nuove regole per la tassazione iva sui servizi elettronici quando il prestatore è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato dell'Unione
A partire dal primo gennaio 2015, in ottemperanza alla direttiva 2008/8/CE, troveranno applicazione nuove regole per la tassazione iva sui servizi elettronici quando il prestatore è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato dell'Unione


In attesa del decreto legislativo che dovrebbe recepire nell'ordinamento interno le nuove norme di matrice comunitaria, ecco in breve le principali novità. 

Sia i soggetti passivi, che oggi assoggettano ad iva con inversione contabile i servizi ricevuti dall'estero, sia i consumatori privati, dovranno pagare l'iva applicando l'aliquota vigente nel loro Paese

Il principio fondamentale che informa la citata direttiva è che l'iva è una tassa sui consumi e per questo è dovuta nello Stato in cui il servizio è fruito

In concreto, un consumatore che scarica a pagamento sul suo smartphone un'app il cui fornitore è stabilito ad esempio a Lussemburgo paga oggi l'imposta del 15% vigente in quello Stato mentre dal primo gennaio l'aliquota iva sarà del 22%, ossia quella vigente in Italia


Altra novità in arrivo è l'istituzione di un regime speciale che consente alle imprese che operano in Stati membri in cui non sono stabilite di avere un mini sportello unico, cioè un punto unico di contatto elettronico per tutti gli adempimenti relativi all'iscrizione, alla dichiarazione e al pagamento dell'iva.

La nuova interfaccia elettronica è denominata Mini One Stop Shop.


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