La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent n.4165/2004) ha stabilito che "le valutazioni circa le attenzioni e le limitazioni, cui inevitabilmente va incontro un soggetto che contrae il virus HCV (particolarità del regime alimentare, cautele nei rapporti con i terzi, diminuita intensità della vita lavorativa), fra l'altro in presenza di malattia silente, non attengono in linea di principio alla tutela antinfortunistica, perché estranee alla nozione dell'attitudine al lavoro nella sua espressione della capacità lavorativa generica, quest'ultima riferita alla diminuzione della concreta capacità di lavoro dell'assicurato in rapporto alla produzione del reddito, e non anche, come sembra volersi nel caso di specie, alle particolari mansioni svolte dall'infortunata".
Con questa decisione la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva negato il riconoscimento di infortunio sul lavoro a un'infermiera che si era punta con l'ago di una siringa contraendo infezione virale.
Va preliminarmente rilevato, come da espressa eccezione nel controricorso dell'(omissis), la irritualità del deposito in questa sede della certificazione medica e degli allegati esami clinici.
Ai sensi dell'art. 372 c.p.c. non è ammesso il deposito di atti e documenti per la prima volta nel giudizio di cassazione, se estranei alle ipotesi della nullità della sentenza impugnata e della ammissibilità del ricorso e del controricorso. Nel caso di specie la documentazione prodotta dalla D. é estranea alle dette eccezioni, sicché di essa non può tenersi conto nel prosieguo.
Con il ricorso in esame, privo di titolazione sulle censure poi prospettate, la D., in sintesi, deduce che le argomentazioni della Corte territoriale erano contraddittorie, ed apodittiche le relative affermazioni, essendo vero esattamente il contrario; in realtà, nel portatore sano di virus HCV sussisteva un reale stato di inabilità per dover "sottostare ad un regime alimentare ed a particolari cautele" che comportavano "di per sé stesse una limitazione attuale della propria capacità lavorativa"; recenti esami clinici, che si allegavano al ricorso, denunziavano "un aggravarsi della patologia e comunque una lesione reale del fegato".
Il motivo è infondato
Al di là dell'ammissibilità o meno delle censure rivolte alla sentenza impugnata per omessa indicazione delle norme che si ritengono violate, sta di fatto che le questioni prospettate dalla ricorrente afferiscono solo ed esclusivamente al merito della controversia, e per ciò estranee al giudizio di legittimità.
Ha ritenuto la Corte territoriale che le valutazioni circa le attenzioni e le limitazioni, cui inevitabilmente va incontro un soggetto che contrae il virus HCV (particolarità del regime alimentare, cautele nei rapporti con i terzi, diminuita intensità della vita lavorativa), fra l'altro in presenza di malattia silente, non attengono in linea di principio alla tutela antinfortunistica, perché estranee alla nozione dell'attitudine al lavoro nella sua espressione della capacità lavorativa generica, quest'ultima riferita alla diminuzione della concreta capacità di lavoro dell'assicurato in rapporto alla produzione del reddito, e non anche, come sembra volersi nel caso di specie, alle particolari mansioni svolte dall'infortunata. Ha anche precisato, il giudice di merito, che, anche a volerne prevedere una qualche loro incidenza sulla predetta capacità lavorativa generica, giammai potrebbe derivarne una riduzione della capacità lavorativa generica nei limiti minimi della sua indennizzabilità. E tale ultima statuizione del giudice di appello non risulta neanche specificamente censurata.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'applicabilità dell'art. 152, disp. att. c.p.c. nella versione precedente alla intervenuta modifica di esso con d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (art. 42, punto 11). In proposito, va rilevato che la detta modifica non può ritenersi applicabile ai procedimenti in corso e quindi incardinati prima della data della entrata in vigore del relativo provvedimento legislativo ponendo, la nuova formulazione del citato art. 152, oneri a carico delle parti ricorrenti di allegazione e di produzione documentale fin dall'atto introduttivo e nel corso dei successivi giudizi, di impossibile attuazione nelle controversie, come la presente, già in corso.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso; dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2004.
Leggi la motivazione della sentenza
Motivi della decisioneVa preliminarmente rilevato, come da espressa eccezione nel controricorso dell'(omissis), la irritualità del deposito in questa sede della certificazione medica e degli allegati esami clinici.
Ai sensi dell'art. 372 c.p.c. non è ammesso il deposito di atti e documenti per la prima volta nel giudizio di cassazione, se estranei alle ipotesi della nullità della sentenza impugnata e della ammissibilità del ricorso e del controricorso. Nel caso di specie la documentazione prodotta dalla D. é estranea alle dette eccezioni, sicché di essa non può tenersi conto nel prosieguo.
Con il ricorso in esame, privo di titolazione sulle censure poi prospettate, la D., in sintesi, deduce che le argomentazioni della Corte territoriale erano contraddittorie, ed apodittiche le relative affermazioni, essendo vero esattamente il contrario; in realtà, nel portatore sano di virus HCV sussisteva un reale stato di inabilità per dover "sottostare ad un regime alimentare ed a particolari cautele" che comportavano "di per sé stesse una limitazione attuale della propria capacità lavorativa"; recenti esami clinici, che si allegavano al ricorso, denunziavano "un aggravarsi della patologia e comunque una lesione reale del fegato".
Il motivo è infondato
Al di là dell'ammissibilità o meno delle censure rivolte alla sentenza impugnata per omessa indicazione delle norme che si ritengono violate, sta di fatto che le questioni prospettate dalla ricorrente afferiscono solo ed esclusivamente al merito della controversia, e per ciò estranee al giudizio di legittimità.
Ha ritenuto la Corte territoriale che le valutazioni circa le attenzioni e le limitazioni, cui inevitabilmente va incontro un soggetto che contrae il virus HCV (particolarità del regime alimentare, cautele nei rapporti con i terzi, diminuita intensità della vita lavorativa), fra l'altro in presenza di malattia silente, non attengono in linea di principio alla tutela antinfortunistica, perché estranee alla nozione dell'attitudine al lavoro nella sua espressione della capacità lavorativa generica, quest'ultima riferita alla diminuzione della concreta capacità di lavoro dell'assicurato in rapporto alla produzione del reddito, e non anche, come sembra volersi nel caso di specie, alle particolari mansioni svolte dall'infortunata. Ha anche precisato, il giudice di merito, che, anche a volerne prevedere una qualche loro incidenza sulla predetta capacità lavorativa generica, giammai potrebbe derivarne una riduzione della capacità lavorativa generica nei limiti minimi della sua indennizzabilità. E tale ultima statuizione del giudice di appello non risulta neanche specificamente censurata.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'applicabilità dell'art. 152, disp. att. c.p.c. nella versione precedente alla intervenuta modifica di esso con d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (art. 42, punto 11). In proposito, va rilevato che la detta modifica non può ritenersi applicabile ai procedimenti in corso e quindi incardinati prima della data della entrata in vigore del relativo provvedimento legislativo ponendo, la nuova formulazione del citato art. 152, oneri a carico delle parti ricorrenti di allegazione e di produzione documentale fin dall'atto introduttivo e nel corso dei successivi giudizi, di impossibile attuazione nelle controversie, come la presente, già in corso.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso; dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2004.





