L'azione disciplinare non potrà essere avviata con una lettera di contestazioni oltre un anno dopo dalla conoscenza dei fatti da parte del superiore gerarchico

Avv. Francesco Pandolfi     Cassazionista       


Poniamo il caso che dalla fine del mese di gennaio 2012 risulti noto alla gerarchia militare un comportamento ritenuto non consono ai doveri d'ufficio del dipendente: ebbene l'azione disciplinare non potrà essere avviata con una lettera di contestazioni soltanto in data 10 aprile 2013, ossia oltre un anno dopo dalla conoscenza dei fatti da parte del superiore gerarchico.


In questo modo infatti si violeranno i termini del procedimento disciplinare.


Scopriamo insieme come e perchè questi termini non sono stati rispettati nel caso di specie.


La sentenza del Tar Valle d'Aosta, la n. 19 del 10.04.2014, è resa in materia di termini del procedimento disciplinare militare ( attivato con eccessivo ritardo ).

Nello specifico, con ricorso notificato in data xxxxx e depositato il 9xxxxx, il ricorrente ha impugnato sia il provvedimento n. xxxx/4 del Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta datato 1xxxx con il quale gli è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento n. xxxx, sia quest'ultimo provvedimento con il quale gli è stata inflitta la sanzione della consegna di 3 giorni.

Va premesso che, in data 1xxxx, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Aosta comunicava al ricorrente, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, di aver instaurato un procedimento disciplinare a suo carico per la condotta non consona al ruolo rivestito, tenuta dallo stesso ricorrente in occasione dello svolgimento di attività di Polizia giudiziaria in relazione ad una controversia intercorsa tra soggetti privati.

All'esito del procedimento disciplinare, con provvedimento del 2xxxx, veniva inflitta al ricorrente la sanzione della consegna di tre giorni, motivandola con la circostanza che il predetto nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria non si sarebbe astenuto dalla trattazione della questione, pur in presenza di una relazione di acclarata amicizia con una delle parti, provocando il formale risentimento della controparte, unitamente alla mancata informazione al diretto superiore in ordine alla anzidetta questione. 

Il ricorrente impugnava il provvedimento sanzionatorio con ricorso gerarchico che, in data 12 luglio 2013, veniva rigettato.

Con il presente ricorso si censurano i predetti provvedimenti per eccesso di potere per violazione di legge, per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 e 59 d.p.r. n. 545/86, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1371, 1397 e 1398 del C.O.M. e per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.M. 690/96.

Ulteriormente si eccepiscono l'eccesso di potere per eccessiva genericità ed indeterminatezza, per violazione e falsa applicazione di legge, per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria, la violazione per erronea applicazione dell'art 5 del D.P.R. n. 1199 del 1971 e degli artt. 713-716 e 717-732 del D.P.R. n. 66 del 2010.

Infine, si assumono l'eccesso di potere per violazione di legge e per carenza di motivazione circa l'omessa considerazione dei criteri di legge, in quanto nei provvedimenti impugnati nulla si riscontrerebbe in ordine ai criteri applicati nell'irrogare il tipo di sanzione e circa gli eccellenti precedenti di servizio del militare.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Con la prima censura si eccepisce l'illegittimità della sanzione impugnata, in quanto il procedimento a carico del ricorrente si sarebbe svolto in un arco temporale eccessivamente lungo, in violazione della norma dell'ordinamento militare che impone di instaurare il procedimento disciplinare senza ritardo.

La doglianza è fondata.

Va evidenziato che nel caso di specie i fatti contestati al ricorrente si sono svolti in un periodo compreso tra il mese di agosto xxxx e il mese di gennaio xxxx.

Dall'esame della documentazione versata in atti e da quanto affermato nel ricorso, e sostanzialmente confermato anche dalla difesa erariale, emerge che il diretto superiore del ricorrente, il Luogotenente della Stazione dei Carabinieri di Aosta, è venuto a conoscenza della situazione nel mese di gennaio 2012, ovvero dei rapporti di frequentazione intercorrenti tra il Maresciallo C. e una delle parti in conflitto, e per questa ragione ha redarguito il suo sottoposto suggerendogli di astenersi dal trattare ulteriormente l'affare.

Pertanto è dalla fine del mese di gennaio 2012 che era noto alla gerarchia il comportamento asseritamente non consono ai doveri d'ufficio del ricorrente; l'azione disciplinare è stata avviata con la lettera di contestazioni comunicata soltanto in data 10 aprile 2013 (all. 4 dell'Amministrazione), ossia oltre un anno dopo dalla conoscenza dei fatti da parte del superiore gerarchico.

A tal proposito l'art. 1398 comma 1 dispone, tra l'altro, che il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione. Inoltre, l'art. 1397, comma 1, del Codice militare stabilisce che "ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare".

Appare evidente che i tempi legati all'instaurazione del procedimento, rispetto allo svolgimento dei fatti che ne hanno determinato l'avvio, non possono dirsi affatto ravvicinati, anzi apparendo del tutto sproporzionati anche con riguardo alla scarsa complessità degli accadimenti e al loro evolversi, come dimostrato dall'intervento del superiore gerarchico nei confronti del ricorrente (cfr., per una fattispecie similare, T.A.R. Lazio, Roma, I bis, 16 dicembre 2013, n. 10840).

Pertanto, non può che affermarsi l'illegittimità del procedimento disciplinare e del provvedimento sanzionatorio finale in conseguenza dell'eccessivo ritardo con cui il predetto procedimento è stato attivato.

avv. Francesco Pandolfi         3286090590          francesco.pandolfi66@gmail.com

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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