La tutela contro le immissioni che superano la normale tollerabilità spetta anche a chi ha costruito abusivamente. Anche se ha violato le norme sulle distanze e sulle vedute. Parola di Cassazione.
La Corte (Sentenza 23419/2014) ha chiarito che l'eventuale illegittimità dell'edificazione non può essere considerata come un concorso colposo del danneggiato e neppure può diventare una sorta di esimente per l'autore delle immissioni come è stato invece erroneamente ritenuto dai giudici della Corte d'Appello.
La violazione di norme urbanistiche può comportare solo l'applicazione di sanzioni penali e amministrative ma non può certo pregiudicare i diritti connessi alla proprietà del bene.
Nel caso di specie il tribunale di Potenza aveva accolto una domanda ex articolo 844 del codice civile con cui il proprietario di un appartamento aveva chiesto la rimozione di una canna fumaria di proprietà del vicino da cui provenivano immissioni di fumo.
In appello la sentenza veniva ribaltata perché si rilevava che le immissioni erano dovute piuttosto alla illegittima edificazione posta in essere dall'attore che aveva costruito a soli 80 centimetri di distanza dal preesistente fabbricato dei convenuti e dal relativo comignolo.
Sarebbero state illegittime anche le aperture di vedute attraverso le quali poi si sarebbero propagate le esalazioni di fumo.
I giudici della Corte d'Appello avevano anche sminuito il contenuto di una consulenza tecnica d'ufficio affermando che la stessa si sarebbe basata solo su valutazioni empiriche.
La Corte di Cassazione ha nuovamente ribaltato il verdetto chiarendo non solo che si debbano tenere distinte le violazioni di norme urbanistiche dalla violazione di norme che tutelano il diritto di proprietà, ma che anche il proprietario di un immobile che ha violato le norme sulle distanze tra le costruzioni e sulle vedute può ottenere una tutela contro le immissioni intollerabili. Fermo restando che l'altra parte, se ritiene di aver subito una lesione del proprio diritto dominicale, per via della nuova costruzione, può ottenere adeguati provvedimenti anche risarcitori.
Il fatto che il proprietario del comignolo abbia deciso di non avvalersi delle tutele riconosciutegli dagli articoli 873 e 905 del codice civile, tollerando la sopraelevazione a distanza non regolare e l'apertura delle vedute non può autorizzarlo a continuare un'attività che in precedenza non creava ma che, dopo la costruzione, è diventata lesiva del diritto di godimento della proprietà del vicino nella sua mutata consistenza.
Oltretutto l'articolo 844 del codice civile ha lo scopo di tutelare il diritto costituzionalmente garantito alla salute che deve considerarsi preminente in una controversia di questo tipo
Per quanto riguarda poi gli aspetti relativi all'accertamento peritale la Cassazione esprime perplessità sulla motivazione che ha indotto i giudici di appello a discostarsi dall'elaborato peritale che hanno genericamente indicato come "piuttosto empirico". Una motivazione che la Cassazione definisce "palesemente criptica" dato che non si spiegano le ragioni che hanno indotto il giudice a disattendere gli esiti della CTU. Del resto, aggiunge la Corte, se ci fossero stati dubbi anche il giudice d'appello avrebbe potuto sentire a chiarimenti il consulente d'ufficio o disporre accertamenti integrativi.
Cassazione Civile testo Sentenza 23419/2014
Cassazione Civile Sentenza 23419/2014
Fatto e diritto
Con la sentenza di cui sopra la corte lucana, in riforma di quella n. 8/05 del Tribunale di Potenza che aveva accolto, per quanto di ritenuta ragione, nei confronti del convenuto S.G. (assolvendo l'altra convenuta L.G. per difetto di legittimazione passiva) la domanda di S.G. ex art. 844 c.c., diretta alla rimozione di una canna fumaria posta sulla sommità del fabbricato di parte convenuta, sottostante quella del vicino edificio attoreo, oggetto di un recente intervento di sopraelevazione, abusivo e poi condonato, ha rigettato la richiesta, ritenendo quale causa essenziale delle lamentate immissioni l'illegittima edificazione posta in essere dall'attore a soli cm. 80 di distanza dal preesistente (già più alto ed oggi parzialmente sovrastato da quello degli attori) fabbricato dei convenuti e del relativo comignolo, con particolare riferimento all'apertura di illegittime vedute, tramite le quali si sarebbero propagate le lamentate esalazioni; ha inoltre osservato la suddetta corte che l'accertamento peritale circa l'intollerabilità delle immissioni era frutto di una "valutazione molto empirica", non corredata da accertamenti tecnici e che le ulteriori assunte prove, che sarebbero state esibite al tribunale a sostegno della domanda, non erano state più prodotte in grado di appello.
Ricorrono gli eredi dell'attore appellato, nelle more deceduto, con unico motivo, deducente "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione";non resistono gli intimati.
Il ricorso, ad avviso del relatore, si palesa fondato.
Come è stato già stabilito da questa Corte, con una pronunzia risalente, ma non superata da successive di segno contrario (sez. 2^(5e), 18.1.1984, n. 420), la tutela contro le immissioni eccedenti la normale tollerabilità compete a qualsiasi proprietario di beni immobili, segnatamente ove adibiti ad uso abitativo, indipendentemente dalla legittimità o meno della relativa edificazione, che non può essere valutata quale concorso del fatto colposo del preteso danneggiato (nè, aggiungasi a fortiori, addirittura quale esimente, come è stato ritenuto nel caso di specie dalla corte di merito), comportando tale illegittimità, derivante dalla violazione di norme di interesse generale, soltanto l'applicazione delle relative sanzioni, penali e/o amministrative.
E' pur vero che nella specie l'eccepita, e ritenuta dal giudice di appello, illegittimità della costruzione si è tradotta anche nella violazione di norme civilistiche di vicinato, in particolare sulle distanze tra costruzioni e nelle vedute, ma agevole è osservare che, a fronte di tali subite lesioni del proprio diritto dominicale, la parte convenuta ben avrebbe potuto ottenere gli adeguati provvedimenti restitutori e risarcitori del caso. La scelta di non avvalersi della tutela ex artt. 873 e 905 c.c., tollerando sia la sopraelevazione non a distanza, sia l'apertura delle vendute, non poteva successivamente autorizzare la parte convenuta a ledere, a sua volta, sia pur continuando in una attività precedentemente non lesiva in relazione alla diversa situazione dei luoghi, il diritto di godimento della proprietà del vicino nella mutata ed attuale consistenza, in violazione di una norma, quella di cui all'art. 844 c.c., la cui ratio risiede essenzialmente nella tutela del diritto, costituzionalmente garantito, alla salute, al quale, per ormai costante insegnamento di questa Corte, nella valutazione comparativa delle opposte esigenze in conflitto dei proprietari interessati, va accordata preminenza nelle controversie del genere.
Quanto alla seconda e subordinata ratio decidendi, secondo cui l'accertamento peritale esperito in primo grado sarebbe stato "piuttosto empirico", la motivazione risulta palesemente criptica, non spiegandole non genericamente, le ragioni inducenti a disattendere quel parere, pur valorizzato dal giudice di primo grado (che aveva solo parzialmente accolto la domanda, disponendo l'adozione di particolari accorgimenti tecnici atti ad evitare o ad attenuare la propagazione delle esalazioni di fumo). A tal riguardo, ove avesse avuto dei dubbi, il giudice di appello ben avrebbe potuto, a fronte della comunque accertata sussistenza delle emissioni, sentire a chiarimenti l'ausiliare oppure disporre accertamenti integrativi, al fine di stabilire con certezza se le stesse fossero o meno tollerabili.
Si propone, conclusivamente, l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Roma 30 luglio 2013.
La Corte, rilevato che è stata fissata l'adunanza in camera di consiglio a seguito della surriportata relazione; che non sussistono le condizioni per la trattazione in questa sede.
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2014




