle valutazioni necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.

Basti pensare, per esempio, al caso di un sinistro stradale "complesso": l'accertamento di eventuali infrazioni al CdS può richiedere la valutazione dei dati istruttori acquisiti per consentire, poi, una volta avuta la piena conoscenza della condotta illecita, la corretta formulazione della contestazione (cfr. Cass. n. 7681/2014 cit.; Cass. Sez. II, 13 dicembre 2011, n. 26734; Sez. II, 2 dicembre 2011, n. 25836 ecc.).

LA CONTESTAZIONE

Una volta "accertata" nel senso appena precisato, la violazione deve essere "contestata" se possibile immediatamente; altrimenti entro 90 giorni dall'accertamento (360 giorni se si tratta di soggetti residenti all'estero) ex Legge n. 120/2010.

Per ciò che concerne il rispetto del termine dei 90 giorni va chiarito che esso non deve avere a riferimento, come termine finale, il giorno in cui il destinatario ha ricevuto l'atto, ma il momento in cui l'amministrazione accertatrice ha consegnato il plico da notificare all'ufficio postale o all'ufficiale giudiziario.

In relazione all'articolo 149 del codice di procedura civile, relativo alla notificazione a mezzo del servizio postale (che riguarda, in particolare, la procedura di notificazione dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada), dopo l'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza 26 novembre 2002, n. 477, la notificazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada per il Comando notificante si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficio postale per la spedizione, ovvero al messo comunale, per la consegna, a mezzo notificazione.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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