Il recesso della BAnca può essere effettuato ma sempre in considerazione del principio generale della buona fede

L'apertura di credito in conto corrente: il recesso e le problematiche connesse.

Avv. Eraldo Quici. 

Il contratto di apertura di credito in conto corrente è l'accordo in forza del quale la banca (accreditante) pone a disposizione del cliente (accreditato) una determinata somma di denaro, definito in genere fido, per un periodo di tempo determinato o meno. L'istituto è previsto e contemplato essenzialmente dall' art. 1842 c.c. 

Il contratto de quo richiede la forma scritta ad substantiam, come statuisce l'art. 117 del D. Lgs. 385 del 2003. Ai fini della perfezione del negozio, non è prevista la materiale consegna del denaro da parte della banca, ma è sufficiente la semplice pattuizione del fido tra l'istituto di credito ed il cliente. In merito alla natura dell'accordo, parte della dottrina (ex plurimis, Trabucchi), ritiene che essa sia unilaterale, in quanto l'unico soggetto obbligato è la banca, la quale ha il dovere di mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro. 

Il cliente, al contrario, non ha l'obbligo, bensì la sola facoltà di utilizzare il fido. Elemento rilevante dell'apertura di credito è senza dubbio il recesso dal contratto. Di qui la necessaria distinzione tra contratto a tempo determinato ed indeterminato. Ai sensi dell'art. 1845 c.c., qualora l'accordo preveda una scadenza, alla banca non è consentito di recedere prima del termine pattuito, salvo per giusta causa. Nell' ipotesi del contratto a tempo indeterminato, ciascuna parte può liberamente recedere dall' accordo, concedendo all' altra il termine di preavviso pattuito o quello previsto dagli usi, oppure, in mancanza, quello di quindici giorni. 

Il recesso comporta ad ogni modo la sospensione immediata dell'utilizzo del credito, ma la banca ha l'obbligo di concedere all' accreditato il termine di quindici giorni per la restituzione delle somme impiegate e degli accessori. Il recesso è un atto recettizio: pertanto, ai fini della sua perfezione, è necessario che vi sia la prova della ricezione della comunicazione da parte del destinatario (Cass. Civ., sent. nr. 5066 del 22/11/2000; Di Napoli R.). 

Il recesso ha posto e continua ancora oggi a porre i maggiore quesiti in relazione ai possibili comportamenti poco corretti da parte degli istituti di credito. Difatti, sono noti i casi di alcune banche che hanno utilizzato il diritto al recesso dal fido in modo del tutto arbitrario, determinando non pochi disagi a carico dei rispettivi clienti. La condotta reiterata degli istituti di credito è stata sanzionata a più riprese dalla magistratura di legittimità, la quale ha rilevato nella stessa un evidente contrasto con il principio di buona fede che caratterizza in generale l'esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.). 

Nello specifico, gli Ermellini hanno fatto leva sui connotati di arbitrarietà e di imprevedibilità del recesso operato dall' accreditante. Secondo l'orientamento tracciato dalla Suprema Corte, il recesso è dunque arbitrario ed illegittimo, qualora contrasti con la logica aspettativa "…di chi, sulla base di rapporti usualmente tenuti dalla banca e sull' assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto affidamento sulla provvista concessa; e non si può altresì pretendere che l'accreditato possa essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme già usufruite, se non a patto di eliminare i motivi che hanno condotto il medesimo a chiedere l'apertura di credito in conto corrente" (Cass., sent. nr. 4538 del 21/05/1997). Il giudizio critico della S.C. va riferito soprattutto nei confronti di quelle banche che hanno operato il recesso in modo arbitrario e senza giustificazioni per fini ricattatori e vendicativi (si pensi, ad es., al caso del recesso effettuato nei confronti del cliente che abbia contattato altri istituti di credito concorrenti, oppure che abbia convenuto in giudizio la banca accreditante, etc.).

A tal proposito, giova rammentare anche l'atteggiamento di netta opposizione a queste pratiche bancarie illegittime da parte della giurisprudenza di merito. In tema, emerge per originalità ed innovazione l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 24/12/2012 del Tribunale di Verona. Con questa importante decisione, il giudice veneto ha ritenuto inefficace il recesso da un fido precedentemente accordato per tutto il tempo razionalmente necessario per coprire il saldo negativo e per reperire una nuova provvista. Tenendo conto di molteplici fattori, il Tribunale di Verona ha ritenuto che detto periodo di tempo può essere fissato in sessanta giorni. Nel caso de quo, l'organo giudicante, accogliendo la domanda del richiedente e contestualmente condannando la banca a continuare a dare esecuzione al contratto di apertura in precedenza sottoscritto, ha considerato alcuni importanti elementi; tra questi, si rammentano i danni che un'impresa può subire nel caso di un'improvvisa privazione della disponibilità di credito, e l'inutilità pratica della prosecuzione temporanea all'apertura, qualora questa avvenga a distanza di qualche anno dal momento del recesso.

In definitiva, l'orientamento oggi prevalente in seno alla giurisprudenza, pur ammettendo la possibilità da parte delle banche di operare il recesso, ritiene tuttavia che questo debba essere effettuato sempre in considerazione del principio generale della buona fede, non ammettendo di conseguenza tutte quelle ipotesi caratterizzate da arbitrarietà o da meri scopi vendicativi-ricattatori.

Avv. Eraldo Quici - www.eraldoquici.it


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