Il pedone non ha sempre ragione! Cassazione contro 'pedona' che fa cadere ciclista
Mara M. |

Il pedone non ha sempre ragione! Cassazione contro 'pedona' che fa cadere ciclista

Tutti i fruitori della strada debbono comportarsi in modo da salvaguardare la sicurezza stradale e non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Non solo gli automobilisti e conducenti di veicoli, dunque, ma anche i pedoni. È quanto sancisce il Codice della Strada all'art. 140 comma 1. Non esiste, perciò, nel nostro ordinamento un generale 'favor pedonis', se non - potremmo dire - come norma "di galateo".

Se è vero, infatti, che la Cassazione ha ribadito più volte una sorta di presunzione di colpevolezza per l'automobilista che investe il pedone sulle strisce (vedi sentenza n. 20949/2009), con la sentenza n. 35957/19 agosto 2014 la stessa Corte ha invece sanzionato il comportamento di una "pedona" che, invadendo un tratto di pista ciclabile, cagionava la caduta di una ciclista. Un incidente - questo - che è costato alla parte lesa, rovinata sull'asfalto per schivare la donna a piedi, una ferita all'occhio giudicata guaribile in 40 giorni.

La donna a piedi, invece, assolta in primo grado dal Giudice di Pace per non aver commesso il fatto, veniva poi condannata in appello dal Tribunale di Firenze. ...E infine dalla Corte di Cassazione che, rigettando tutti i motivi di impugnazione della ricorrente, ha confermato la sentenza di secondo grado e ha censurato definitivamente l'incauta e indebita "invasione di campo".
Qui di seguito il testo della sentenza

Testo sentenza Cassazione 35957/14

Corte di Cassazione Sentenza 35957/14

Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza resa in data 16.9.2010, il giudice di pace di Firenze ha assolto [...] dall'imputazione relativa al reato di lesioni colpose asseritamente commesso, in Firenze il 7.6.2005, ai danni di [...], per non aver commesso il fatto.
All'imputata, era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, essendo, nell'occasione de qua, repentinamente scesa senza guardare da un marciapiede, così invadendo l'adiacente pista ciclabile andando a costituire un ostacolo per i ciclisti ivi transi^(c2ad)tanti, e provocando la caduta della [...], transitante sulla pista con la propria bicicletta, così cagionandone lesioni personali compor^(c2ad)tanti un impedimento ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni.
Con sentenza in data 13.7.2012, il tribunale di Firenze, su appello della sola parte civile, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la [...] al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile compe^(c2ad)tente per la liquidazione, salva l'assegnazione di una provvisionale in favore della [...].
Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, sulla base di tre motivi di impugnazione.
2.1. - Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, essendo il giudice d'appello pervenuto in modo erroneo alla riforma della sentenza di primo grado, senza procedere allo sviluppo di alcuna argomentazione critica desti^(c2ad)nata a disarticolare le ragioni indicate dal primo giudice a sostegno dell'assoluzione dell'imputata.
In particolare, il tribunale di Firenze avrebbe del tutto omesso di affrontare il punto determinante del discorso giustificativo della sentenza di primo grado (consistito nella ritenuta contraddittorietà della deposizione Fesa dalla parte civile nel corso del giudizio), limi^(c2ad)tandosi all'indicazione di rilievi del tutto generici e inconferenti ai fini della decisione (a ciò peraltro sollecitato dalle aspecifìche censure il^(c2ad)lustrate nell'appello della parte civile), ivi compreso l'irrilevante giu^(c2ad)dizio di inattendibilità formulato in relazione alle altre deposizioni te^(c2ad)stimoniali addotte dalla difesa.
2.2. - Con il secondo motivo, la ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per aver omesso di procedere ad alcuna valutazione critica in ordine all'intrin^(c2ad)seca attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, indicate a sostegno della condanna pronunciata in sede d'appello.
2.3. - Da ultimo, la ricorrente si duole della radicale omissione di motivazione, imputabile alla sentenza d'appello, circa la disposta assegnazione, in favore della parte civile costituita, della provvisiona^(c2ad)le dell'importo di euro 8.000,00, determinata dal tribunale fiorentino senza indicazione di alcun criterio idoneo a controllarne la congruità.
2.4. - All'odierna udienza, il difensore della parte civile ha con^(c2ad)cluso come da nota scritta depositata.
Considerato in diritto
3. - Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, osserva il collegio come, secondo il consoli^(c2ad)dato insegnamento della giurisprudenza di questa corte di cassazio^(c2ad)ne, debba ritenersi non sindacabile, in sede di legittimità, la valuta^(c2ad)zione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il con^(c2ad)trollo su eventuali vizi di congruità e logicità della motivazione (Cass., Sez. 2, n. 20806/2011, Rv. 250362; Cass., Sez. 4, n. 8090/1981, Rv. 150282).
Nel caso di specie, il giudice d'appello ha evidenziato come le deposizioni rese dei testi Ceccarelli e Andreucci fossero minate da in^(c2ad)trinseca inattendibilità, avendo gli stessi reso dichiarazioni nel loro complesso contraddittorie, siccome caratterizzate da attestazioni in più punti non armonizzabili tra loro, secondo quanto reso evidente dai passaggi espressamente e analiticamente riportati nel testo della motivazione.
Lo stesso tribunale fiorentino ha inoltre evidenziato la credibi^(c2ad)lità e la coerente logicità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, individuandone il riscontro attraverso l'oggettiva plausibilità delle descrizioni relative alle occorrenze del fatto dalla stessa offerte, oltre alle conferme rinvenibili dal racconto reso dalla stessa imputata; ri^(c2ad)scontri non smentiti in alcun modo dalle circostanze valorizzate dall'imputato, circa la mancanza di conseguenze lesive a suo carico
(atteso il carattere pacifico della circostanza costituita dalla mancan^(c2ad)za di alcun contatto tra le protagoniste del sinistro), ovvero in ordine alle conseguenze della visita oculistica sostenuta dalla [...] poco prima del sinistro, avuto riguardo al carattere meramente congettu^(c2ad)rale dell'eventuale compromissione delle facoltà visive della vittima.
La motivazione compendiata dal giudice d'appello deve dun^(c2ad)que ritenersi su tali punti completa ed esauriente, immune da vizi d'indole logica o giuridica, come tale idonea a sottrarsi integralmente alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente.
Deve ritenersi, da ultimo, del tutto privo di rilievo il terzo mo^(c2ad)tivo di ricorso avanzato dalla [...], con riferimento alla contestata quantificazione della provvisionale riconosciuta in favore della per^(c2ad)sona offesa, dovendo il tema ritenersi integralmente assorbito dall'awenuto definitivo accertamento della responsabilità della ricor^(c2ad)rente e della disposta rimessione, alle determinazioni del giudice civi^(c2ad)le, della conclusiva quantificazione del danno risarcibile.
4. - Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev'essere attestata l'integrale infondatezza di tutti motivi di doglianza avanzati dalla ricorrente, con il conseguente rigetto del relativo ricorso e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e alla ri^(c2ad)fusione delle spese sostenute dalla parte civile [...] [...], se^(c2ad)condo la liquidazione di cui al dispositivo.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifu^(c2ad)sione delle spese sostenute dalla parte civile [...] [...], liquida^(c2ad)te in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.6.2014.



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