Cassazione: La ex moglie va mantenuta anche se si è laureata ed ha trovato lavoro
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Cassazione: La ex moglie va mantenuta anche se si è laureata ed ha trovato lavoro

Se c'è una sproporzione a livello di redditi l'assegno divorzile va riconosciuto anche se in misura modesta
Cari ex mariti, poche storie: anche se la vostra ex moglie si è laureata ed ha trovato lavoro dovrete versarle il mantenimento. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24420/14 depositata il 17 novembre 2014) in cui i Giudici di Piazza Cavour ribadiscono che se c'è una sproporzione tra i redditi dei due ex coniugi l'assegno divorzile va riconosciuto sia pur in misura ridotta.
L'ex marito aveva proposto appello contro una sentenza del tribunale che aveva posto a suo carico un assegno di mantenimento di 150 euro da versare in favore della moglie. L'uomo aveva contestato il fatto che la sua ex compagna si era laureata in scienze naturali ed era stata assunta presso un Bio Parco dove percepiva una retribuzione di circa 1.300 euro mensili, a cui andavano a sommarsi anche gli assegni familiari.

La donna inoltre aveva anche la possibilità di utilizzare un appartamento che gli era stato messo a disposizione dai genitori mentre lui, pur godendo di un reddito mensile di € 1800, ne avrebbe dovuti spendere 450 per il canone di locazione e avrebbe anche dovuto versare il mantenimento per il figlio.

La corte d'appello, rilevata la differenza di redditi tra gli ex coniugi ha ritenuto però giustificato il riconoscimento di un assegno divorzile sia pur di modesta entità.
Nel ricorso per Cassazione l'ex marito aveva sostenuto che la disparità di reddito in realtà non vi era, dato che il suo doveva essere valutato al netto del canone di locazione e delle somme che comunque doveva versare per il mantenimento del figlio.

La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tutto ciò che riguarda le contestazioni di merito mentre ha ritenuto infondati i motivi del ricorso laddove si censura la corretta applicazione dei criteri indicati dall'art. 5 della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) dato che, una volta accertata la disparità reddituale, anche se modesta, è possibile liquidare un assegno divorzile e non appare fondata la deduzione secondo cui dovrebbe detrarsi solo dal solo reddito del marito il contributo al mantenimento del figlio che anche la moglie sostiene.

Cassazione Civile testo ordinanza 17 novembre 2014, n. 24420

Cassazione Civile – ordinanza 17 novembre 2014, n. 24420 


Rilevato che in data 14 luglio 2014 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta: 
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 18 novembre - 25 giugno 2012, emessa nel giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra  [...] e  [...], ha fissato in 150 euro mensili l'assegno divorzile a carico del R. e in 300 euro mensili il contributo mensile del R. al mantenimento del figlio [...]. 
2. Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello  [...] contestando l'attribuzione dell'assegno divorzile e rilevando che la  [...], conseguita la laurea in scienze naturali, era stata assunta al Bio Parco di [...] e aveva cominciato a percepire una retribuzione di circa 1.300 euro mensili, da aggiungersi agli assegni familiari per 135 euro mensili. Ha inoltre dedotto che la  [...] può utilizzare un appartamento in comodato, di proprietà dei genitori, mentre l'appellante, maresciallo dei CC e percettore di un reddito mensile di 1.800 euro, deve affrontare la spesa di 450 euro per il canone di locazione di una abitazione propria che gli consenta di ospitare il figlio, stante l'opposizione della  [...] a che il figlio, nei periodi di convivenza con il padre, sia ospitato nella caserma dove il padre potrebbe usufruire di un alloggio. 
3. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 309/2013 del 6/27 febbraio 2013, ha respinto l'appello ritenendo sussistente una sperequazione fra i redditi degli ex coniugi che giustifica la modesta entità dell'assegno divorzile. 
4. Ricorre per cassazione  [...] deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970. I1 ricorrente ritiene che: a) non sussiste la disparità reddituale affermata dalla Corte di appello, dovendosi valutare il suo reddito al netto del canone di locazione e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio; b) la Corte diì appello non ha tenuto conto del modesto tenore di vita in costanza di matrimonio; e) ha invece valutato la circostanza, non provata, della cessazione del comodato e del ricorso anche da parte della  [...] alla locazione di un appartamento. 
5. Non svolge difese la  [...]. 
Ritenuto che: 
6. il ricorso è inammissibile laddove consiste in mere contestazioni dì merito e infondato laddove censura la decisione della Corte distrettuale rilevando la violazione dei criteri indicati dall'art. 5 della legge n. 898/1970. Infatti non è corrispondente né al decisum della Corte di appello né alla sua motivazione l'affermazione per cui non si sia tenuto conto del tenore di vita piuttosto modesto della coppia (l'assegno ammonta infatti a 150 euro mensili). La disparità reddituale fra gli ex coniugi, seppure non particolarmente rilevante, è esistente e non è contestata. Non appare fondata la deduzione del R. per cui dovrebbe detrarsi solo dal suo reddito il contributo al mantenimento del figlio che anche la  [...] sostiene convivendo prevalentemente con lui. La Corte di appello ha rilevato che la circostanza della abitazione in locazione non è stata provata da parte della  [...] e non ne ha tenuto conto. 
7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso. 
La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso vada respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione; 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. 
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. 
Ai sensi dell'art. 13 comma I quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.


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