La Suprema ricorda quali siano i requisiti prescritti dal Dpr 131/1986, e cioè che “per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. prima casa occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare”; e che “la circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta”. Non importa quindi il regime patrimoniale scelto dai coniugi; la dichiarazione deve essere resa da entrambi o, in ogni caso, la dichiarazione del coniuge mancante deve essere integrata a mezzo atto pubblico. Il ricorso è rigettato.
Corte di Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 1988 del 4 Febbraio 2015
di Licia Albertazzi - Corte
di Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 1988 del 4
Febbraio 2015. Quali sono i requisiti richiesti dalla legge per
ottenere il beneficio fiscale sulla prima casa?
Nel caso di
specie uno dei coniugi procede all'acquisto, dunque al rogito, di un
immobile adibito a prima casa in regime di comunione legale dei
beni; veniva quindi revocata metà dell'agevolazione prevista,
con conseguente reazione legale degli interessati. Il giudice del
merito aveva tuttavia rigettato la domanda affermando la necessità
che le dichiarazioni previste dalla legge sarebbero dovute essere
state rese da entrambi i coniugi, “e che eventuali omissioni
potevano essere integrate mediante atto redatto con le stesse
formalità di quello precedente, entro il termine di decadenza”.
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