Si può ricorrere per Cassazione contro l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello? La questione alle Sezioni Unite
A.V. |

Si può ricorrere per Cassazione contro l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello? La questione alle Sezioni Unite

Con ordinanza interlocutoria n. 233 del 12 gennaio 2014 la Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Con ordinanza interlocutoria n. 233 del 12 gennaio 2014, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione avendo rivelato un contrasto giurisprudenziale in merito alla possibilità di ricorrere contro un'ordinanza con cui viene dichiarato inammissibile l'appello ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite
Nella motivazione dell'ordinanza la Corte rileva che  secondo un orientamento espresso dalla sesta sezione della Cassazione "l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter codice di procedura civile, se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo". 

In una simile ipotesi infatti resterebbe sempre possibile impugnare per Cassazione il provvedimento di primo grado secondo quanto dispone il terzo comma dell'articolo 348-ter.
Sempre secondo tale orientamento l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello sarebbe invece ricorribile per Cassazione laddove "dichiari l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali". In questo caso infatti la pronuncia ha un carattere definitivo e valore di sentenza. Del resto, "la declaratoria di inammissibilità dell'appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado" e va pronunciata con sentenza.

Secondo un diverso orientamento della Corte, invece,  non sarebbe mai possibile il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, contro l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello.

Rilevato tale contrasto giurisprudenziale il collegio ha ritenuto così opportuno rimettere gli atti al primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Riferimenti procedurali:

Art. 348 ter. Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello.

All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.



Cassazione Civile, testo ordinanza interlocutoria 12 gennaio 2014, n. 223

Cassazione Civile, ordinanza interlocutoria 12 gennaio 2014, n. 223 

Fatto e diritto 

Ritenuto che, in data 28 febbraio 2008 e in data 10 marzo 2008, la società R.E. s.p.a. e la Z. s.r.l. stipulavano rispettivamente i contratti di subappalto n. [...] e di fornitura n. [...], aventi ad oggetto lavori di ammodernamento della S.S. (omissis) nel tratto compreso tra le località di (omissis) ; 
che, a fronte di una serie di problematiche insorte durante l'esecuzione di detti contratti, in data 26 agosto 2008 le parti addivenivano ad una scrittura privata di transazione finalizzata, tra gli altri aspetti, ad una risoluzione consensuale dei summenzionati contratti; 
che, con atto di citazione notificato in data 3 luglio 
2009, la società Z. a r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine la società R.E. p.a., per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 270.000 a titolo di omessa custodia e sorveglianza di alcuni mezzi meccanici di proprietà di essa attrice, oggetto di furto in data 4 luglio 2008 mentre si trovavano nel cantiere della convenuta; 
che si costituì la convenuta, resistendo; 
che il Tribunale adito, assunte le prove testimoniali richieste, con sentenza in data 30 agosto 2012 ha condannato la società R.E. al pagamento della somma di Euro 200.000 per violazione dell'obbligo di custodia e di diligenza; 
che a tale conclusione il Tribunale è giunto sul rilievo che: 
- tra le parti è stato concluso un distinto ed autonomo negozio, qualificabile quale comodato, in virtù del quale la società R. ha ricevuto i mezzi predetti da utilizzare in via esclusiva, avvalendosi all'uopo di conducenti della società Z.; 
- l'obbligo di custodia e di conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia deriva ex lege dall'art. 1804 cod. civ.; 
- la società R. ha ricoverato i mezzi all'interno del proprio cantiere recintato nell'interesse proprio; 
- il negozio transattivo si riferisce esclusivamente ai contratti di subappalto e fornitura ed ha un oggetto solo parziale, non essendo condivisibile la tesi della convenuta volta ad estendere la portata del negozio a tutti i rapporti in essere, ancorché non menzionati nell'atto, compresa la responsabilità contrattuale da custodia dei beni; 
- con riferimento al contratto di comodato relativo ai menzionati mezzi, la società R. era tenuta a custodire i beni adottando ogni misura idonea ad evitarne la perdita: la circostanza che il furto sia avvenuto in un'area detenuta e custodita in via esclusiva dalla società R., in assenza di qualsivoglia prova circa le cautele adottate per scongiurare i furti, porta a ravvisare la responsabilità del comodatario; 
che la Corte di Trieste, con ordinanza in data 19 febbraio 2013, adottata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile l'appello della R. per non avere la proposta impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta; 
che, a tal fine, la Corte territoriale ha rilevato: (a) che i testi hanno confermato che la società Z. (oggi Viterbo Costruzioni s.r.l.) "depositava in un'area del cantiere R., e di cui solo R. aveva le chiavi, i mezzi di trasporto [poi] rubati", i quali "non rientravano nelle attività di cui ai contratti inter partes (in atti) e servivano al trasporto delle gabbie in ferro nel luogo in cui dovevano essere poste in opera"; (b) che "la transazione (26 agosto 2008), successiva al furto, non ha ricompreso anche la vicenda oggetto di lite perché si riferisce soltanto ai contratti.., mentre il rapporto di cui si discute è ulteriore rispetto ai contratti scritti (contratti di subappalto e di subfornitura)"; (c) che i mezzi erano stati depositati "in un'area nel controllo della sola R.", "e ciò causa comunque la responsabilità di R.", a prescindere dal fatto che si trattasse di comodato (come ritenuto dal Tribunale) o di altro contratto; 
che la società R. ha proposto due ricorsi per cassazione; 
che, con il primo atto di impugnazione (notificato il 1 marzo 2013, inscritto al NRG 6221 del 2013), la R. ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza della Corte di Trieste in data 19 febbraio 2013 che ha dichiarato inammissibile l'appello; 
che tale ricorso si articola in due motivi, con i quali ci si duole che la Corte territoriale non abbia motivato compiutamente il provvedimento assunto, da un lato omettendo di pronunciare in ordine ad uno dei motivi di gravame (in punto di quantum), dall'altro motivando in modo parziale o illogico sull'esistenza di un contratto (che "potrebbe essere comodato o altro") giustificante l'obbligo di custodia; 
che, con atto notificato il 13 marzo 2013, inscritto al NRG 7242 del 2013, la R. ha proposto ricorso ordinario avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 5 settembre 2012; 
che questo secondo ricorso è affidato ad un motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., per erronea interpretazione della portata della transazione, che ricomprenderebbe ogni rapporto di debito-credito tra le parti, ivi compreso quello derivante dal furto degli automezzi; 
che l'intimata società Viterbo ha resistito con controricorso all'uno e all'altro ricorso; 
che il ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso della inammissibilità, alla quale la parte ricorrente ha mosso, con la memoria illustrativa, osservazioni critiche; 
che la Sesta sezione civile della Corte, con ordinanza interlocutoria 3 marzo 2014, n. 4959, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza, avendo rilevato la mancanza dell'evidenza decisoria per la definizione del ricorso con il procedimento semplificato della camera di consiglio; 
che in prossimità dell'udienza pubblica la società Viterbo Costruzioni ha depositato una memoria illustrativa. 
Considerato che, preliminarmente, ricorrono i presupposti per disporre la riunione dei due ricorsi per cassazione - del ricorso ordinario avverso la sentenza del Tribunale di Udine e del ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Corte di Trieste che ha dichiarato inammissibile l'appello nei confronti della sentenza del primo giudice -, trattandosi di impugnazioni contro provvedimenti giurisdizionali pronunciati tra le stesse parti e sussistendo ragioni di unitarietà sostanziale e processuale derivanti dal fatto che detti provvedimenti, emessi in gradi diversi, riguardano la medesima controversia; 
che con il primo motivo del ricorso inscritto al numero 6221/2013 di registro generale si lamenta che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello abbia del tutto omesso di esaminare il quarto motivo di impugnazione, con cui era stato censurato il capo della sentenza inerente al quantum della condanna, rilevandosi che l'importo al quale la società R.E. era stata condannata non poteva in alcun modo ritenersi provato, non risultando da alcun documento scritto, né essendo stato il risultato di una c.t.u. (non espletata dal giudice istruttore) ed essendo, per contro, sempre stato contestato dalla parte convenuta; 
che il mancato esame, da parte del giudice d'appello, di questo motivo di gravame determinerebbe, ad avviso della ricorrente, la sottrazione dell'accertamento del fatto compiuto dal primo giudice ad ogni possibilità di controllo diretto, non essendo una censura con un tale oggetto deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado che l'ordinamento, con l'art. 348-ter cod. proc. civ., mette a disposizione della parte il cui appello non abbia superato il filtro di ammissibilità; 
che questo motivo di ricorso pone la questione del se, ed eventualmente in che ambito, sia esperibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello affetta da vizi propri per omessa pronuncia su un motivo di gravame con cui sia stata sollevata una censura di puro merito; 
che sull'impugnabilità dell'ordinanza di filtro si registra un contrasto di giurisprudenza; 
che, secondo un orientamento (Sez. VI-2, 27 marzo 2014, n. 7273), l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter cod. proc. civ., se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348-ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado; viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, essa avendo, in tal caso, carattere definitivo e valore di sentenza, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado e, ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., deve essere pronunciata con sentenza; 
che, secondo un altro orientamento (Sez. VI-3, 17 aprile 2014, n. 8940), il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l'ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis cod. proc. civ., e ciò a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione, ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all'esperibilità del ricorso ordinario, la lettera dell'art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ. (che definisce impugnabile unicamente la sentenza di primo grado), mentre, quanto al ricorso straordinario, la non definitività dell'ordinanza, dovendosi valutare tale carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, della quale si chiede tutela, e non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, quali il diritto a che l'appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti, nonché al rispetto delle regole processuali fissate dall'art. 348-ter cod. proc. civ.; 
che, atteso il rilevato contrasto, il Collegio ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione dei ricorsi riuniti alle Sezioni Unite. 

P.Q.M. 

La Corte, visto l'art. 374 cod. proc. civ., rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione dei ricorsi riuniti alle Sezioni Unite.


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