Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, per fatto illecito addebitabile a terzo, ha diritto al risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale. É questo il contenuto della sentenza n. 9700 depositata il 3 maggio 2011 dalla terza sezione civile. La vicenda processuale, nasce in seguito alla negazione, da parte del Tribunale di Bergano, del risarcimento del danno in favore della figlia, di un uomo, morto in seguito a incidente stradale, addebitabile a terzo. Veniva riconosciuto il risarcimento del danno alla moglie e alla sorella del defunto, ma veniva negato lo stesso alla figlia, non ancora nata all'epoca dei fatti, sulla base dell'assunto che non potesse essere titolare di alcun diritto al risarcimento in quanto priva della capacità giuridica alla data dell'evento dannoso. Su ricorso proposto dalla madre della minore, la decisione, confermata anche dalla Corte d'Appello di Brescia ("è di ostacolo insormontabile la duplice circostanza dell'inesistenza al momento del sinsitro del soggetto danneggiato e della mancanza di una norma specifica che gli attribuisca siffatto diritto, pur subordinato nel suo concreto esercizio all'evento della nacita"), è stata però ribaltata dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza
. "Il collegio ritiene - si legge dalla parte motiva della sentenza - che non si ponga alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configuararla per affermare il diritto del nato al risarcimento e non potendo, d'altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell'ordinamento. Il diritto di credito - hanno continuato i giudici di legittimità - è infatti vantato dalla figlia in quanto nata orfana dal padre, come tale destinata a vivere senza la figura paterna.
La circostanza per fatto imputabile a responsabilità di un terzo significa solo che condotta ed evento materiale costituenti l'illecito si erano già verificati prima che ella nascesse, non anche che prima di nascere potesse avere acquistato il diritto di credito al risarcimento. Il quale presuppone la lesione di un diritto (o di un'altra posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento), che nel caso in scrutinio è da identificarsi con il diritto al godimento del rapporto parentale (…) certamento inconfigurabile prima della nascita. Così come solo successivamente alla nascita si verificano le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione del diritto derivano. Secondo i giudici con la nascita della figlia, "si è verificata la propagazione intersoggettiva dell'effetto dell'illecito per la lesione del diritto della figlia (non del feto) al rapporto col padre; e nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del quale è dunque diventato titolare un sogetto fornito della capacità giuridica per essere nato (...) Non è revocato in dubbio il nesso di causalità
fra illecito e danno, inteso come insieme di conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento (morte del padre), sicchè non può disconoscersi il diritto al risarcimento della figlia. La Corte ha quindi concluso aggiungendo che "la relazione col proprio padre maturale integra, invero, un rapporto effettivo ed educativo che la legge protegge perchè è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.

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