Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 1264 del 26 Gennaio 2015.

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 1264 del 26 Gennaio 2015. Se, a seguito di intervenuta separazione personale dei coniugi, il marito movimenta i conti correnti a lui intestati, tanto basta per fondare la decisione del giudice di quantificare l'assegno di mantenimento - destinato, nel caso di specie, sia alla sussistenza della moglie che dei figli, non ancora economicamente autosufficienti - in maniera cospicua. E' quanto ha deciso la Suprema corte nel caso in oggetto, rigettando il ricorso promosso dall'interessato.


E' principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale "l'assegno divorzile compete al coniuge che sia privo di mezzi, tali da potergli permettere il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello tenuto durante la vita matrimoniale". Nel quantificare l'assegno di mantenimento il giudice del merito ha tenuto correttamente conto sia del modestissimo reddito della moglie, sia delle circostanze patrimoniali accadute anche dopo le separazione, come la costituzione

di una società per azioni, costituzione avvenuta mediante ingente conferimento di denaro, anche grazie ad una donazione milionaria che il ricorrente ha ottenuto dal padre. Senza poter effettuare un nuovo esame nel merito, la Cassazione ha effettuato un controllo circa la legittimità della motivazione addotta dalla Corte d'appello, giungendo alla conclusione che essa fosse esente da ogni vizio lamentato. Le circostanze di fatto sopra descritte, esaminate congiuntamente, sono dunque valide per fondare la decisione del giudice del merito di quantificare in maniera ingente l'importo dell'assegno di mantenimento periodico.

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