Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Continua il mio percorso personale nel far conoscere i provvedimenti dei Tribunali meno noti ma non per questo meno importanti. Spesso decisioni anche di notevole interesse non godono della stessa risonanza mediatica che viene data alle decisioni della Corte di Cassazione.
Ho cercato quindi attraverso l'aiuto di colleghi ed altri operatori della giustizia di raccogliere una serie di sentenze e di farle conoscere al di fuori dell'ambito locale.
Questa volta voglio parlarvi di una questione affrontata dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione Lavoro, e decisa dal G.O.T. Tiziana D'Ecclesia in data 17.06.2014.
La questione ha ad oggetto un ricorso di un lavoratore contro un licenziamento ritenuto illegittimo.
Nel corso del giudizio la società resistente aveva sollevato una eccezione relativa al termine di decadenza per presentare l'impugnazione.
Ed è proprio in merito al termine di decadenza che il GOT si è pronunciato con ordinanza.
Come emerge dal provvedimento, il licenziamento era stato intimato e comunicato il giorno 05-08/08/2011 ed era stato impugnato stragiudizialmente in data 08-14/09/2011.
Il ricorso veniva invece depositato in data 31/01/2014.
Secondo il giudicante il ricorrente non era incorso in decadenza perché il novellato articolo 6 della legge n.604/66 non è applicabile ai licenziamenti intimati (notificati) anteriormente al 31/12/2011, per questi ultimi rimarrà la decadenza per la proposizione ed il deposito del ricorso innanzi al Giudice del Lavoro fissata entro l'arco temporale di decorso del termine prescrizionale dei cinque anni.
Il giudice per decidere quale disciplina applicare ha fatto ricorso al principio del "tempus regit actum" di conseguenza il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola di cui all'art.11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto dell'irrogazione del licenziamento.
Dunque, i termini dell'impugnazione cominciano a decorrere dall' irrogazione del licenziamento e quindi dal momento in cui questo viene notificato; di conseguenza bisogna fare riferimento al regime regolatore vigente in tale momento regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto.
Sulla base di questo percorso argomentativo il GOT ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento fissando contestualmente il giorno per il prosieguo dell'udienza.
Qui di seguito il provvedimento.
Testo ordinanza Tribunale di Ascoli Piceno, G.O.T. Tiziana D'Ecclesia in data 17.06.2014
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
GIUDICE DEL LAVORO
IL G.O.T.
- a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 06/06/2014;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
- vista la documentazione irritualmente prodotta da parte ricorrente in data 10/06/2014 afferente la sentenza Cass.Sez.Lav. n.9203 del 23/04/2014 e relativo commento, comunque già nota al sottoscritto giudicante;
- considerati, con riferimento alla eccezione di decadenza dalla impugnazione del licenziamento sollevata dalla società resistente, i diversi principi giurisprudenziali, di seguito riportati, applicabili per analogia al caso di specie;
- ritenuto che debba farsi ricorso al principio tempus regit actum per stabilire, in assenza di disposizioni transitorie, quale disciplina applicare in caso di successione di leggi in materia di impugnazione del licenziamento;
- ritenuto che la predetta formula, se intesa nel suo significato letterale, riferita cioè alla legge del tempo in cui l’atto, isolatamente considerato, è compiuto (nella specie, la presentazione dell’impugnazione), condurrebbe ad esiti irragionevoli;
- ritenuto, quindi, che il regime delle impugnazioni vada ancorato, in base alla regola di cui all’art.11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all’atto dell’irrogazione del licenziamento, posto che è in rapporto a quest’ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla. E ciò per l’esigenza di tutela dell’affidamento maturato dalla parte in relazione alla fissità del quadro normativo, alla certezza, cioè, delle regole e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l’incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti con il sistema, che vanno a depauperare posizioni già acquisite (La certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini – Corte Cos. Sent. N.155/90);
- ritenuto, pertanto, che il potere di impugnazione trova la sua genesi proprio nella irrogazione del licenziamento e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questo viene notificato, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge travolgere quegli effetti dell’atto che si sono già prodotti prima dell’entrata in vigore della medesima legge, né regolare diversamente gli effetti futuri dell’atto;
- considerato, inoltre, che con il differimento di cui al comma 1 bis dell’art.32 legge n.183/2010, il legislatore (soprattutto al fine di evitare una valanga di azioni giudiziarie conseguenti ai termini stringenti 60+270 introdotti con il Collegato Lavoro) ha ritenuto di dover differire nel tempo (dal 31/12/2011) l’efficacia e cioè l’entrata in vigore del primo comma-L.604/66 novellato, e con riferimento al termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento ma anche con riferimento al secondo termine di decadenza di 270 giorni, trattandosi di una disciplina unitaria, articolata – e qui sta appunto l’elemento generalizzato di novità – nella previsione di due successivi e tra loro connessi termini di decadenza (Cass.Sez.Lav. n.9203 del 23/04/2014);
- ritenuto che l’art.2, comma 54, L.10/11 non abbia sospeso l’applicazione di una norma già entrata in vigore ma ha differito l’entrata in vigore della norma stessa prorogando il regime precedentemente in vigore;
- ritenuto, quindi, che il novellato art.6 legge n.604/66 non è applicabile ai licenziamenti intimati (notificati) anteriormente al 31/12/2011, per questi ultimi rimarrà la decadenza per la proposizione ed il deposito del ricorso innanzi al Giudice del Lavoro fissata entro l’arco temporale di decorso del termine prescrizionale dei cinque anni;
- considerato, infine, che nel caso di specie il licenziamento è stato intimato e comunicato il giorno 05-08/08/2011; è stato impugnato stragiudizialmente in data 08-14/09/2011; è stato depositato il ricorso giudiziario in data 31/01/2014; e che, quindi, il ricorrente non è incorso in alcuna decadenza;
P.Q.M.
rigetta l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del licenziamento sollevata dalla Società resistente; ordina lo stralcio della documentazione irritualmente depositata da parte ricorrente in data 10/06/2014 e fissa per il prosieguo dell’udienza il giorno ______________________ore _________ .
Si comunichi.
Ascoli Piceno, lì
IL G.O.T.
Tiziana D'Ecclesia






