La Cassazione (sentenza n. 4177 del 28 gennaio 2015) ha confermato la condanna di un uomo per il reato di lesioni aggravate

In tema di lesioni personali, anche l'avulsione di un solo dente fa scattare l'aggravante di cui all'art. 583 c.p., perché una menomazione seppur minima della potenzialità di un organo è sufficiente per aversi indebolimento permanente, indipendentemente dalla possibilità di applicare una protesi dentaria.

Così la Cassazione (sentenza n. 4177 del 28 gennaio 2015) ha confermato la condanna di un uomo per il reato di lesioni aggravate, ex artt. 582 e 583 c.p., per aver provocato la "completa avulsione traumatica di un incisivo superiore" riportata dalla persona offesa.

A nulla sono valse le doglianze dell'imputato circa il fatto che la vittima non avesse patito alcun indebolimento di organo come previsto dall'art. 583, comma 1, n. 2, c.p., giacché le lesioni avevano solo provocato l'avulsione di un incisivo senza incidere in modo permanente sul suo apparato masticatorio.

Per la S.C., infatti, la decisione del giudice d'appello è esente da vizi logici e di merito: la rottura di un incisivo è una menomazione sufficiente per aversi indebolimento permanente dell'organo della masticazione e rientrare dunque tra le circostanze aggravanti di cui all'art. 583, 1 comma, n. 2 c.p. a prescindere dalla circostanza della possibile applicazione di una protesi dentaria.

Una decisione che, peraltro, ha ricordato la S.C. è perfettamente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha ravvisato l'aggravante dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo anche nell'ipotesi di sublussazione e successiva devitalizzazione di un dente in conseguenza della condotta lesiva posta in essere dall'imputato (cfr. Cass. n. 27986/2013; Cass. n. 42114/2011), ovvero in presenza di funzioni già limitate a causa di precedenti anomalie (fattispecie in tema di perdita di due denti incisivi in apparato masticatorio già mancante di due canini) (Cass. n. 1993/1974).

Nulla di fatto, dunque, per l'imputato che ha visto rigettato il ricorso con conseguente condanna anche al pagamento delle spese processuali. 

Cassazione penale, sentenza 28 gennaio 2015, n. 4177

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