A seguito di un sinistro stradale, è imposto "l'obbligo di fermarsi per prestare l'assistenza eventualmente corrente nei confronti di chi abbia potuto subire danno, indipendentemente dal fatto che tale danno si sia verificato in concreto". Così ha statuito la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33408 depositata il 29 luglio 2014, occupandosi del caso di un automobilista condannato per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, del Codice della Strada, per non aver prestato la necessaria assistenza ad un motociclista, dallo stesso investito, aggredendolo invece verbalmente senza sincerarsi delle sue condizioni ed allontanandosi mentre altre persone lo soccorrevano.

La responsabilità dell'imputato veniva affermata dal Tribunale di Udine e confermata dalla Corte d'Appello di Trieste.

L'uomo ricorreva per Cassazione, assumendo che non esisteva una situazione di bisogno effettivo dell'investito motociclista e che comunque non vi era dolo mancando la consapevolezza della necessità di assistenza.

Ma anche per la Cassazione, l'uomo è colpevole.

Il dovere di solidarietà, infatti, nei confronti della vittima di un incidente stradale, ha affermato la S.C., incombe a prescindere dall'effettiva oggettiva necessità della stessa.

Nel caso di specie, il fatto che l'imputato "di fronte al motociclista investito e caduto si sia limitato ad attribuirgli la responsabilità dell'incidente con espressioni virulente", allontanandosi inopinatamente senza sincerarsi della sua reale condizione e senza dare conto di sé, integra una condotta quanto meno caratterizzata da dolo eventuale, per cui ha concluso la Corte, rigettando il ricorso, "correttamente si è ritenuto che l'imputato sia venuto meno al suo fondamentale dovere di solidarietà". 


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