Fa saltare alla vittima solo un dente, ma per la Cassazione le lesioni sono aggravate
Marina Crisafi |

Fa saltare alla vittima solo un dente, ma per la Cassazione le lesioni sono aggravate

La Cassazione (sentenza n. 4177 del 28 gennaio 2015) ha confermato la condanna di un uomo per il reato di lesioni aggravate

In tema di lesioni personali, anche l'avulsione di un solo dente fa scattare l'aggravante di cui all'art. 583 c.p., perché una menomazione seppur minima della potenzialità di un organo è sufficiente per aversi indebolimento permanente, indipendentemente dalla possibilità di applicare una protesi dentaria.

Così la Cassazione (sentenza n. 4177 del 28 gennaio 2015) ha confermato la condanna di un uomo per il reato di lesioni aggravate, ex artt. 582 e 583 c.p., per aver provocato la “completa avulsione traumatica di un incisivo superiore” riportata dalla persona offesa.

A nulla sono valse le doglianze dell'imputato circa il fatto che la vittima non avesse patito alcun indebolimento di organo come previsto dall'art. 583, comma 1, n. 2, c.p., giacché le lesioni avevano solo provocato l'avulsione di un incisivo senza incidere in modo permanente sul suo apparato masticatorio.

Per la S.C., infatti, la decisione del giudice d'appello è esente da vizi logici e di merito: la rottura di un incisivo è una menomazione sufficiente per aversi indebolimento permanente dell'organo della masticazione e rientrare dunque tra le circostanze aggravanti di cui all'art. 583, 1 comma, n. 2 c.p. a prescindere dalla circostanza della possibile applicazione di una protesi dentaria.

Una decisione che, peraltro, ha ricordato la S.C. è perfettamente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha ravvisato l'aggravante dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo anche nell'ipotesi di sublussazione e successiva devitalizzazione di un dente in conseguenza della condotta lesiva posta in essere dall'imputato (cfr. Cass. n. 27986/2013; Cass. n. 42114/2011), ovvero in presenza di funzioni già limitate a causa di precedenti anomalie (fattispecie in tema di perdita di due denti incisivi in apparato masticatorio già mancante di due canini) (Cass. n. 1993/1974).

Nulla di fatto, dunque, per l'imputato che ha visto rigettato il ricorso con conseguente condanna anche al pagamento delle spese processuali. 


Cassazione penale, sentenza 28 gennaio 2015, n. 4177

Cassazione penale, sentenza 28 gennaio 2015, n. 4177

Fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce, in data 5 luglio 2013, confermava la sentenza del Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Campi Salentina, con la quale A.N. era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen. commesso in danno di F.C.(fatto commesso in data 14 marzo 2006). 2. Propone ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo la violazione di legge con riferimento al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 583 cod. pen, sebbene nel caso di specie non vi sia alcun indebolimento di un organo, giacché le lesioni hanno solo provocato l’avulsione di un dente senza incidere sull’apparato masticatorio della persona offesa.

Diritto

Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha, con valutazioni esenti da vizi logici e di merito, compiutamente risposto alla stessa doglianza del ricorrente proposta in appello.
Dopo aver dato atto delle risultanze processuali in base alle quali è risultata provata la lesione della “completa avulsione traumatica di un incisivo superiore” riportata dalla persona offesa, la Corte d’Appello ha evidenziato le ragioni di diritto secondo le quali la suddetta lesione è riconducibile in una delle aggravanti di cui all’art. 583 cod. pen..
Ed invero, ritiene il Collegio, che una menomazione anche minima, purché apprezzabile, della potenzialità di un organo, sicuramente sussistente nel caso, come quello in esame, della rottura di un incisivo, appare sufficiente per aversi indebolimento permanente dell’organo della masticazione ai sensi dell’art. 583, comma primo, n. 2 cod. pen..
Tale valutazione, peraltro, si colloca in un recente alveo giurisprudenziale, secondo cui, in tema di lesioni personali, deve ritenersi immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato l’aggravante dell’indebolimento permanente di un senso o di un organo in ipotesi di sublussazione e successiva devitalizzazione di un dente in conseguenza della condotta lesiva posta in essere dall’imputato (Sez. 5, n. 27986 dei 05/02/2013 – dep. 26/06/2013, M, Rv. 256357; Sez. 5, 04/07/2011, n. 42114, B.).
La stessa giurisprudenza, in caso analogo a quello in esame, ha precisato che integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 583, comma primo, n. 2 cod. pen., anche l’avulsione di un solo dente incisivo, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell’organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria. (Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010 – dep. 01/09/2010, Ben Ali, Rv. 247979).
E giurisprudenza risalente di questa Corte ha pure ritenuto che l’ulteriore indebolimento di un organo, la cui funzione sia già limitata a causa di precedente anomalia, costituisce causa per ritenere la sussistenza dell’aggravante di cui al n 2 del primo comma dell’art 583 cod pen. (fattispecie in tema di perdita di due denti incisivi in apparato masticatorio già mancante di due canini) (Sez. 4, n. 1993 del 15/10/1974 – dep. 20/02/1975, PARME, Rv. 129327).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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