La sentenza del Consiglio di Stato n. 3661/2014, impone all'Amministrazione dell'Interno di soppesare adeguatamente, nella decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno, il diritto al ricongiungimento familiare del richiedente con gli eventuali precedenti penali dello stesso.

Nel caso di specie, per esempio, il sig. Guerra Gutierrez - immigrato peruviano residente in Italia assieme ai genitori e in procinto di costituire, sempre in Italia, un nuovo nucleo familiare -, vedeva negarsi dalla Questura di Milano il rinnovo del permesso di soggiorno, per causa dei suoi trascorsi giudiziari. Ricorso al TAR della Lombardia, lo stesso Guerra Gutierrez trovava però soddisfazione, con la "considerazione" da parte dei Giudici "che il provvedimento impugnato non teneva in debito conto i legami familiari dell'interessato". A tale sentenza, l'Amministrazione dell'Interno proponeva a sua volta appello, appello infine rigettato dal Consiglio di Stato, che - richiamando l'art. 5 comma 5 del T.U. 286/1998, così come integrato dal D.lgs. 5/2007 - ha di fatto confermato le motivazioni del TAR.

In conclusione, sottolineano i Giudici della terza sezione del Consiglio di Stato, i procedimenti penali a carico del richiedente, in casi simili, non possono agire come automatica causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, essendo tenuta l'Amministrazione a valutare caso per caso se sia preminente l'interesse all'unità della famiglia ovvero quello alla sicurezza pubblica.

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