La legge riconosce una sorta di capacità giuridica al nascituro non ancora concepito in materia di testamento e donazione

Domanda: Si può riconoscere la capacità giuridica al nascituro che non è stato ancora concepito? E in particolare quali diritti può avere?

Risposta: Con l'espressione "capacità giuridica" si definisce l'idoneità ad essere titolari di diritti e doveri giuridici. Nell'ordinamento italiano, la persona fisica acquista tale capacità al momento della nascita (cfr. art. 1 comma 1 codice civile), ovvero con la separazione del feto dall'alveo materno (cfr. ex multis, Cass. n. 2023/1993) e la conserva fino al momento della morte.

Tuttavia, così come il concepito (ossia colui che è stato procreato ma non ancora venuto al mondo), il quale, pur non essendo considerato soggetto giuridico vede riconosciuta la titolarità di una serie di diritti subordinati all'evento della nascita (leggi: "Quale capacità la legge riconosce al concepito?"), anche a chi non è stato ancora concepito viene riconosciuta dall'ordinamento una sorta di "capacità giuridica" in due specifiche circostanze.

Infatti, in base a quanto stabilito dall'art. 462, terzo comma, codice civile

il nascituro non ancora concepito, al tempo della morte del de cuius (analogamente ai già nati e concepiti) può ricevere per testamento, mentre ex art. 784 c.c. ha la capacità di ricevere per donazione (la cui accettazione però spetta ai genitori o al curatore speciale ex artt. 320 e 321 c.c.).

Condizione imprescindibile affinché entrambe le circostanze possano verificarsi è che si tratti di figli di una determinata persona vivente al momento dell'effettuazione del testamento o della donazione

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